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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 18.05.2004 INC.2003.57703

18 mai 2004·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,892 mots·~14 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. INC.2003.57703 INC.2003.57704 INC.2003.57707

Lugano 18 maggio 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Franco Lardelli

  sedente per statuire sui reclami presentati

il 16/20 aprile 2004 da   __________(patrocinata dall’avv.__________) __________(già patrocinata dall’avv. __________ e ora patrocinata dall’avv. __________)     il 19/20 aprile 2004 personalmente da   __________  

contro

la decisione 8 aprile 2004 del Procuratore pubblico Arturo Garzoni in materia di mancato dissequestro del conto __________ intestato ad __________ presso il __________ di __________ e del residuo contenuto della cassetta di sicurezza n. __________ ubicata presso il medesimo istituto;

viste le osservazioni 29 aprile 2004 del magistrato inquirente, che postula la reiezione del reclamo e le lettere 17 maggio 2004 dell’avv. __________ e dell’avv. __________;

letto ed esaminato l’inc. MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che:

il 9 settembre 2003 __________ è stata arrestata su ordine del Procuratore pubblico, che ha promosso accusa nei suoi confronti per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice, alla LF sugli stupefacenti (AI 10). Il 10 settembre 2003 questo giudice ha confermato l’arresto per i bisogni dell’istruzione, in particolare per il pericolo di collusione (doc. 6, inc. GIAR 577.2003.1);

a seguito dell’ordine di perquisizione e sequestro emanato dal Procuratore pubblico in data 18 settembre 2003 (AI 21), presso il __________ di __________ sono state poste sotto sequestro la relazione n. __________ intestata ad __________ (che presentava in data 23 luglio 2003 un saldo attivo di FRS 6'506.10) e la cassetta di sicurezza n. __________, pure intestata all’accusata (AI 50). In data 30 ottobre 2003, la suddetta cassetta di sicurezza è stata aperta alla presenza dell’accusata e sono stati rinvenuti e mantenuti sotto sequestro un diamante naturale di 3.58 carati (con certificato), due orologi Cartier e altri oggetti di oreficeria elencati nel verbale di sequestro (AI 65);

con decisione 17 dicembre 2003, il Procuratore pubblico ha ribadito il mantenimento del sequestro del conto bancario e del contenuto della cassetta di sicurezza, rilevando che “gli stessi rimangono sotto sequestro, siccome mezzi di prova, rispettivamente oggetti destinati a confisca e/o devoluzione allo Stato” (AI 67). Il reclamo interposto da __________ in data 22 dicembre 2003, contro la suddetta decisione, è stato respinto da questo giudice con decisione 5 febbraio 2004 (doc. 6, inc. GIAR 577.2003.2), con conseguente conferma del sequestro della relazione n. __________ intestata alla __________ presso il __________ di __________, come pure di due orologi marca Cartier e del diamante di 3.58 carati;

con istanza 23 febbraio 2004, il patrocinatore di __________ ha chiesto nuovamente al Procuratore pubblico di dissequestrare la relazione bancaria, gli orologi e il diamante suddetti (AI 78); l’istanza è stata nuovamente respinta dal magistrato inquirente con decisione 8 aprile 2004 (AI 83);

con reclamo 16/20 aprile 2004, l’avv. __________, per conto di __________ e __________, postula nuovamente il dissequestro della relazione bancaria e degli oggetti sopra menzionati. Nel reclamo si sostiene che, per quanto attiene alla relazione bancaria e ai due orologi, il magistrato inquirente avrebbe modificato la sua posizione iniziale, facendo valere solo ora la loro devoluzione allo Stato ai fini di garanzia del risarcimento compensatorio. Già per questo motivo dovrebbe essere disposto il dissequestro. L’importo depositato sul conto andrebbe poi restituito in ragione dello stato di indigenza della __________ e del fatto che sarebbe provato che non trattasi di provento di reato, ma di soldi versati alla __________ dalla signora __________ “in due rate di FRS 3'000.- cadauna per l’acquisto di una pelliccia”. I due orologi, oltre a non essere provento di reato, sarebbero regali “a lei fatti da amici particolarmente vicini” e quindi “beni personali di uso strettamente privato impignorabili ai sensi dell’art. 92 LEF”. Per quanto concerne il diamante di 3.58 carati, nel reclamo si sostiene che “la reclamante __________ ha cercato di portare le prove decisive suffraganti il suo diritto di proprietà sull’oggetto” e che “esse sono agli atti e indicano in maniera inequivocabile che la predetta è la legittima proprietaria del bene”;

