Incarto n. INC.2003.58901
Lugano 16 ottobre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Franco Lardelli
Visto il reclamo del 15/16 settembre 2003, presentato da
____________________ entrambi rappr. dall'__________
contro
la decisione di sequestro 5 settembre 2003 del Procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti di cui all'inc. MP __________
viste le osservazioni 24 settembre 2003 del magistrato inquirente e 29 settembre 2003 di __________ (rappr. dall'__________), che postulano la reiezione del reclamo, come pure 26 settembre 2003 di __________ (rappr. dall'__________ e 29 settembre 2003 di __________, che si rimettono al giudizio di questo giudice;
visto, per quanto necessario, l'incarto MP __________,
letti e esaminati gli atti,
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che:
il 28 marzo 2002 __________ e __________ hanno concesso a __________ un diritto di compera cedibile sul fondo part. No. __________ di __________, come indicato nell'atto notarile no. __________ del __________ del notaio __________ di __________. In ossequio alle pattuizioni contrattuali, __________, in occasione della firma dell’atto notarile suddetto, ha versato frs. 200'000.-ai concedenti. In base a quanto pattuito, l’importo di frs. 100'000.-- doveva rimanere ai concedenti a titolo di pena di recesso, qualora la beneficiaria non esercitasse il diritto di compera entro il termine di scadenza, inizialmente fissato per il 31 marzo 2003 e poi prorogato fino al 31 dicembre 2004. Il restante importo di frs. 100'000.-- (versato a titolo di acconto) doveva invece essere restituito a __________ in caso di mancato esercizio del diritto di compera;
mediante ordine di sequestro 5 settembre 2003 (AI 7), il Procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti ha ordinato ai reclamanti il sequestro della somma di frs. 100'000.--, che __________ e __________ dovrebbero restituire alla beneficiaria, ciò nell’ambito del procedimento penale che vede accusato __________, marito di __________, a cui vengono contestati i reati di truffa, subordinatamente appropriazione indebita e falsità in documenti, per aver prospettato, contrariamente al vero, a diverse persone, di investire i loro capitali in programmi di investimento, mentre in realtà la sua intenzione era quella di procurarsi denaro liquido per spese personali e/o nell’interesse di società a lui riconducibili (AI 3);
in data 8 settembre 2003 i reclamanti hanno chiesto al Procuratore pubblico di revocare il provvedimento di sequestro impartito;
il Procuratore pubblico, con scritto 10 settembre 2003, ha respinto la richiesta in oggetto ed ha confermato l’ordine di sequestro 5 settembre 2003;
il 15 settembre 2003 __________ e __________ hanno presentato reclamo contro il suddetto provvedimento del magistrato inquirente. I reclamanti chiedono che l’ordine di sequestro in oggetto venga annullato, in primo luogo perché l’importo sequestrato non esiste più, in quanto da loro utilizzato per bisogni imprenditoriali e in secondo luogo, perché in ogni caso, a loro dire, vantano una posizione creditoria nei confronti dei coniugi __________, che permette, mediante compensazione, di azzerare la pretesa di restituzione della somma di frs. 100'000.-- versata dalla beneficiaria del diritto di compera. Infine definiscono la misura adottata nei loro confronti dal magistrato inquirente oltremodo “gravosa e severa” nella misura in cui impedisce di compensare il credito dei signori __________, con i debiti che gli stessi hanno assunto nei loro confronti;
con osservazioni 24 settembre 2003, il Procuratore pubblico ha nuovamente confermato il proprio provvedimento 5 settembre 2003 e ha chiesto a questo giudice che il reclamo venga respinto. Il magistrato inquirente rileva che l’importo in oggetto (frs. 100'000.--) è provento di reato; inoltre ritiene irrilevante l’argomentazione addotta da __________ e __________, secondo cui l’importo di frs. 200'000.-- è già stato utilizzato per bisogni imprenditoriali, ritenuto che gli stessi sono comunque tenuti a restituire frs. 100'000.-- alla beneficiaria, qualora il diritto di compera non venisse esercitato da quest’ultima. Secondo il Procuratore pubblico nulla osta al sequestro impugnato, neppure la circostanza che i reclamanti vantino crediti nei confronti dei coniugi __________, perché tali crediti sono di natura meramente obbligazionale e quindi non idonei ad inibire il diritto di sequestro in vista della confisca o del risarcimento compensativo. Il magistrato osserva infine che i crediti dei reclamanti non possono essere privilegiati rispetto a quelli delle parti civili e contesta che il provvedimento in oggetto sia una misura eccessivamente severa;
- __________, costituitasi parte civile nel procedimento penale in oggetto, ha chiesto, con osservazioni 29 settembre 2003, che il reclamo venga respinto e che la decisione del Procuratore pubblico venga confermata;
- __________, con osservazioni 26 settembre 2003, si è rimesso al giudizio di questo giudice e ha ammesso nuovamente che il denaro versato da sua moglie __________ a __________ e __________ (frs. 200'000.--) per la stipulazione del diritto di compera, era provento di reato. Ha tuttavia negato, nel modo più assoluto, che sua moglie ne fosse a conoscenza;
- __________, con osservazioni 29 settembre 2003, rileva che i fatti indicati da __________ e __________ corrispondono al vero e conferma che il marito le ha rimesso la somma di
frs. 200'000.--. Tuttavia afferma che non sapeva si trattasse di denaro sottratto;
