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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 10.08.2004 INC.2003.66607

10 août 2004·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,887 mots·~19 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. INC.2003.66607

Lugano 10 agosto 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 23/26 luglio 2004 da

____________________  

contro

la decisione 12 luglio 2004 del Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti in materia di complementi istruttori;

viste le osservazioni 27 luglio 2004 del Procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame;

visto l'inc. MP __________;

ritenuto

in fatto

A.

__________ - asseritamente direttore di un'impresa di costruzioni, di una cava e di una società immobiliare in __________ - è stato arrestato il 15 ottobre 2003 con le accuse di falsità in documenti, favoreggiamento e truffa "per avere confezionato e fatto uso nel procedimento penale a carico di __________ di una procuration, datata 15.06.2001, sapendo trattarsi di un falso finalizzato a favorire la posizione procedurale di __________ e lo sblocco del denaro sequestrato a quest'ultimo".

L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, ritenuta l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di fuga e bisogni dell'istruzione).

Giova rilevare che il 15 ottobre 2003 __________ era accompagnato dalla moglie.

Il 28 ottobre 2003 il Procuratore pubblico ha esteso l'accusa anche per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice alla LFStup.

Con sentenza 14 novembre 2003 la Camera dei ricorsi penali ha respinto il reclamo presentato da __________ contro la decisione di conferma dell'arresto (CRP 60.2003.349).

Con decisione 12 febbraio 2004 questo giudice ha respinto l'istanza di libertà provvisoria presentata il 3/4 febbraio 2004, decisione confermata dalla CRP con sentenza 8 marzo 2004 (CRP 60.2004.62), avverso la quale __________ ha presentato ricorso la Tribunale federale, che lo ha respinto con decisione 7 maggio 2004 (1P.223/2004).

Nel corso dell'interrogatorio 17 marzo 2004 il Procuratore pubblico ha esteso l'accusa nei confronti di __________ anche per "correità/complicità/istigazione a riciclaggio di denaro aggravato sub. semplice per aver concorso all'occultazione e al passaggio della frontiera italo-svizzera del denaro sequestrato a __________ ".

Con decisione 8 aprile 2004 questo giudice, ha parzialmente accolto (quattro mesi, cioè fino al 15 agosto compreso) l'istanza di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ (inc. GIAR 666.2003.6).

B.

Il 4 giugno 2004 il Procuratore pubblico ha depositato gli atti con scadenza al 21 giugno 2004, termine poi prorogato, su richiesta della difesa di __________, fino al 2 luglio 2004 compreso (AI 4.21, 7.53).

Il 2 luglio 2004 __________ ha inoltrato un complemento d'inchiesta, volto ad ottenere l'assunzione di diverse prove. Con decisione 12 luglio 2004 il magistrato inquirente l'ha respinto integralmente. Ha fatto seguito il reclamo in esame, con il quale viene chiesta l'acquisizione di tutti i mezzi di prova oggetto dell'istanza 2 luglio 2004, ad eccezione dell'interrogatorio di __________.

Con osservazioni 27 luglio 2004 il magistrato inquirente ha postulato la reiezione del gravame con argomentazioni di cui si terrà conto, per quanto necessario, nel seguito.

Si precisa che in pari data il Procuratore pubblico ha inoltrato a questo giudice un'istanza volta ad ottenere la proroga della carcerazione preventiva cui è astretto __________ di due mesi (cioè fino al 15 ottobre 2004).

In diritto

1.

Il reclamo, presentato dal destinatario della decisione impugnata ed accusato, quindi da persona legittimata, e tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.

2.

In termini generali, per l'assunzione delle prove proposte dalle parti in sede di inchiesta, valgono i seguenti principi.

a)

Gli art. 60 cpv. 1 (per la difesa) e 79 cpv. 1 CPP (per la parte civile), stabiliscono la facoltà di proporne in ogni tempo nel corso delle indagini di pertinenza del magistrato inquirente. Di massima, il Procuratore pubblico è tenuto a pronunciarsi in merito solo a conclusione dell’istruzione formale nel contesto di quanto disposto dall’art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del Codice di procedura penale del 20 marzo 1991, pag. 81, ad art. 58 ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio del commento all’art. 58 quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e all’art. 63 ter risp. 69 del disegno di legge: cfr. decisione 9 giugno 1995 in re F.M., GIAR 1093.93.10, e riferimenti), ma in presenza di anticipata decisione del magistrato inquirente è dato reclamo nelle vie ordinarie stabilite dagli art. 280 ss. CPP, ritenuto tuttavia che non potranno poi più trovare udienza in sede di deposito degli atti, a norma del citato art. 196 cpv. 1 CPP, complementi di prova in precedenza decisi e definitivamente respinti, per quanto concerneva necessità e contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio 1991 in re F.B., CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove emergenze (v. decisione 17 agosto 1994 in re A.A., GIAR 209.94.12).

b)

I principi in base dei quali si deve determinare se la prova debba essere assunta, sono identici sia che la decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga alla conclusione della stessa (e nel termine del deposito degli atti).

"Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (art. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).

(GIAR 21 giugno 2001 in re C.)".

c)

Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente art. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi.

3.

Seguendo l'ordine proposto dal reclamo, e tenuti presenti i criteri menzionati ai considerandi precedenti, sui singoli complementi richiesti ci si esprime qui di seguito:

A) per la determinazione dell'utilizzo del tempo dell'accusato e le sue frequentazioni in Italia

La difesa di __________ ha chiesto l'audizione di __________ e di __________, persone presso le quali l'accusato ha dichiarato di aver soggiornato in Italia, nonché della di lui moglie che lo accompagnava. Ciò al fine di dimostrare che, contrariamente a quanto dichiarato da __________, egli avrebbe invece soggiornato presso __________ (fratello di __________).

Il Procuratore pubblico ha rifiutato tali prove, in quanto relative a questione irrilevante ai fini della decisione di merito, osservando pure in sede di osservazioni che i riscontri oggettivi che pongono in relazione l'accusato con __________ si basano su riscontri oggettivi (utenze telefoniche memorizzate sulla carta SIM in suo possesso, intercettazioni telefoniche) e che comunque le dichiarazioni di __________ - accusato nel procedimento in corso in Italia non possono costituire "oro colato".

A prescindere dal fatto che la moglie del reclamante è già stata sentita sulla questione (verbale polizia 15.10.2003, AI 2.3), ragion per cui la prova richiesta difetta pure del requisito della novità, la questione di dove abbia soggiornato __________ in Italia non può essere ritenuta rilevante ai fini della posizione processuale di quest'ultimo, ritenuto che, come evidenziato nella decisione impugnata, non è un eventuale soggiorno del reclamante presso persone legate alla famiglia __________ a fondare indizi di colpevolezza nei suoi confronti.

Il reclamo su questo punto deve quindi essere respinto.

B) il grado di conoscenza dell'accusato e __________

C) l'incontro a __________ tra __________ / __________ / __________

Considerato che __________ ha sempre dichiarato di non conoscere, rispettivamente di non avere mai incontrato, __________, mentre quest'ultimo ha fornito una versione divergente, il reclamante chiede che si proceda ad un confronto fra le parti interessate, ivi compreso __________, il quale pure ha sempre dichiarato di non conoscere __________.

Nella fattispecie __________, cui sono state contestate le dichiarazioni di __________, ivi comprese quelle rilasciate nel corso del verbale 14 maggio 2004 tenutosi a __________ alla presenza del difensore del reclamante (cfr. verbale PP 4 giugno 2004, AI 6.45 e 4.21), ha ribadito la propria versione dei fatti nel corso di tutta l'inchiesta, e meglio di non conoscere __________. A sua volta, pure __________ è stato più volte sentito in merito ai rapporti tra lui __________ e __________, rispettivamente tra gli ultimi due. In siffatte circostanze i confronti fra le tre persone menzionate appaiono superflui, né d'altronde si tratterebbe di novità, ma piuttosto di ripetizione di quanto già da loro descritto nel corso dei rispettivi verbali. Per quanto concerne il confronto tra __________ e __________ va inoltre ribadito che quest'ultimo è stato sentito il 14 maggio 2004 alla presenza del difensore di __________, che si era pure avvalso della propria facoltà di fare domande.

Per quanto riguarda l'interrogatorio di __________, persona che avrebbe partecipato, a dire di __________ ad un incontro a tre a __________ nel quale si sarebbe discusso in merito al fatto che il qui reclamante avrebbe fornito alla magistratura svizzera documenti falsi per ottenere la restituzione del denaro e la scarcerazione di __________, rispettivamente __________ avrebbe detto che la Polizia Elvetica sospettava si trattasse di denaro provento di traffico di droga, la sua audizione non appare rilevante e pertinente, trattandosi di persona la cui testimonianza non appare affatto attendibile e neutra essendo lo stesso fratello di __________ e non potendosi affatto escludere un suo coinvolgimento nei fatti indagati (cfr. rogatoria alle Autorità olandesi 5 febbraio 2004, p. 5, AI 6.26).

