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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 24.02.2003 INC.2003.5901

24 février 2003·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,240 mots·~6 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

1

Incarto n. INC.2003.5901

Lugano 24 febbraio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

              sedente per statuire sul reclamo presentato il 28/31 gennaio 2003 (e ricevuto da questo ufficio tramite il Ministero Pubblico il 5 febbraio 2003) da

__________  

contro

l'ordine di sequestro datato 24 gennaio 2003 emanato dal Procuratore pubblico avv. Giuseppe Muschietti nell'ambito di un procedimento che vede quale indagato __________, per i reati di cui agli artt. 146, 155 e 251 CP;

visto lo scritto 3 febbraio 2003 del magistrato inquirente, che accompagna la trasmissione del reclamo a questo giudice per competenza, nonché le osservazioni 6 febbraio 2003;

preso atto che __________ non ha presentato osservazioni nel termine assegnato;

visto l'incarto MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

presso il Ministero Pubblico è in corso un procedimento penale contro __________ (ancora allo stadio delle informazioni preliminari) per le ipotesi di reato di cui agli artt. 146, 155 e 251 CP (cfr. ordine 24 gennaio 2003, doc. 2 inc. GIAR);

all'indagato (__________) viene imputato di avere, tra il 2000 ed il 2002, venduto del vino denominato come __________ (del __________), mentre in realtà si trattava di vino estero o di un assemblaggio di altri vini, procedendo alla sostituzione dei tappi e delle etichette, rispettivamente ad una falsa etichettatura (ibidem). __________ ha indicato i vini venduti con etichetta non corrispondente al reale contenuto della bottiglia (Verbale __________ PS 23.10.2002);

nel corso delle indagini, il magistrato inquirente ha notificato a numerose persone (tutte presunte acquirenti del vino oggetto d'inchiesta) un ordine di perquisizione e sequestro con il quale vengono richieste informazioni e documenti sugli acquisti, e si "bloccano" nelle mani dei destinatari dell'ordine, le bottiglie ancora possedute "trattandosi di provento di reato" (per tutti, cfr. ordine impugnato);

il qui reclamante, destinatario di uno di questi ordini, ha inoltrato uno scritto (28 gennaio 2003) al Procuratore pubblico, fornendo informazioni sugli acquisti, precisando che le bottiglie erano ad esclusivo uso personale e che ne possedeva ancora 6/8 presso la sua abitazione secondaria. Dopo aver dichiarato che il vino acquistato (e già consumato) gli ha sempre dato soddisfazione e che non intende costituirsi parte civile, ritiene la misura del sequestro delle bottiglie (rimanenti) esagerata e perciò, con lo stesso scritto, si appella a questo giudice (Reclamo 28 gennaio 2003);

con scritto del 3 febbraio 2003 (con il quale trasmette lo scritto di __________ a quest'ufficio), il Procuratore pubblico precisa che __________ avrebbe venduto ca. 14'000 bottiglie falsamente denominate __________ e che l'ordine di sequestro sulle bottiglie detenute (indirizzato a tutti i clienti fin qui individuati) s'impone in quanto concerne il "corpo del reato". Nelle osservazioni del 6 febbraio 2003 ribadisce necessità di sequestro del vino in quanto "prodotto del reato di contraffazione di merci" e aggiunge che il sequestro ha anche finalità istruttorie: accertamento del tipo di vino e della - eventuale contraffazione (Osservazioni 6 febbraio 2003, p. 2);

in diritto, l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);

non occorre disquisire più di tanto in merito alla confiscabilità (ex art. 58 CP) delle bottiglie acquistate dal reclamante, in quanto merce contraffatta. Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l'art. 58 CP non si applica a colui che detiene merce contraffatta acquistata (in buona fede) per uso esclusivamente personale (DTF 114 IV 6). Tale principio deve valere a maggior ragione se la merce contraffatta è "consumabile" (nella sentenza citata si trattava di un orologio), con conseguente ulteriore diminuzione del rischio di messa in circolazione. Nel caso in esame l'uso esclusivamente personale (sostanziato dai quantitativi acquistati da quanto rimasto e dalla sua collocazione) non è contestato neppure dal magistrato inquirente;