l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al Procuratore pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza per il processo, sia come mezzi di prova sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato: la norma - meglio poi specificata nei capoversi successivi - corrisponde all’art. 120 CPP/1941, per cui ancora soccorre la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali sul tema (REP. 1987, p. 265; 1989, p. 599; sentenze 30 gennaio 1992 in re O.C., CRP 282/91 e 17 marzo 1992 in re G.M., CRP 38/92; decisione 17 gennaio 1996 in re CS, GIAR 1.95.5: v. ora REP 1996, n. 107), ed allora il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al dispiegamento della procedura e quindi alle necessità dell’istruzione preliminare, alle decisioni del magistrato requirente ed a quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione, come gli art. 58 ss CP rispettivamente 270-271 CPP (sequestro confiscatorio), ritenuto che, come in tutti gli istituti procedurali tali da intaccare eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro é legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità requirente ed inquirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale (cfr. in contesto più generale: Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, p. 191 n. 926 ss);
i reclamanti rilevano che i valori patrimoniali oggetto dell’ordine di sequestro 5 settembre 2003 non esistono più, in quanto da tempo utilizzati per bisogni aziendali. Essi sostengono di averli utilizzati in perfetta buona fede, perchè hanno ricevuto direttamente dalla beneficiaria del diritto di compera, davanti ad un pubblico ufficiale, l'acconto di
frs. 200'000.--. In primo luogo questo giudice rileva che l’importo di frs. 200'000.-- è provento di reato. Infatti, anche se formalmente è stata la moglie dell’accusato, __________, a versare in contanti la somma di frs. 200'000.-- , tale importo le è stato messo a disposizione dal marito __________, come dichiarato dallo stesso nell’interrogatorio 3 agosto 2003. __________, con le osservazioni 26 settembre 2003, ha ribadito che si tratta di denaro sottratto. Poco importa dunque la circostanza che l’importo di frs. 200'000.-- sia stato utilizzato dai reclamanti e che gli stessi non fossero consapevoli della provenienza illecita del denaro, in quanto l’art. 59 CPS dispone che la confisca e il risarcimento compensatorio possono essere ordinati anche nei confronti di terzi in buona fede. Si rileva del resto che, in base alle condizioni contrattuali, l’importo di frs. 100'000.-- dovrebbe comunque essere restituito alla beneficiaria, in caso di mancato esercizio del diritto di compera. Per cui l’argomentazione fornita dai reclamanti, che invocano pregiudizio nel caso in cui dovessero restituire la somma in esame, non appare pertinente;
i reclamanti sostengono inoltre di vantare una posizione creditoria nei confronti dei coniugi __________, che permette, mediante compensazione, di azzerare la pretesa di restituzione dell’importo di frs. 100'000.-- versati dalla beneficiaria del diritto di compera. I reclamanti ritengono anche che, tenuto conto del procedimento penale a suo carico, il signor __________ non potrà esercitare in futuro la sua professione, con conseguenze negative in merito al regolare pagamento della pigione. Tali crediti sono però di natura meramente obbligazionale, quindi inidonei ad inibire il diritto di sequestro in vista della confisca o di un risarcimento compensativo (Niklaus Schmid, Einziehung Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei Band I n. 82 ad art. 59 CPS, pag. 133); del resto i crediti dei reclamanti non possono essere privilegiati rispetto a quelli delle parti civili e di quelle lese. Permettere all’accusato di compensare i propri debiti ed incrementarli, ad esempio omettendo anche in futuro di pagare la pigione ai reclamanti, equivarrebbe a permettere all’accusato di disporre dei fondi provento di reato. Non si comprende d’altronde neppure come possano i reclamanti invocare un pregiudizio, qualora non fosse possibile compensare il credito. Secondo __________ e __________ tale pregiudizio sarebbe dovuto al mancato pagamento della pigione da parte dei__________, fino a dicembre 2004. Premesso che non è possibile stabilire in data odierna se questi ultimi pagheranno o meno la pigione, va ribadito che l’atto notarile indica chiaramente che i frs. 100'000.-- dovranno essere restituiti, in contanti, a __________. L’ipotesi della compensazione non è infatti neppure contemplata dall’atto suddetto. Pertanto la richiesta di revoca dell’ordine di sequestro non appare pertinente neppure per questo motivo;
i reclamanti sostengono infine che la misura adottata nei loro confronti è eccessivamente severa se non fosse possibile compensare il debito con i coniugi __________, nella misura in cui questi ultimi non pagheranno la pigione. Se i reclamanti temono che il debito dei __________ nei loro confronti possa prossimamente aumentare, nulla impedisce loro di far adottare, in sede civile, le opportune misure cautelari;
di conseguenza, in quanto ricevibile, il reclamo è respinto con la presente decisione suscettibile di gravame alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP) con seguito di tassa e spese giudiziarie a carico dei reclamanti soccombenti (art. 39 lett. f TG), che del pari pagheranno ripetibili alla parte civile __________ (che ha presentato osservazioni);
P.Q.M.
visti i citati articoli di legge,
decide
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di frs. 250.-- e le spese di frs. 100.-- sono a carico dei reclamanti, che verseranno frs. 250.-- alla parte civile __________ a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera per i ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
giudice Franco Lardelli