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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 14.10.2004 INC.2003.66609

14 octobre 2004·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·4,782 mots·~24 min·2

Résumé

Proroga del carcere preventivo

Texte intégral

Incarto n. INC.2003.66609

Lugano 14 aprile 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 1° ottobre 2004 dal

_PP1  

nei confronti di

__________ patr. di fiducia __________

Viste le osservazioni 11 ottobre 2004 della difesa;

visto l'inc. __________

ritenuto

in fatto

A.

Per i fatti essenziali e, per quanto qui necessario, si può rinviare a precedente decisione di proroga della carcerazione preventiva cui è astretto __________:

"A.

(….)

"__________ - asseritamente direttore di un'impresa di costruzioni, di una cava e di una società immobiliare in - è stato arrestato il 15 ottobre 2003 con le accuse di falsità in documenti, favoreggiamento e truffa "per avere confezionato e fatto uso nel procedimento penale a carico di __________ di una procuration, datata 15.06.2001, sapendo trattarsi di un falso finalizzato a favorire la posizione procedurale di __________

L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, ritenuta l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di fuga e bisogni dell'istruzione).

Il 28 ottobre 2003 il ha esteso l'accusa anche per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice alla LFStup.

Con sentenza 14 novembre 2003 la Camera dei ricorsi penali ha respinto il reclamo presentato da __________ contro la decisione di conferma dell'arresto (CRP 60.2003.349)".

(sentenza 12 febbraio 2004, GIAR 237.2003.4).

B.

Con decisione 12 febbraio 2004 (GIAR 237.2003.4), questo giudice ha respinto l'istanza di libertà provvisoria presentata il 3/4 febbraio 2004 da ___________ACCU1 decisione confermata dalla CRP con sentenza 8 marzo 2004 (CRP 60.2004.62).

In data 17 marzo 2004 il ha esteso l'accusa nei confronti di __________ ai titoli di correità, sub. complicità, sub. istigazione, in riciclaggio di aro aggravato, sub. semplice (cfr. AI 4.19).

Successivamente con decisione 8 aprile 2004 questo giudice ha, accogliendo parzialmente l'istanza del prorogato la detenzione preventiva di _ACCU1 di quattro mesi, cioè fino al 15 agosto 2004.

Per quanto concerne lo stadio dell'istruttoria risulta che gli atti sono stati depositati il 4 giugno 2004. L'istanza di complementi istruttori 2 luglio 2004 è stata integralmente respinta dal magistrato inquirente. Avverso tale decisione la difesa di __________ ha presentato reclamo a questo giudice (inc. GIAR 666.2003.7)".

(sentenza 12 agosto 2004, GIAR 666.2003.8)

B.

Con decisione 10 agosto 2004 questo giudice ha parzialmente accolto il reclamo inoltrato da _ACCU1 contro la decisione 12 luglio 2004, con la quale il ha respinto tutti i complementi di prova richiesti. In particolare, sono state accolte le richieste di avere accesso all’incarto MP di __________ e quelle relative all'evasione delle rogatorie a suo tempo inoltrate in Olanda e  Marocco (decisione 10 agosto 2004, inc. GIAR 2003.666.07).

Con decisione 12 agosto 2003 questo giudice ha prorogato di ulteriori due mesi (cioè fino al 15 ottobre 2004) la detenzione preventiva cui è astretto ___________ACCU1.

C.

Con l'istanza qui in discussione il magistrato inquirente chiede che la detenzione preventiva sia prorogata di due mesi, cioè sino al 15 dicembre 2004 compreso. Il dopo aver rinviato per i gravi e concreti indizi di colpevolezza, a precedenti decisioni di questo ufficio, della CRP e del Tribunale federale, ribadita l'esistenza di un pericolo di fuga e di recidiva, rileva che nella fattispecie vi sono ancora bisogni istruttori, da identificarsi nell'espletazione delle rogatorie in Olanda e nella contestazione delle relative risultanze all'accusato e nella procedura di deposito degli atti acquisiti, soggetti a pericolo di inquinamento e collusione delle prove - come peraltro riconosciuto da questo ufficio e dalle Autorità superiori - in relazione alle informazioni oggetto delle suddette rogatorie. Il carcere preventivo sofferto, alla cui durata, secondo il magistrato inquirente, non è certo estraneo l'accusato visto il suo atteggiamento processuale, e quello ancora da soffrire sarebbe comunque rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto conto, da un lato, che l'accusa è stata ulteriormente estesa al titolo di correità, sub complicità, sub istigazione, di riciclaggio di aro aggravato, sub. semplice per cui __________ è stato condannato a due anni di detenzione e, dall'altro, che l'acquisizione agli atti delle risultanze rogatoriali, debitamente sollecitata, da ultimo in data 8 settembre 2004 (AI 6.56), dovrebbe essere prossima.

