Incarto n. INC.2003.59404
Lugano 7 marzo 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 4/7 febbraio 2005 da
__________, __________ (studio legale __________, __________)
contro
la decisione 24 gennaio 2005 del Procuratore pubblico Maria Galliani che ordina il sequestro di due CI nelle mani di __________, con ordine di consegna al MP a crescita in giudicato;
viste le osservazioni 18 febbraio 2005 del magistrato inquirente e 24/25 febbraio 2005 della ___;
richiamata l'ordinanza 1. marzo 2005 di questo ufficio volta a determinare se il destinatario dell'ordine fosse ancora proprietario o possessore/detentore delle CI oggetto dell'ordine intimatogli;
visti:
- lo scritto 3 marzo 2005 del magistrato inquirente che segnala di non essere in grado di indicare se i titoli siano effettivamente sotto sequestro e di aver avviato accertamenti per determinarne l'attuale situazione così da poter procedere;
- lo scritto 2/3 marzo 2005 del patrocinatore di __________ che conferma di non essere più né proprietario né possessore/detentore delle cartelle in questione, e ciò sin dall'aprile 2004;
alla luce di quanto sopra occorre concludere che il sequestro ordinato il 24 gennaio 2005 non ha avuto effetti concreti; ne consegue che il reclamo è, di fatto, privo d'oggetto e la presente decisione, se entrasse nel merito, avrebbe puro valore accademico;
la presente procedura deve quindi essere stralciata dai ruoli in quanto priva d'oggetto;
visto l'esito della procedura, non si prelevano tasse e spese; alla PC __________ possono comunque essere assegnate ripetibili, a carico dello Stato, in quanto l'accertamento effettuato con l'ordinanza del 1. marzo 2005, poteva essere effettuato prima di assegnare un termine per le osservazioni; quanto al reclamante, non vengono assegnate ripetibili in quanto poteva limitarsi segnalare l'inefficacia dell'ordine nei suoi confronti;
per lo stesso motivo (appena esposto) le varie osservazioni non vengono trasmesse alle parti, solo si trasmettono gli scritti 2 e 3 marzo 2005;
P.Q.M
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 161 ss, 280 ss, 284 CPP,
decide
1. Il reclamo 4/7 febbraio 2005 presentato da __________ è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse e spese, alla osservante __________ sono assegnati FRS 600.- a titolo di ripetibili, a carico dello Stato.
3. Contro la presente è dato reclamo alla CRP, entro 10 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione:
giudice Edy Meli