con reclamo 19/20 aprile 2004, __________ postula pure a titolo personale il dissequestro della relazione bancaria e degli oggetti sopra menzionati;

con osservazioni 29 aprile 2004, il Procuratore pubblico chiede la reiezione del gravame e quindi la conferma del sequestro della relazione bancaria e dei suddetti oggetti;

con lettere 17 maggio 2004, l’avv. __________ e l’avv. __________ comunicano che quest’ultimo subentra nel patrocinio di __________;

in diritto, l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359), ritenuto che, come in tutti gli istituti procedurali tali da intaccare eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità requirente ed inquirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.);

nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid RPS]). “Valori patrimoniali” non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti (depositi bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali limitati: essenziale è che essi abbiano un proprio, determinabile valore economico (v. Niklaus Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998, qui di seguito citato: Schmid Kommentar) e che il loro illecito trasferimento nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento dei suoi attivi o una diminuzione dei suoi passivi (v. Schmid, Kommentar, nota 17 ad art. 59 CPS). Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia propri che impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto. 4.3.2, p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi impropri possono essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea che li riconduca all’originario provento di reato, mentre per i beni sostitutivi propri deve essere dimostrato che essi hanno preso il posto del bene originale (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare deve essere facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo beneficiario (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107, con rinvio a DTF 4 maggio 1999 in re Z., consid. 2b). Se il provento di reato è pervenuto sotto forma di denaro, esso resta direttamente confiscabile anche se è stato modificato, ad esempio depositato e prelevato da conti bancari, trasformato in chèques o simili, infine cambiato in altra valuta (tutte forme di trasformazione in bene sostitutivo improprio, v. Schmid, Kommentar, nota 50 ad art. 59 CPS). Completamente rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se – pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS – i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, RPS, pto.

4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, RPS, pto. 4.4.1, p. 339). In tal caso, i beni passibili di confisca sono necessariamente di provenienza lecita; il loro sequestro si distingue da quello di beni provento di reato (o sostitutivi) per la sua natura più prossima al sequestro LEF (v. Schmid, Kommentar, nota 171 ad art. 59 CPS), ciò che si traduce – fra l’altro – nel fatto che deve rispettare le regole di diritto esecutivo sul minimo esistenziale (art. 92 LEF; Schmid, Kommentar, nota 174 ad art. 59 CPS). Per non vanificare la portata delle norme sulla confisca, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro dei beni che vi soggiacciono a titolo probatorio, confiscatorio (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS, pto. 6.3, p. 362) oppure risarcitorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid. 3.d.aa p. 107). Anche il sequestro ai fini di garanzia del risarcimento compensatorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS) deve rispettare i principi sopra menzionati, con la precisazione che la connessione ai fini del giudizio di merito è l’appartenenza del bene (o valore) alla sfera economica dell’indiziato/accusato;

in via preliminare si ribadisce che esistono “in casu” sufficienti indizi di reato a carico di __________, che del resto neppure sono contestati dall’accusata. Basti qui ancora ribadire che durante l’interrogatorio del 26 settembre 2003, confermato davanti al Procuratore pubblico, la reclamante ha ammesso di aver venduto, presso i negozi __________, tra l’aprile 2001 e il 9 settembre 2003, almeno 100 Kg di fiori di canapa, realizzando una cifra d’affari di almeno un milione di franchi (v. AI 35 p. 2); le ammissioni dell’accusata trovano del resto conferma nelle dichiarazioni rese alla polizia in data 10 settembre 2003 da __________, commessa del negozio __________ ( v. doc. 5, inc. GIAR 577.2003.1);