D.

In data 8 ottobre 2004 il ha trasmesso a questo giudice la risposta delle Autorità marocchine 29 settembre/8 ottobre 2004, il verbale di interrogatorio 8 ottobre 2004 di ___________ACCU1 e lo scritto 6/8 ottobre 2004 dell'UFG da cui risulta che la rogatoria olandese è stata parzialmente evasa, che gli atti mancanti (audizioni) sono previsti per la prossima settimana e che la trasmissione di quanto già acquisito non è possibile, ritenuto che le parti interessate (verosimilmente le società di cui è stata chiesta documentazione) hanno interposto ricorso.

E.

Con osservazioni 11 ottobre 2004 la difesa di __________ si è opposta alla proroga della carcerazione preventiva.

In via principale, chiede l'immediata scarcerazione dell'accusato. Contestata l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza, la difesa evidenzia che non vi sarebbe più pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove, ritenuto che lo stesso sarebbe "del tutto superato vuoi dalla natura sproporzionata della carcerazione preventiva, vuoi dal fatto che da tempo ori il signor __________ non è più in isolamento e quindi potrebbe avere occasione di avere contatti con l'esterno". Un ulteriore proroga della carcerazione preventiva violerebbe il principio di proporzionalità: unico reato che dovrebbe entrare in considerazione è infatti quello di favoreggiamento ed inoltre la presumibile pena in caso di condanna non potrebbe essere superiore a quella di due anni inflitta a __________ (per il reato riciclaggio nella forma aggravata quale membro di un'organizzazione criminale), ritenuto che __________ "nulla c'entra con i traffici di stupefacenti e non appartiene a nessuna organizzazione criminale" .Il rischio di fuga, peraltro motivato in maniera del tutto generica dal non sarebbe concreto, mentre quello di recidiva, neppure motivato dal magistrato inquirente, inesistente.

In via subordinata, la difesa di __________ chiede la scarcerazione previo deposito di una cauzione di Euro 10'000.--, importo certamente sufficiente per garantire la presenza dell'accusato al processo.

Considerato

in diritto

1.

L'istanza, presentata prima del termine di scadenza della detenzione preventiva ex art. 102 cpv. 2 CPP (15 ottobre 2004, compreso) e con tempi che hanno permesso il rispetto del diritto di essere sentito dell'accusato, è ricevibile.

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

3.

Per quanto concerne l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di ___________ACCU1 valgono le considerazioni già espresse in precedente decisione di proroga della carcerazione preventiva (decisione 8 aprile 2004, inc. GIAR 666.2003.6):

“Per quanto concerne l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di ___________ACCU1 tenuto conto dei limiti che deve porsi questo giudice, si può senz'altro far capo (DTF 123 I 30 consid. 2c) a quanto stabilito dalla CRP nella decisione 8 marzo 2004 per i reati di infrazione aggravata, sub. semplice alla LFStup, falsità in documenti, favoreggiamento e truffa. Infatti non emergono dall'incarto (tantomeno dall'istanza e dalle osservazioni) elementi atti a modificare sostanzialmente quelle conclusioni che vengono, di conseguenza, qui riprodotte:

"2.2.

Il primo presupposto per il mantenimento del carcere preventivo - ossia l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice alla legge federale sugli stupefacenti, falsità in documenti, favoreggiamento e truffa - è nella fattispecie pacifico, il coinvolgimento del ricorrente nei fatti di cui all'inchiesta penale trovando riscontro agli atti, come già esposto con giudizio 14.11.2003:

