Skip to content

Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 18.05.2004 INC.2003.57705

18 mai 2004·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·326 mots·~2 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. INC.2003.57705

Lugano 18 maggio 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Franco Lardelli

  sedente per statuire sull’istanza 28 aprile 2004 presentata da

__________ (tutti patrocinati dall’avv. __________)

intesa ad ottenere il dissequestro di un diamante sequestrato dal Procuratore pubblico Arturo Garzoni nell’ambito del procedimento penale pendente nei confronti di__________ di cui all’inc. MP __________;

viste le osservazioni 7 maggio 2004 del magistrato inquirente e 10 maggio 2004 del patrocinatore di __________;

letto ed esaminato l’inc. MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che:

nell’ambito del procedimento penale pendente nei confronti di __________, per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice alla LFStup, il magistrato inquirente ha posto sotto sequestro un diamante di 3.58 carati, trovato presso il __________ di __________, nella cassetta di sicurezza n. __________ intestata ad __________;

con istanza 28 aprile 2004, presentata congiuntamente a questo giudice e al Procuratore pubblico Arturo Garzoni, gli istanti chiedono il dissequestro del diamante suddetto e “l’immediata consegna ai proprietari”;

la richiesta di intervento diretto del Giudice dell’istruzione e dell’arresto è irricevibile; prima dell’emanazione dell’atto d’accusa o del decreto di abbandono, spetta infatti al Procuratore pubblico di decidere in prima istanza le istanze di dissequestro, con riserva dei rimedi di diritto per le parti o i terzi che dimostrano un interesse legittimo (art. 280 CPP);

non compete dunque neppure a questo Giudice esprimersi in prima istanza sulla legittimazione degli istanti a presentare la richiesta di dissequestro;

alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza va dunque dichiarata irricevibile, con la presente decisione suscettibile di ricorso alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), con seguito di tassa e spese agli istanti soccombenti.

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge,

decide:

1.      L’istanza è irricevibile.

2.      La tassa di giustizia di FRS 150.- e le spese di FRS 50.- sono a carico degli istanti.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

                                                                                 giudice Franco Lardelli

INC.2003.57705 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 18.05.2004 INC.2003.57705 — Swissrulings