l'esistenza di finalità istruttorie, per il sequestro in questione, é menzionata esplicitamente solo nelle osservazioni del 6 febbraio 2003, con riferimento alla necessità di accertare il tipo di vino venduto da __________ (il reclamante non ricorderebbe l'etichetta), e se si tratta di vino contraffatto. Nella decisione impugnata, le necessità istruttorie, sono solo intuibili (dall'esposto dei fatti e dal riferimento agli artt. 157 ss. CPP), ma non necessariamente per il profano in materia di indagini penali;

dottrina e giurisprudenza ammettono (in particolare per le decisioni incidentali nell’ambito di un procedimento penale) decisioni sommarie, a condizione che si esprimano sugli elementi essenziali per il controllo della legalità (REP 1996 331; REP 1992 334; DTF 9 febbraio 1994; G. Piquerez, in Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p. 257 ss; N. Schmid, Strafprozessrecht, Zurigo 1997, p. 60/61); è pure ammesso che il difetto di motivazione possa essere sanato (in determinate situazioni) in sede d'osservazioni, visto il carattere particolare delle decisioni incidentali emanate in fase istruttoria;

nel caso in esame si può anche ammettere che i requisiti minimi richiesti siano dati, anche se non è detto in che modo s'intendano operare gli "accertamenti", considerato che il vino contraffatto venduto al reclamante sembra già essere stato identificato (cfr. rapporto d'esecuzione dell'11 gennaio 2003, fattura 1090; Verbali PS __________ 16.12.2002 p.2 e 23.10.2002 p.8) ed una verifica del contenuto per le sole bottiglie sequestrate (ad oggi in tutto 380 su ca. 15'000.- cfr. osservazioni 6 febbraio 2003) pare essere di poca utilità, oltre che già scartata dal Procuratore pubblico stesso (cfr. AI 12 e 13);

la generica indicazione degli atti concreti che s'intendono effettuare non permette a questo giudice di esprimersi sulla proporzionalità della misura per rapporto alla pretesa "primaria importanza" di questi accertamenti per l' "istruzione del processo" (Osservazioni 6 febbraio 2003, p. 2). Comunque, preso atto che lo stesso reclamante afferma di non essere intenzionato a soggiornare in Ticino (dove si trovano le bottiglie sequestrate) prima del periodo pasquale, la protrazione del sequestro per permettere gli accertamenti in questione, non comporta un aggravio concreto;

visto quanto emerge dagli atti (cfr. quelli più sopra citati) non si vedono valide ragioni per mantenere il sequestro su tutte le otto (sic!) bottiglie. Gli accertamenti possono avvenire anche solo su una bottiglia per qualità;

in conclusione il reclamo è parzialmente accolto nel senso che il sequestro è mantenuto unicamente su una bottiglia di vino rosso e su una di vino rosé, tutte le altre sono dissequestrate. Il magistrato inquirente è altresì invitato a procedere indilatamente agli accertamenti necessari per poter, successivamente e se del caso, procedere al dissequestro anche delle rimanenti (G. Piquerez, procédure pénale suisse, 2000, no. 2570 ss.).

Visto l'esito del reclamo la tassa di giustizia, e le spese, rimangono a carico dello Stato e non si assegnano ripetibili (peraltro non richieste).

Visti gli artt. 146, 155, 251 CP, 157, 161 CPP,

decide

1.

Il reclamo è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di giustizia (FRS 200.-) e le spese (FRS 50.-) sono a carico dello Stato.

3.

Contro la presente è dato reclamo alla CRP entro 10 (dieci) giorni.

4.

Intimazione:

giudice Edy Meli

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