"__________ è infatti stato arrestato l'8.7.2003 con le accuse di riciclaggio di aro, eventualmente infrazione aggravata, sub. semplice alla legge federale sugli stupefacenti, considerato che erano stati trovati - in venti involucri di plastica nascosti nella carrozzeria del veicolo che conduceva - € 345'000.-circa e che erano state rinvenute tracce di cocaina sulle intercapedini della vettura, sulle banconote stesse e sotto le sue unghie (cfr. rapporto di arresto 8.7.2003, AI 1.1 e rapporto d'expertise 18.7.2003, AI 1.2).Ritenuto che - con riferimento all'origine della somma sequestrata e contraddicendo precedenti versioni - __________ aveva afferto che l'importo in questione sarebbe stato di pertinenza del qui ricorrente (cfr. verbale di interrogatorio PP 30.9.2003, p. 3 ss., AI 4.3), questi ha fatto pervenire al - tramite il legale di __________ - una procura di data 15.6.2001, con la quale, per conto di tale società __________, autorizzava __________ ad agire per la stessa (cfr. allegato 1, verbale di interrogatorio PP 15.10.2003 di ___________ACCU1 AI 4.5). Al proposito, in sede di interrogatorio __________ ha quindi sostenuto che "(…) ho redatto io la "procuration" in questione (…). ADR che ho redatto tale procura nei miei uffici a il 15.06.2001" (verbale di interrogatorio PP 15.10.2003, p. 2, AI 4.5), aggiungendo che "(…) ho iniziato a lavorare con __________ nell'ottobre 2001", che "sostanzialmente il compito di __________ è quello di raccogliere il mio aro e di portarlo in Olanda, solamente presso la ditta __________ ", che "(…) il aro serve a pagare i macchinari acquistati attraverso le aste organizzate dalla ditta __________ " (verbale di interrogatorio PP 15.10.2003, p. 2, AI 4.5) e che "(…) l'ufficio di cambio (in) si è occupato del trasferimento in Europa del mio aro e ha contattato __________, dandogli dei numeri di telefono da contattare per ritirare il aro così giunto in Europa" (verbale di interrogatorio PP 15.10.2003, p. 3, AI 4.5). Sennonché, le indagini - esperite, tra l'altro, tramite commissione rogatoria in Italia - hanno permesso di individuare un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti tra il e l'Italia, via Olanda e Svizzera (cfr. risposta 15.10.2003 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, AI 6.3); in particolare, è emerso che l'8.9.2003 il qui ricorrente ha discusso telefonicamente con tale __________, che risulta far parte di detta organizzazione, in relazione all'allestimento da parte sua di un documento inerente una procura a favore di __________ (cfr. risposta 15.10.2003 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, AI 6.3). Interrogato al proposito, il ricorrente ha detto che "(…) __________ aveva il documento in Olanda, penso presso di lui e che ho dovuto farne un altro per l' __________ " (verbale di interrogatorio PP 15.10.2003, p. 4, AI 4.5), e ciò in palese contraddizione con le affermazioni precedenti la contestazione della citata registrazione telefonica, secondo le quali "(…) ho redatto io la "procuration" in questione (…). ADR che ho redatto tale procura nei miei uffici a il 15.06.2001" (verbale di interrogatorio PP 15.10.2003, p. 2, AI 4.5). Il fatto poi che anche il veicolo con cui il ricorrente è giunto in Ticino sia fornito di intercapedini e che su di esso siano state riscontrate tracce di cocaina (cfr. verbale di interrogatorio PP 28.10.2003, p. 3, AI 4.9; cfr. anche rapporto di trasmissione 22.10.2003, AI 1.7) sostanzia ulteriormente un suo coinvolgimento nelle accuse a' sensi della legge federale sugli stupefacenti. Certo, egli sostiene che la vettura gli sarebbe stata prestata da tale __________ u e che l'avrebbe ritirata presso un'autofficina (cfr. verbale di interrogatorio PP 28.10.2003, p. 2, AI 4.9): ciò deve tuttavia ancora essere verificato, rilevato inoltre che l'autovettura sarebbe di proprietà di __________, fratello del citato __________ (cfr. verbale di interrogatorio PP 28.10.2003, p. 2, AI 4.9)" (considerando 3, inc. 60.2003.349).