D) chiarimenti telefonici

Nell'istanza 2 luglio 2004 la difesa di __________ insiste perché venga dato seguito alla rogatoria in __________, volta ad ottenere l'interrogatorio di __________, cui si dovrebbero pure chiedere precisazioni in merito ad alcuni numeri di telefono italiani riconducibili alla famiglia __________ che egli avrebbe consegnato a __________ prima della sua partenza dal __________, nonché chiede che vengano acquisite agli atti le registrazioni delle conversazioni telefoniche censurate in Italia, in particolare n. __________, __________ e __________ - precisando che non gli è stato possibile accedere alla n. __________ e chiedendo nel contempo l'espunzione dagli atti delle registrazioni telefoniche e altre risultanze delle censure telefoniche italiane concernenti __________, in quanto costituirebbero il risultato di un provvedimento non giustificato alla luce dei reati ipotizzabili a carico dell'accusato all'inizio dell'istruttoria -, rispettivamente di estrarre in maniera precisa ed in modo distinto tutti i numeri telefonici iscritti nel natel di proprietà del reclamante e quelli nella memoria della scheda telefonica italiana rinvenuta in suo possesso.

Nella decisione impugnata il Procuratore pubblico ha rettamente evidenziato che l'interrogatorio di __________ è già stato chiesto alle autorità marocchine e che comunque il modo in cui le utenze in questione siano pervenute a __________ non è rilevante, le registrazioni delle conversazioni telefoniche sono già agli atti e le utenze memorizzate nel cellulare del reclamante così come quelle nelle singole carte SIM risultano dal rapporto di segnalazione 7 novembre 2003 (AI 1.10).

In sede di reclamo la difesa di __________, dopo aver precisato che l'accusato ha potuto ascoltare le registrazioni telefoniche italiane, chiede l'espunzione dagli atti delle registrazioni audio e delle altre risultanze telefoniche italiane poiché costituiscono, per quanto lo riguarda, il risultato di un provvedimento ingiustificato e sproporzionato; per il resto ribadisce le richieste già formulate in sede di istanza di complemento.

Per quanto concerne l'evasione della rogatoria inoltrata alle Autorità marocchine si dirà nel seguito.

Relativamente all'interrogatorio __________, il reclamo appare privo di fondamento, in quanto non appare rilevante il modo in cui __________ sia venuto in possesso delle utenze italiane riconducibili alla famiglia __________, quanto piuttosto l'uso che ne ha fatto, mentre la richiesta relativa alla distinzione fra le utenze memorizzate nel cellulare e quelle nella memoria nella carta SIM italiana è priva di oggetto, essendo la stessa già stata operata (cfr. decisione impugnata).

Per quanto concerne invece la richiesta di espungere dagli atti le registrazioni audio e le altre risultanze telefoniche italiane, la stessa non appare sufficientemente motivata e deve quindi essere respinta. Giova comunque evidenziare che in data 14 maggio 2004 (AI 6.45) le Autorità italiane, in evasione della commissione rogatoria 21 marzo 2004, hanno, tra l'altro, trasmesso la documentazione inerente le conversazioni intercettate (provvedimenti autorizzativi, nomina interpreti ecc.).

E) le attività commerciali dell'accusato in Europa e i suoi legami con __________

Al fine di chiarire i suddetti aspetti la difesa di __________ ha chiesto al Procuratore pubblico di insistere con le autorità olandesi per l'evasione della rogatoria 5 febbraio 2004, volta appunto a chiarire le modalità degli affari e delle attività in Europa del reclamante, di procedere ad un nuovo interrogatorio di __________, eventualmente nella forma del confronto con __________, al fine di metterlo a confronto con le ultime dichiarazioni (14 maggio 2004) di __________, nonché di acquisire agli atti l'incarto relativo al procedimento e al giudizio a carico di __________, essendo i due procedimenti vertenti su fatti ed accuse con fondamento comune ed i rapporti fra il reclamante e __________ al centro del procedimento aperto nei confronti del primo. Richieste tutte rifiutate dal Procuratore pubblico.

Per quanto riguarda la richiesta di evasione della rogatoria in __________, ci si esprimerà nel seguito.

In merito ad un nuovo interrogatorio di __________, eventualmente a confronto con il reclamante, già si è detto al consid. 3 ad B e C, cui pertanto si rinvia. Su questo punto il reclamo deve quindi essere respinto.