va poi rilevato che i motivi fatti valere dalle reclamanti nel loro nuovo reclamo sono già stati quasi integralmente trattati ed evasi nella decisione 5 febbraio 2004 di questo giudice (v. doc. 6, inc. GIAR 577.2003.2). In detta decisione, contro la quale non è stato interposto ricorso alla Camera dei ricorsi penali, era stato evidenziato che il magistrato inquirente già nella decisione allora impugnata (AI 67) faceva valere tra i motivi del mantenimento del sequestro anche la confisca e/o la devoluzione allo Stato. Non è dunque pertinente l’argomentazione delle reclamanti secondo cui il Procuratore pubblico avrebbe modificato la sua posizione facendo valere “solo ora” la devoluzione allo Stato ai fini del risarcimento compensatorio. È comunque opportuno ribadire che, indipendentemente dal fatto che siano stati o meno acquisiti con il provento del reato, gli averi sotto sequestro hanno comunque un valore di gran lunga inferiore all’illecito profitto percepito dalla __________ (e ammesso nella misura di almeno un milione di franchi) con le illecite attività della vendita della canapa. Il che può già da solo giustificare il mantenimento del sequestro ai fini di confisca risarcitoria, non essendo stato d’altronde in alcun modo provato il preteso stato di indigenza dell’accusata;

per quanto concerne la relazione n. __________ del __________ di __________, intestata alla reclamante si ribadisce quanto già detto nella decisione 5 febbraio 2004 e meglio che:

”l’apertura del conto è avvenuta in data 24 agosto 2001; dalla data d’apertura fino al 16 gennaio 2003 (data dell’ultimo versamento), sul conto sono stati versati per contanti complessivamente FRS 43'829.30 (AI 50). Interrogata dal magistrato inquirente in data 9 ottobre 2003 (AI 47), __________ ha ammesso che sui suoi due conti bancari (tra i quali quello ora in esame) ha fatto confluire quanto riusciva a risparmiare dallo stipendio che prelevava dalla __________, per lo meno nel periodo 2002/2003 e che è riuscita a risparmiare, anche se non regolarmente, FRS 2'000.--/3'000.-al mese. Nei risparmi che andavano suoi conti, a volte erano compresi gli alimenti che riceveva per la figlia dal secondo marito, in ragione di FRS 1'000.-- al mese; l’accusata precisa che quegli alimenti “però non venivano versati ... era una lotta per incassare questo denaro”, con versamento che, se del caso, avveniva in contanti e senza ricevuta. La reclamante ha pure dichiarato di aver versato sul conto bancario da lei detenuto presso il __________ l’incasso derivante dalla vendita di tre orologi; ha prodotto la fotocopia di tre ricevute, da lei stessa sottoscritte, per gli importi di FRS 3'000.-- (datata 10.01.2001), FRS 6'000.-- (datata 22.04.2002) e FRS 11'000.-- (datata 19.12.2002). Nel seguito, in data 17 novembre 2003, la difesa ha prodotto un’ulteriore fotocopia di una ricevuta sottoscritta dall’accusata (datata 2.01.2003) per FRS 6'000.-- in relazione alla vendita di una pelliccia e la fotocopia di una dichiarazione (priva di data) nella quale una signora “__________” (il cognome è illeggibile) dichiara “di aver acquistato nel mese di gennaio del corrente anno, una pelliccia visone per un valore di FRS 6'000.-- pagati in due acconti di FRS 3'000.-- cadauno”. L’accusata non ha prodotto, personalmente né tramite il difensore, altra documentazione comprovante l’origine lecita o da attività lecite degli importi versati ripetutamente per contanti sulla relazione bancaria in esame. Va detto che la documentazione prodotta dall’accusata copre semmai unicamente FRS 26'000.-- dei FRS 43'829.30 versati per contanti sul conto bancario ed ha scarso valore probatorio; trattasi in effetti di quattro fotocopie di ricevute firmate solo dalla reclamante e della fotocopia di una dichiarazione, sottoscritta da persona non meglio identificata (il cognome è illeggibile), riferita alla vendita di una pelliccia avvenuta in tempo non definito (la dichiarazione è priva di data e situa la vendita nel mese di gennaio di un anno non definito). In ragione di quanto sopra appare dunque verosimile che l’importo di FRS 6'506.10, ancora presente sul conto, sia il residuo degli importi, provenienti dall’attività illecita dell’accusata, con conseguente necessità di respingere il reclamo su questo punto”