Al proposito, i successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che il predetto veicolo - intestato ad __________ - è stato utilizzato anche da __________ (cfr. risposta 28.11.2003 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, p. 44, AI 6.17), la cui utenza telefonica emerge ripetutamente in relazione ad __________ (cfr. verbali di interrogatorio PP 17.9.2003, p. 2, AI 4.2, e 20.10.2003, p. 3 e 4, AI 4.7) - condannato dalla Corte delle assise correzionali alla pena di due anni di detenzione, alla multa di fr. 5'000.-- ed all'espulsione dalla Svizzera per sette anni, siccome riconosciuto colpevole di riciclaggio aggravato di aro (cfr. sentenza 25.2.2004, cresciuta in giudicato, inc. 72.2004.11) - ed al ricorrente (cfr. verbale di interrogatorio PP 16.12.2003, AI 4.14).In particolare, le indagini esperite tramite commissione rogatoria hanno evidenziato che "(…) tre suoi (di __________ u) numeri di telefono sono memorizzati nel cellulare di __________, mentre l'utenza cellulare italiana __________ risulta memorizzata nella scheda telefonica italiana __________ trovata nel mio portamonete, numero che viene memorizzato quale "__________", utenza cellulare corrispondente a quella memorizzata nel cellulare in uso a __________ con la dicitura "__________" " (verbale di interrogatorio PP 16.12.2003 di ___________ACCU1 p. 1, AI 4.14); dalla documentazione acquisita agli atti (cfr. risposta rogatoriale 28.11.2003 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, p. 30, AI 6.17) risulta inoltre una corrispondenza fra l'utenza __________ (inerente una delle schede telefoniche rinvenute al momento dell'arresto) ed il cellulare Samsung, in suo possesso, a partire dal 6.10.2003 ore 22.41, quando è giunto in Italia [cfr. anche verbale di interrogatorio PO 15.10.2003 di ___________ACCU1 moglie del ricorrente, p. 7, AI 5.1: "(…) quello (telefonino) spento è di mio rito; ha una tessera svizzera; non so il numero che però posso dire che termina con il …25"]. Non appare pertanto credibile che il ricorrente abbia trovato le schede telefoniche __________5 - che ha in memoria, tra l'altro, un numero riconducibile ad un collaboratore di __________, tale __________ (cfr. verbale di interrogatorio PP 16.12.2003 di ___________ACCU1 p. 4, AI 4.14) - e __________ il 13.10.2003 nel veicolo intestato ad __________ (cfr. verbali di interrogatorio PP 4.11.2003, p. 1, AI 4.10, e 16.12.2003, p. 4 e 5, AI 4.14).Ciò posto, il fatto che __________ abbia afferto che il ricorrente non sia "(...) per nulla coinvolto nelle questioni riguardanti il traffico di stupefacenti" (ricorso 19/20.2.2004, p. 9; cfr. verbale di interrogatorio 24.1.2004 di __________, allegato alla risposta 26.1.2004 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, AI 6.25) non è quindi sufficiente - allo stato attuale del procedimento - per ritenere che __________ sia estraneo alle attività illecite che interessano il citato __________ u, tanto più che questi ha asserito che l'avrebbe incaricato di ottenere la liberazione di __________ e la restituzione del aro sequestratogli al momento dell'arresto, affermazioni che il ricorrente decisamente contesta (cfr. verbale di interrogatorio PP 6.2.2004, AI 4.18; cfr. anche verbale di interrogatorio PO 5.2.2004, AI 5.9). Al proposito, l si comprende - come ha rilevato il giudice dell'istruzione e dell'arresto - perché "(…) fra tutte le dichiarazioni fatte da __________ l'unica credibile, a dire della difesa, sia proprio quella a vantaggio del suo cliente, mentre le altre, in particolare quelle secondo cui i due si conoscerebbero bene, sono contestate (…)" (decisione 12.2.2004, p. 6).La circostanza che il ricorrente ometta di confrontarsi con le pertinenti motivazioni del giudizio impugnato inerenti, per esempio, il ritrovamento di schede telefoniche con i numeri di __________, persona che conoscerebbe appena (cfr. verbale di interrogatorio PP 6.2.2004, AI 4.18), o di suoi collaboratori - limitandosi a sostenere che la conclusione del giudice dell'istruzione e dell'arresto in merito alla credibilità di __________ sia "(…) sbrigativa e per nulla motivata (…)" (ricorso 19/20.2.2004, p. 9) - non depone peraltro a sostegno della sua tesi, secondo cui gli elementi evidenziati nella predetta decisione "(…) trovano facile spiegazione in quel contesto di relazioni personali dirette o indirette che (…) non ha i negato con per es. __________ e __________ " (ricorso 19/20.2.2004, p. 10)."

