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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.03.2005 INC.2003.59404

7 mars 2005·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·377 mots·~2 min·1

Résumé

Ordine di perquisizione e sequestro. Decisione priva d'effetto concreto

Texte intégral

Incarto n. INC.2003.59404

Lugano 7 marzo 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 4/7 febbraio 2005 da

__________, __________ (studio legale __________, __________)  

contro

la decisione 24 gennaio 2005 del Procuratore pubblico Maria Galliani che ordina il sequestro di due CI nelle mani di __________, con ordine di consegna al MP a crescita in giudicato;

viste le osservazioni 18 febbraio 2005 del magistrato inquirente e 24/25 febbraio 2005 della ___;

richiamata l'ordinanza 1. marzo 2005 di questo ufficio volta a determinare se il destinatario dell'ordine fosse ancora proprietario o possessore/detentore delle CI oggetto dell'ordine intimatogli;

visti:

-          lo scritto 3 marzo 2005 del magistrato inquirente che segnala di non essere in grado di indicare se i titoli siano effettivamente sotto sequestro e di aver avviato accertamenti per determinarne l'attuale situazione così da poter procedere;

-          lo scritto 2/3 marzo 2005 del patrocinatore di __________ che conferma di non essere più né proprietario né possessore/detentore delle cartelle in questione, e ciò sin dall'aprile 2004;

alla luce di quanto sopra occorre concludere che il sequestro ordinato il 24 gennaio 2005 non ha avuto effetti concreti; ne consegue che il reclamo è, di fatto, privo d'oggetto e la presente decisione, se entrasse nel merito, avrebbe puro valore accademico;

la presente procedura deve quindi essere stralciata dai ruoli in quanto priva d'oggetto;

visto l'esito della procedura, non si prelevano tasse e spese; alla PC __________ possono comunque essere assegnate ripetibili, a carico dello Stato, in quanto l'accertamento effettuato con l'ordinanza del 1. marzo 2005, poteva essere effettuato prima di assegnare un termine per le osservazioni; quanto al reclamante, non vengono assegnate ripetibili in quanto poteva limitarsi segnalare l'inefficacia dell'ordine nei suoi confronti;

per lo stesso motivo (appena esposto) le varie osservazioni non vengono trasmesse alle parti, solo si trasmettono gli scritti 2 e 3 marzo 2005;

P.Q.M

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 161 ss, 280 ss, 284 CPP,

decide

1.   Il reclamo 4/7 febbraio 2005 presentato da __________ è stralciato dai ruoli.

2.   Non si prelevano tasse e spese, alla osservante __________ sono assegnati FRS 600.- a titolo di ripetibili, a carico dello Stato.

3.   Contro la presente è dato reclamo alla CRP, entro 10 giorni dall'intimazione.

4.   Intimazione:

                                                                                 giudice Edy Meli

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