Per quanto concerne invece l'acquisizione agli atti di quelli relativi al procedimento nei confronti di __________ (incarto MP e incarto TPC), il Procuratore pubblico ha motivato il proprio rifiuto sulla circostanza che la decisione di diniego di congiunzione è cresciuta in giudicato e pertanto farebbe difetto il requisito della novità, nonché sul fatto che "è già stato acquisito tutto quanto di immediata utilità del fascicolo processuale di __________, compresa la sentenza passata in giudicato", rilevando nel contempo che per ulteriori accessi agli atti di tale procedimento è a disposizione l'istituto dell'ispezione degli atti.

Innanzitutto giova ricordare che, trattandosi di norma sussidiaria, l'art. 27 CPP non è applicabile al caso qui in esame. La CRP ha infatti già avuto modo di precisare che "l'accusato può chiedere l'acquisizione di documenti, relativi ad altri procedimenti, avvalendosi dei diritti che gli assicura l'art. 58 CPP. Durante l'istruzione di un procedimento penale a suo carico, per l'accusato, per l'accesso all'ispezione di atti anche di altri procedimenti penali è questa specifica norma di riferimento" (CRP 6.05.2002. 60.2002.00113) e questo ufficio, investito da reclamo contro rifiuto di analoga richiesta, si è dichiarato competente (sentenza 15.11.2002, GIAR 532.2001.2).

Va poi rilevato che la connessione con i fatti inquisiti in materia di assunzione di prove è concetto più ampio di quello di cui agli art. 35 e 36 CPP, che riguardano soprattutto l'opportunità del giudizio unico, e può essere riferito ad incarti già chiusi, senza accusati, o anche incarti non penali. La mancata congiunzione fra i due procedimenti ex art. 35 CPP, peraltro non più censurabile, in quanto non più possibile dato che quello a carico di __________ è terminato (CRP 8.04.2004, 60.2004.123), è del tutto irrilevante ai fini dell'acquisizione o meno degli atti relativi a tale ultimo procedimento, trattandosi di istituti procedurali differenti.

In concreto, la connessione fra i due procedimenti è pacifica (cfr. consid. A). Dagli atti non risulta che il reclamante abbia avuto accesso all'incarto di __________, ciò seppure lo abbia richiesto per il tramite del proprio patrocinatore con scritti del 19 gennaio 2004 e del 1 giugno 2004 (AI 7.22 e 7.50), o anche solo all'elenco atti. La mancata congiunzione dei due procedimenti non permette di ritenere l'acquisizione agli atti dell'incartamento processuale relativo a __________ come priva del requisito della novità. Il Procuratore pubblico nella decisione impugnata, come detto, si limita infatti ad affermare che tutti gli atti "di immediata utilità" del procedimento a carico di __________, compresa la sentenza cresciuta in giudicato, sono stati acquisiti, senza per contro indicare in maniera dettagliata di quali atti si tratti, né quali altri siano stati esclusi e perché. Tale lacuna non è stata sanata neppure in sede di osservazioni al reclamo in esame, nelle quali si rinvia alla decisione impugnata.

In siffatte circostanze, in particolare in assenza di precisazioni sugli atti acquisiti dal Procuratore pubblico, e non essendo compito di questo giudice rinvenire nell'incarto __________ quanto acquisito da quello __________, vi è un sicuro interesse della difesa di __________ ad avere l'accesso completo agli atti del procedimento nei confronti di __________. Irrilevante il fatto che il reclamante non indichi con precisione quali atti vorrebbe vedere, ritenuto che egli non ha avuto accesso all'incarto __________ se non limitatamente a quanto acquisito dal Procuratore pubblico - da quanto sembra evincersi rapporto di arresto, rogatorie e relative risposte e verbali PP (anche se non è dato sapere se tutte le rogatorie e tutti i verbali PP siano stati acquisiti) -.

In conclusione, quo alla modalità di assunzione della prova, alla difesa di __________ deve essere data la possibilità di ispezionare/compulsare gli atti del procedimento a carico di __________ con facoltà, se non di estrarre fotocopie, perlomeno di indicare gli atti che andrebbero acquisiti a quelli del presente procedimento, ciò al fine di limitare l'edizione a quelli ritenuti rilevanti. Il magistrato inquirente avrà cura di evitare, nel rispetto del principio di proporzionalità e dei diritti di eventuali terzi, accesso ed acquisizione a quanto non manifestamente collegato con i fatti oggetto del presente procedimento, se del caso mediante decisione formale. Anche l'acquisizione di quanto indicato dalla difesa potrà avvenire mediante decisione formale da parte del magistrato inquirente.

Altri mezzi di prova, la cui necessità dovesse manifestarsi a seguito di quanto eventualmente acquisito agli atti del presente procedimento, soggiacciono alla procedura di cui all'art. 196 cpv. 3 e 4 CPP, riservati accordi in senso diverso.

