Incarto n. INC.2003.57705
Lugano 18 maggio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Franco Lardelli
sedente per statuire sull’istanza 28 aprile 2004 presentata da
__________ (tutti patrocinati dall’avv. __________)
intesa ad ottenere il dissequestro di un diamante sequestrato dal Procuratore pubblico Arturo Garzoni nell’ambito del procedimento penale pendente nei confronti di__________ di cui all’inc. MP __________;
viste le osservazioni 7 maggio 2004 del magistrato inquirente e 10 maggio 2004 del patrocinatore di __________;
letto ed esaminato l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che:
nell’ambito del procedimento penale pendente nei confronti di __________, per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice alla LFStup, il magistrato inquirente ha posto sotto sequestro un diamante di 3.58 carati, trovato presso il __________ di __________, nella cassetta di sicurezza n. __________ intestata ad __________;
con istanza 28 aprile 2004, presentata congiuntamente a questo giudice e al Procuratore pubblico Arturo Garzoni, gli istanti chiedono il dissequestro del diamante suddetto e “l’immediata consegna ai proprietari”;
la richiesta di intervento diretto del Giudice dell’istruzione e dell’arresto è irricevibile; prima dell’emanazione dell’atto d’accusa o del decreto di abbandono, spetta infatti al Procuratore pubblico di decidere in prima istanza le istanze di dissequestro, con riserva dei rimedi di diritto per le parti o i terzi che dimostrano un interesse legittimo (art. 280 CPP);
non compete dunque neppure a questo Giudice esprimersi in prima istanza sulla legittimazione degli istanti a presentare la richiesta di dissequestro;
alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza va dunque dichiarata irricevibile, con la presente decisione suscettibile di ricorso alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), con seguito di tassa e spese agli istanti soccombenti.
Per questi motivi,
visti i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di FRS 150.- e le spese di FRS 50.- sono a carico degli istanti.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
giudice Franco Lardelli