Anche per quanto concerne il titolo di correità, sub. complicità, sub. istigazione, in riciclaggio di aro aggravato, sub. semplice, oggetto delle promozione d'accusa 17 marzo 2004, dagli atti emergono seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di ___________ACCU1. Basti qui ricordare che quest'ultimo ha dichiarato di aver dato mandato a __________ di ritirare la somma di Euro 382'990.-- (cfr. AI 4.5, 4.9, 4.11 e 4.17) e che con sentenza 25 febbraio 2004 la Corte delle Assise correzionali di Mendrisio ha accertato giudizialmente che tale somma era provento di crimine, e meglio della vendita di sostanza stupefacente, e ha di conseguenza condannato __________ per titolo di riciclaggio aggravato di aro, segnatamente per avere, agendo quale membro di un'organizzazione criminale, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di Euro 382'990.--, sapendo o dovendo presumere che si trattava di provento di crimine”.

__________, interrogato dalle Autorità marocchine, ha asserito di non avere i effettuato operazioni di trasferimento di aro verso l'Italia tramite l'ufficio cambi di cui è gerente per conto di _ACCU1, che preso atto delle suddette dichiarazioni, ha ribadito la propria versione dei fatti (cfr. risposta rogatoria e verbale PP 8 ottobre 2004).

Giova rilevare che l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di __________ è stata riconosciuta anche dal Tribunale federale (sentenza 7 maggio 2004, inc. 1P.223.2004) e che nel corso del verbale di interrogatorio 14 maggio 2004, tenutosi a Sondrio alla presenza del e del difensore di _ACCU1 __________ ha sostanzialmente confermato quanto dichiarato nel precedente verbale del 24 gennaio 2004.

4.

Per quanto concerne l'istruttoria, dopo la decisione 10 agosto 2004, con la quale questo giudice ha accolto le richieste della difesa di __________ di avere accesso all’incarto MP di __________ e quelle relative all'evasione delle rogatorie a suo tempo inoltrate in Olanda e sono intervenuti i seguenti fatti:

decisione 12 agosto 2004 di questo giudice relativa ad un ulteriore proroga della detenzione preventiva di due mesi (cioè fino al 15 ottobre 2004), essendo dati seri e concreti indizi di colpevolezza, bisogni istruttori, pericolo di collusione e inquinamento delle prove e pericolo di fuga;

il ha messo gli atti del procedimento nei confronti di __________ a disposizione della difesa di ___________ACCU1 che con scritto 7 settembre 2004, ne ha estratta documentazione che è stata raccolta in un classatore separato e versata agli atti (AI 2.77, 2.78. 2.79 e 2.83);

in data 11 agosto 2004 il magistrato inquirente ha nuovamente sollecitato l'evasione delle due rogatorie, evidenziando l'urgenza e chiedo pure alle Autorità rogate di indicare "quando saranno in grado di trasmettere le risultanze" (AI 6.52);

scritto 1 settembre 2004 del che, preso atto dello scritto 27/31 agosto 2004 dell'Ambasciata svizzera a Rabat, secondo cui nel periodo estivo l'amministrazione marocchina "va a rilento" e quindi sarebbe necessario attendere la fine dell'estate per un nuovo sollecito, ha chiesto alla difesa di __________ se intendesse perseverare nel voler attendere l'esito delle rogatorie, ricevendone risposta affermativa (scritto 7 settembre 2004, AI 2.83);

l'8 settembre 2004 il ha nuovamente sollecitato le commissioni rogatorie in oggetto (AI 6.56);

l'8 ottobre 2004 è pervenuta la risposta delle Autorità marocchine verbale audizione __________ 21.6.2004 ed impossibilità di procedere agli altri atti richiesti - in pari data il magistrato inquirente ha proceduto alla contestazione delle risultanze della rogatoria marocchina a __________;

con scritto 6/8 ottobre 2004 l'UFG ha comunicato al che la rogatoria olandese è stata parzialmente evasa, che gli atti mancanti (audizioni) sono previsti per la prossima settimana e che la trasmissione di quanto già acquisito non è possibile, ritenuto che le parti interessate hanno interposto ricorso.