Le ulteriori dichiarazioni prodotte dal patrocinatore della __________, sottoscritte da __________ e da __________ (AI 78), sono poi pure di scarso valore probatorio, in quanto attestano che la pelliccia per la quale la __________ avrebbe incassato l’importo di FRS 6'000.- sarebbe stata acquistata dalla __________. Il che smentisce e contraddice la tesi, fino ad ora sostenuta dall’accusata, di un acquisto da parte della __________ e conferma la verosimiglianza di provenienza da attività illecita dell’importo ancora depositato sul conto;

per quanto concerne i due orologi Cartier e il diamante di 3.58 carati si ribadisce pure quanto già detto nella decisione 5 febbraio 2004 e meglio che:

”gli orologi Cartier sono poi, indiscutibilmente, di esclusiva proprietà della reclamante e meglio come risulta dalle sue ammissioni (v. AI 65, verb. PO 18.11.2003) e dalle dichiarazioni della difesa (AI 60). Il diamante di 3.58 carati parrebbe per contro essere oggetto di una rivendicazione di proprietà da parte di tale__________, residente in __________. La difesa ha prodotto al magistrato inquirente e a questo giudice fotocopie di una lettera e di un affidavit (in lingua inglese) recanti il nome della persona suddetta (v. AI 58, AI 66; doc. 2/S-T, inc. GIAR 577.2003.2). Altre dichiarazioni solenni, affidavit e certificati sono giunte al magistrato inquirente via fax in data 26 gennaio 2003 e risultano spediti da tale __________, in carta intestata ad una società __________ di__________; il Procuratore pubblico, con lettera 27 gennaio 2003, ha poi trasmesso a questo giudice gli atti, così come da lui ricevuti (v. doc. 5, inc. GIAR 577.2003.2). La documentazione prodotta (in fotocopia o via fax) appare, per ora, insufficiente a legittimare e comprovare il diritto di proprietà di terze persone sul diamante in questione. Resta evidentemente riservata la facoltà degli eventuali terzi di legittimare il loro diritto di proprietà mediante la produzione di documenti autentici (e non di semplici fotocopie o fax), presentandosi, se del caso, personalmente e spontaneamente al Procuratore pubblico o agli inquirenti di polizia. In ragione di quanto sopra, in relazione alla richiesta di dissequestro di due orologi Cartier e di un diamante di 3.58 carati, il reclamo va dunque respinto”

Le ulteriori dichiarazioni prodotte dal patrocinatore della __________, sottoscritte da __________ e __________ (AI 78), confermano che gli orologi Cartier sono di esclusiva proprietà dell’accusata; non trattasi d’altra parte di beni impignorabili e, in considerazione del loro valore, possono senz’altro essere sequestrati ai fini di confisca risarcitoria. La documentazione prodotta per il diamante di 3.58 carati (AI 78), non è poi certo atta a comprovare che la signora __________ o la sua famiglia siano attualmente proprietari del diamante in questione, ritenuto che il possesso dello stesso da parte di __________ crea per quest’ultima presunzione di proprietà;

di conseguenza i reclami sono respinti, con la presente decisione suscettibile di gravame alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), con seguito di tassa e spese alle reclamanti, correlate alla soccombenza.

Per questi motivi

visti i citati articoli di legge,

decide:

1.      I reclami sono respinti.

2.      La tassa di giustizia di FRS 450.- e le spese di FRS 150.- sono poste in ragione di due terzi a carico di __________ e in ragione di un terzo a carico di __________.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

giudice Franco Lardelli

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