Incarto n. INC.2003.60001
Lugano 14 ottobre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Franco Lardelli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 9 settembre 2003 da
__________ (patrocinata dall’avv. __________)
contro
la decisione 11 settembre 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, che ha respinto i complementi di prova proposti dalla reclamante nel procedimento penale contro di lei pendente per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice alla LFStup;
viste le osservazioni 23 settembre 2003 del magistrato inquirente, come pure le comunicazioni 26 settembre 2003 del magistrato inquirente e 1. ottobre 2003 del patrocinatore della reclamante;
letto ed esaminato l’inc. MP __________
ritenuto
in fatto
A.
Nei confronti di __________ è pendente un procedimento penale per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice alla LFStup (art.19 cifra 1 e 2 lett. c LFStup).
Le ipotesi di reato si riferiscono al fatto di aver acquistato, coltivato in proprio, detenuto, trafficato e venduto per mestiere, sostanze stupefacenti (segnatamente marijuana sotto forma di sacchetti odorosi) ad acquirenti al dettaglio (in particolare a clienti dei negozi di canapa __________ e __________ di __________) o all’ingrosso (in particolare ad altri canapai e/o acquirenti di canapa), realizzando in tal modo un guadagno considerevole (v. ordine d’arresto 25 maggio 2003 notificato alla __________ dal Procuratore pubblico, quale formale apertura del procedimento, durante l’interrogatorio 15 luglio 2003: AI 1/1 e 3/2 dell’inc. MP __________). Durante il menzionato interrogatorio del Procuratore pubblico, __________ ha ammesso di aver venduto fra i 15 e i 20 KG di canapa, con una cifra d’affari di FRS. 150'000.- .
B.
Il 21 agosto 2003 il Procuratore pubblico ha disposto il deposito degli atti a norma dell’art. 196 CPP. Con istanza 5 settembre 2003, __________ ha chiesto, tra altri complementi istruttori, l’acquisizione immediata (prima della chiusura dell’istruttoria) di un rapporto richiesto all’ispettorato fiscale e l’audizione dell’isp. __________, in quanto, a suo dire, “ha eseguito controlli nei negozi” e “potrà riferire quanto constatato”.
Con decisione 11 settembre 2003 il magistrato inquirente ha respinto le due suddette richieste di complemento istruttorio. Ha fatto seguito il reclamo in oggetto, che ripropone queste due prove.
Il magistrato inquirente, con le sue osservazioni del 23 settembre 2003, ha proposto la reiezione del reclamo. Con lettera 26 settembre 2003 (spedita al patrocinatore della reclamante, con copia a questo giudice), il Procuratore pubblico ha poi reso noto di aver nel frattempo acquisito agli atti il rapporto dell’ispettorato fiscale. Con lettera 1. ottobre 2003, la reclamante ha dato atto dell’acquisizione agli atti del rapporto suddetto.
in diritto
1.
__________ - in quanto formalmente accusata - é indubitabilmente legittimata ad impugnare il rifiuto del Procuratore pubblico di assumere complementi di prova, non solo per la disposizione di massima dell’art. 280 CPP, ma specificatamente per quella relativa alla completazione dell’istruttoria di cui all’art. 196 cpv. 5 CPP.
Il reclamo, tempestivo a norma di legge (art. 281 cpv. 5 CPP), é allora ricevibile in ordine.
2.
Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o anche in altro momento dell’istruttoria (art. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono quindi avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato d’accusa o abbandono, sino a, se del caso, quelle del giudice di merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. REP 1998 nr. 122; già in sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).
Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito (v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).
3.
La reclamante ha chiesto in primo luogo di acquisire in sede di complemento istruttorio il rapporto richiesto dalla stesso Procuratore pubblico all’ispettorato fiscale in merito alla cifra d’affari realizzata con la vendita di canapa.
Il magistrato inquirente ha nel frattempo acquisito agli atti il suddetto rapporto e il patrocinatore della reclamante ha dato atto di ciò. Su questo punto il reclamo risulta quindi evaso, in quanto divenuto privo d’oggetto.
4.
La reclamante ha pure chiesto l’audizione dell’isp. __________. Questa audizione, nell’istanza di complemento, non è stata granchè motivata, se non con l’esigenza di far “riferire quanto constatato” dall’agente di polizia che “ha eseguito controlli nei negozi”.
Questa audizione, a questo stadio del procedimento, non appare di rilievo nè di pertinenza, per carenza di motivazione e di novità nel contesto di quanto acquisito: segnatamente non serve a determinare il giudizio nelle competenze del Procuratore pubblico, che chiaramente persegue la via accusatoria e neppure è oggettivamente tale da consentire ipotesi di stravolgimento di questo indirizzo.
Del resto la reclamante, durante l’interrogatorio del 15 luglio 2003 davanti al Procuratore pubblico, non ha negato di sapere che la sua attività non era lecita (v. AI 3/2 pag. 3) e che i sacchetti odorosi venduti nei suoi negozi sarebbero stati fumati da chi li acquistava (v. AI 3/2 pag. 6.
Comunque se l’obiettivo dell’interrogatorio è quello (precisato nel reclamo, prendendo spunto dalle argomentazioni di diniego del magistrato inquirente) di “accertare come si siano svolti i controlli, quale sia stato l’atteggiamento dell’accusata in rapporto ai controlli stessi ... per valutare se anche lei abbia fatto uso di sotterfugi come altri e quale fosse il suo modo di agire”, lo stesso potrà essere raggiunto con un’audizione in sede dibattimentale, la sede propria per evidenziare eventuali aspetti soggettivi, non determinanti sul giudizio nelle competenze del Procuratore pubblico.
5.
In ragione di quanto precede, il reclamo, in quanto non divenuto privo d’oggetto, va dunque respinto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario), senza carico della tassa di giustizia e delle spese alla reclamante.
Richiamati i citati articoli di legge,
decide
1. In quanto non divenuto privo d’oggetto, il reclamo è respinto.
2. Non si percepiscono nè tasse, nè spese giudiziarie.
3. La presente decisione è definitiva.
Intimazione a:
giudice Franco Lardelli