In concreto, sussistono quindi tuttora esigenze istruttorie, legate in particolare all'evasione della rogatoria inoltrata alle autorità olandesi - più volte sollecitata dal magistrato inquirente - e alla successiva contestazione delle relative risultanze all'accusato. Giova inoltre ricordare che l'esistenza di un pericolo di collusione ed inquinamento delle prove in relazione alle informazioni oggetto di entrambe le rogatorie, quindi anche di quella olandese, è già stato riconosciuto sia da questo giudice che dalla CRP e dal Tribunale federale (cfr. da ultimo decisioni GIAR 12 agosto 2004, TF 7 maggio 2004 e CRP 8 marzo 2004 e 26 maggio 2004). Non può quindi entrare in considerazione l'applicazione di una misura sostitutiva, quale il versamento di una cauzione, come proposto dalla difesa, essendo tale misura notoriamente inadatta a scongiurare il pericolo di inquinamento e collusione delle prove.

5.

La detenzione di __________ è giustificata anche in considerazione dell'esistenza, contestata dalla difesa, di un concreto pericolo di fuga. Valgono in proposito le considerazioni già espresse da questo giudice nella decisione 12 febbraio 2004 e riprese in quella 12 agosto 2004:

"3.3

I criteri determinanti per stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con lo Stato in cui egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S. C. del Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94) e l'apprezzamento di tutte tali circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono all'accusato come un le minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94)

L'imputato è cittadino straniero, titolare di un passaporto marocchino, nonché con permessi di residenza in Paesi dell'Africa Occidentale (cfr. AI 1.3, passaporto), senza alcun legame con la Svizzera. L'istante non ha alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità svizzere (come del resto suffragato dal suo atteggiamento negatorio e reticente in sede di istruttoria), nella prospettiva, in caso di condanna, di una pesante sanzione penale, ritenuta la gravità degli addebiti mossigli. La tentazione di riparare all'estero, in o in uno dei Paesi in cui possiede un "residence status", per sottrarsi al procedimento è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga appare probabile in modo concreto."

Tale pericolo, a questo stadio della procedura, non potrebbe essere ovviato dall'applicazione di una misura sostitutiva, quale il versamento di una cauzione di soli Euro 10'000.--, come proposto dalla difesa, apparendo tale importo insufficiente, tenuto conto della gravità dei reati di cui è accusato ___________ACCU1 a garantire la sua presenza al dibattimento.

6.

Considerato che presentemente primeggiano le esigenze istruttorie, il pericolo di inquinamento e collusione delle prove e quello di fuga, può qui rimanere indeciso il pericolo di recidiva.

7.

Tutto ciò premesso occorre ora stabilire se la proroga del carcere preventivo sia (ancora) rispettosa di proporzionalità e celerità.

Con particolare riferimento alle necessità istruttorie, giova preliminarmente ribadire quanto già evidenziato nelle precedenti decisioni di proroga della carcerazione preventiva (decisioni GIAR 8 aprile 2004 e 12 agosto 2004, inc. 666.2003.6 e 666.2003.8):

"Il deve prestare particolare attenzione alle peculiarità dell'inchiesta, e segnatamente al fatto che la stessa si sviluppa principalmente per via rogatoriale (acquisizione documentazione, interrogatori di correi o presunti tali): è allora suo preciso dovere non solo vegliare a che venga ossequiato l'obbligo di trattare con priorità i casi in cui l'accusato si trova in detenzione (art. 102 CPP), anche privilegiare quei passi istruttori indispensabili per chiarire la situazione processuale dell'accusato, e con riferimento ai quali il pericolo di inquinamento delle prove sia più marcato. Ciò vale in particolare per quegli accertamenti da compiersi all'estero con la collaborazione delle Autorità locali. In generale, se vige il principio per il quale chi delinque in correità con altri deve sopportare almeno in parte anche necessità istruttorie che valgono nei loro confronti, e non solo quelle strettamente legate alla sua personale posizione, tale principio trova i suoi limiti nell'altro principio, quello della proporzionalità. Ciò significa che la durata della carcerazione preventiva non può dipendere esclusivamente dalle prove ancora da assumere, anche dai tempi d'inchiesta (cfr. decisione GIAR 19 agosto 1999 in re G.L., inc. 386.99.9)".