Non si giustifica invece concedere l'accesso agli atti dell'incarto __________ del TPC, ritenuto che quanto pervenuto dopo la trasmissione dell'incarto al TPC è senz'altro stato trasmesso in copia al Procuratore pubblico e quindi reperibile nell'incarto di quest'ultimo.

4.

Il reclamante, come detto, chiede che venga data evasione alle rogatorie inoltrate in __________ ed __________.

In concreto, l'evasione delle suddette rogatorie è stato uno dei motivi che ha giustificato la proroga della carcerazione preventiva (cfr. decisione GIAR 8 aprile 2004, inc. 2003.666.06; sull'utilità degli accertamenti rogatoriali cfr. anche sentenza 7 maggio 2004 TF 1P 223/2004). Come si evince dallo scritto 10 maggio 2004, il Procuratore pubblico ha provveduto a sollecitare le due rogatorie (AI 6.40), riconoscendo quindi pertinenza e rilevanza di tali accertamenti.

Successivamente, al termine del verbale 4 giugno 2004 di __________ (AI 4.21), e prima di ottenere l'evasione delle suddette rogatorie, il magistrato inquirente ha disposto il deposito degli atti con scadenza al 21 giugno 2004, termine successivamente prorogato, su richiesta della difesa di __________, sino al 2 luglio 2004 compreso (AI 7.53). Dall'incarto non risulta che prima del 4 giugno 2004 sia intercorso un'accordo con la difesa di __________ nel senso di rinunciare all'assunzione di tali prove, rispettivamente di procedere ad un deposito parziale, né tantomeno il Procuratore pubblico abbia emanato una decisione formale di rifiuto delle stesse per impossibilità di assumerle o perché il ritardo nella loro assunzione avrebbe comportato una violazione del principio di celerità e/o proporzionalità o ancora perché divenute nel frattempo irrilevanti per il procedimento in corso.

Nella decisione qui impugnata il Procuratore pubblico ha ritenuto l'interrogatorio di __________ difettoso del requisito della novità, in quanto già oggetto della rogatoria inviata in __________, mentre per quella in __________ ha evidenziato di averla già sollecitata nello scorso maggio, riconoscendo in tal modo implicitamente pertinenza e rilevanza di tali atti istruttori.

L'agire del magistrato inquirente desta quindi non poche perplessità: egli, come detto, ha sostanzialmente soprasseduto alla mancata evasione delle rogatorie, senza motivare in alcun modo la "perdita" di rilevanza di tali accertamenti - che lui stesso aveva sollecitato, da ultimo lo scorso maggio seppure nell'incarto non vi fosse documentazione atta a comprovare l'impossibilità di acquisirle, o emanare una decisione di rifiuto.

La rinuncia all'ottenimento di questi accertamenti, che il magistrato inquirente aveva ritenuto pertinenti e rilevanti, non appare in alcun modo motivata o superata da altre emergenze istruttorie e costituisce, in qualche modo, un "venire contra factum proprium" che si concretizza per il reclamante (in assenza di una dettagliata motivazione a sostegno e giustificazione.) in una violazione del principio della buona fede processuale (N. Schmid, Strafprozessrecht, Zurigo, 1997, n. 249; DTF 25 marzo in re R., H.,S.,G, 6/1994) in materia di assunzione di prova.

Tutto ciò premesso non sussistono, allo stadio attuale dell'inchiesta, motivi per giustificare la mancata assunzione di tali atti istruttori (risultanze rogatorie in __________ e __________), peraltro ordinati dal magistrato inquirente.

Spetterà quindi al Procuratore pubblico sollecitare nuovamente le Autorità rogate o, se del caso, emanare una decisione formale e motivata di rifiuto delle prove in questione.

5.

In conclusione, il reclamo è parzialmente accolto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), con conseguente ripartizione di tasse e spese tra Stato e reclamante e senza attribuzione di ripetibili per prevalente soccombenza.

Per questi motivi,

richiamati gli articoli di legge menzionati,

decide

1.      Il reclamo è parzialmente accolto come meglio esplicitato nei considerandi (in particolare consid. 3 ad E e 4).

2.      La tassa di giustizia, fissata in fr. 450.-- e le spese in fr. 50.--, sono a carico del reclamante per fr. 350.--, senza assegnazione di ripetibili per prevalente soccombenza, e per fr. 150.-- a carico dello Stato.

3.      La presente decisione è definitiva.

4.      Intimazione a:

                                                                                 giudice Ursula Züblin

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