Nella decisione 12 agosto 2004 questo giudice aveva ritenuto:

"In concreto, una proroga del carcere preventivo di due mesi (a far tempo dal 15 ottobre 2004) appare ancora rispettosa del principio di proporzionalità, in considerazione della gravità dei reati ascritti a __________ e del conseguente rischio di pena, nonché del fatto che l'inchiesta, tenuto conto della complessità del caso, delle numerose persone coinvolte, è stata, sino ad ora, condotta nel rispetto dei dettami dell'art. 102 cpv. 1 CPP, tenuto anche conto dell'atteggiamento processuale, sostanzialmente negatorio, di __________ (in proposito si rinvia a quanto già evidenziato nella decisione di proroga 8 aprile 2004 (consid. 4) e ribadito in quella del 12 agosto 2004), del fatto che l'acquisizione di atti istruttori per via rogatoriale richiede sempre un certo tempo. In particolare, con riferimento alle rogatorie inoltrate in Olanda e all'inizio di quest'anno il principio di celerità è stato rispettato, ritenuto che le stesse, come già evidenziato da questo giudice nella decisione 8 aprile 2004, sono state inoltrate non appena il è giunto in possesso delle informazioni che ne hanno giustificato l'invio (risultanze di altre rogatorie in Italia e dichiarazioni rese dall'accusato a verbale) e che la loro evasione è stata sollecitata dal magistrato inquirente.

Il magistrato inquirente rimane comunque tenuto a trattare con priorità il caso, essendo l'imputato in detenzione e rilevato comunque che una carcerazione superiore a quella ora accordata potrebbe porre problemi dal profilo della proporzionalità (cfr. art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP)."

(GIAR 666.2003.8, consid. 7)

Successivamente alla decisione 10 agosto 2004, il ha sollecitato, rispettivamente in data 11 agosto 2004 ed 8 settembre 2004 l'evasione delle rogatorie (AI 6.52 e 6.56).Non appena ricevuta la risposta dalle Autorità marocchine, il magistrato inquirente ha tempestivamente proceduto all'interrogatorio di __________ per le necessarie contestazioni (verbale PP 8 ottobre 2004).Per quanto riguarda invece la rogatoria in Olanda, la relativa evasione dovrebbe essere prossima (cfr. scritto 6 ottobre 2004 UFG). Ne consegue che anche in questa fase l'inchiesta è stata condotta dal nel rispetto dell'art. 102 CPP.

Per quanto concerne la pena prospettabile in caso di condanna, il fatto che __________ sia stato condannato ad una pena di due anni di detenzione non è affatto determinante. Quest'ultimo è stato infatti condannato unicamente per il reato di riciclaggio aggravato; mentre nei confronti di __________ è stata promossa l'accusa, non soltanto per correità sub. complicità, sub. istigazione in riciclaggio di aro aggravato sub. semplice, anche per altri reati di indubbia gravità, segnatamente infrazione aggravata, sub. semplice alla LFStup, falsità in documenti e truffa, per i quali, come detto sopra (consid. 3), sono dati gravi e concreti indizi di colpevolezza. Qualora tutte le suddette accuse dovessero essere confermate, potrebbe quindi entrare in considerazione per __________ una pena superiore a quella inflitta a __________.

In siffatte circostanze, la richiesta del magistrato inquirente merita accoglimento: gli elementi di legge per il mantenimento e/o proroga della detenzione preventiva - gravi indizi di reato, bisogni dell'istruzione, pericolo di inquinamento e collusione delle prove, nonché concreto pericolo di fuga - sono presenti nel caso in esame, un ulteriore proroga nei limiti di due mesi della carcerazione preventiva, tenuto conto della gravità dei reati addebitati a ___________ACCU1 della pena prospettabile in caso di condanna e della complessità del caso, è ancora rispettosa del principio di proporzionalità, anche se ci stiamo avvicinando al limite.

8.

Conformemente a quanto sopra espresso, l’istanza viene accolta, il carcere preventivo cui è astretto l’accusato è prorogato fino al 15 dicembre 2004 (compreso), con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 146, 251, 305, 305 bis CP, 19 cifra 1 e 2 LFStup., 102, 103, 279 e 284 CPP,

decide:

1.      L'istanza è accolta.

       §.    Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di due mesi e verrà a scadere il 15 dicembre 2004 (compreso).

2.      Non si prelevano tasse e spese.

3.      Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.      Intimazione:

                                                                                giudice Ursula Züblin

INC.2003.66609 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 14.10.2004 INC.2003.66609 — Swissrulings