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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.06.2003 INC.2003.5602

20 juin 2003·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,089 mots·~15 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. INC.2003.5602

Lugano 20 giugno 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

  sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata in data 11/12 giugno 2003 da

__________, (rappr. dall'avv. __________)  

e qui trasmessa il 16/18 giugno 2003 con preavviso negativo dal   Procuratore pubblico avv. __________;

viste le osservazioni 18 giugno 2003 dell'accusato, che conferma contenuti e conclusioni dell'istanza;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,

in fatto

A.

__________ è stato arrestato il 30 gennaio 2003, di ritorno da __________ dove si trovava dal 22 dicembre 2002, con l'accusa di incendio intenzionale, esplosione e truffa tentata, segnatamente per avere, nella notte 31 dicembre 2002/1 gennaio 2003 a __________, in correità con terzi (__________, __________ ed __________) provocato intenzionalmente l'incendio dello stabile ospitante l'__________, di cui era gerente, cagionato l'esplosione e quindi la distruzione dello stabile, e per avere, a scopo di indebito profitto, provocando la distruzione dell'esercizio pubblico, tentato di indurre l'assicuratore ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio (cfr. richiesta conferma dell'arresto, doc. _, inc. GIAR __________).

L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, stante l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di bisogni istruttori (cfr. doc. _, inc. GIAR citato sopra).

B.

Gli atti istruttori esperiti hanno permesso di accertare la natura dolosa del sinistro ed il coinvolgimento, oltre che di __________ e __________, quali autori materiali, di altre persone, tra cui, appunto, __________, il quale è sospettato di avere agito in qualità di mandante e complice. L'accusato sin dall'inizio dell'inchiesta ha mantenuto un atteggiamento sostanzialmente negatorio e reticente.

C.

Con istanza 11 giugno 2003, __________ chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria. Innanzitutto nei suoi confronti non sarebbero dati seri e concreti indizi di colpevolezza: a tale proposito esisterebbero unicamente le dichiarazioni di __________, che, oltre a non essere attendibili, sarebbero pure in contrasto con le risultanze dell'inchiesta, segnatamente con quanto asserito da __________, e avrebbero lo scopo di scaricare le responsabilità dell'accaduto sull'istante. In secondo luogo, nella fattispecie non sarebbero dati preminenti motivi di ordine pubblico atti a giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva. Infatti, il pericolo di fuga e quello di recidiva, sono già stati esclusi, non essendo stati invocati in sede di conferma dell'arresto; mentre, per quanto concerne i bisogni dell'istruzione, essendo l'inchiesta ormai giunta al termine, non vi sarebbe alcun pericolo di inquinamento delle prove, né tantomeno di collusione, poiché anche __________ è stato arrestato (fine maggio 2003) e si trova tuttora in stato di detenzione. L'assenza di bisogni istruttori sarebbe peraltro comprovata dalla scarcerazione del fratello dell'istante - anch'egli sospettato di essere intervenuto nell'organizzazione della tentata truffa ai danni dell'assicurazione - già nel corso del mese di aprile, nonché dal fatto che in occasione degli ultimi due interrogatori dinanzi al Procuratore pubblico (9 maggio e 6 giugno 2003) a __________ non sono stati contestati fatti nuovi. In siffatte circostanze il mantenimento dello stato di detenzione preventiva sarebbe quindi contrario al principio di proporzionalità. In ogni caso sarebbero comunque date le condizioni per eventualmente pronunciare misure sostitutive ai sensi dell'art. 96 CPP.

D.

Con preavviso negativo (16 giugno 2003) il magistrato inquirente evidenzia sussistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________. Gli stessi emergerebbero non soltanto dalle dichiarazioni di __________, ma anche da quelle di __________ e di __________, dai tabulati del cellulare di __________ stesso, nonché dal fatto che il cellulare ritrovato addosso a __________, gli era stato dato da __________, che, a sua volta, non poteva che averlo ricevuto da __________. Il Procuratore pubblico rileva poi l'esistenza di bisogni istruttori e di rischio di collusione ed inquinamento delle prove. In particolare evidenzia la necessità di chiarire le versioni discordanti date da __________ e __________ sui motivi che hanno portato alla distruzione dell'__________, precisando che nel corso della prossima settimana si procederà ad un nuovo interrogatorio di __________ nel corso del quale sarà possibile farsi un'idea più precisa sulla possibilità di procedere a confronti con gli altri personaggi coinvolti (l'istante stesso ed eventualmente __________), ciò che non è stato possibile fare prima a causa delle critiche condizioni di salute di __________, che non permettevano di esperire né interrogatori complessi e dettagliati né tantomeno confronti. Relativamente al rischio di collusione, la liberazione di __________ a questo stadio dell'inchiesta potrebbe comprometterne l'esito, tenuto conto delle possibili interferenze su __________, visto l'ambiente in cui si muovono le persone in questione, caratterizzato da "paura" e/o "imbarazzo" e tenuto conto di fatti, non immediatamente spiegabili, verificatisi ultimamente (incendio della casa abitata a suo tempo dai genitori di __________, taglio di gomme di auto, visite di personaggi ambigui in casa della __________). Inoltre, a giudizio del Procuratore pubblico, non potrebbe neppure essere escluso che __________, cittadino italiano, attualmente disoccupato e con diversi parenti in Italia, nella prospettiva di una condanna ad una pena relativamente pesante preferisca darsi alla fuga. In considerazione della gravità dei reati ipotizzati, la carcerazione preventiva sin qui sofferta sarebbe comunque rispettosa del principio di proporzionalità.

E.

Con le osservazioni al preavviso negativo l'accusato ribadisce che non sussisterebbero né i bisogni dell'istruzione, né il pericolo di collusione e inquinamento delle prove, né quello di fuga ed evidenzia che nel caso in esame sarebbero date le condizioni per l'applicazione di misure sostitutive ai sensi dell'art. 96 CPP.

Considerato,

in diritto

1.

La legittimazione di __________, accusato detenuto, all'inoltro della presente istanza, trasmessa a questo ufficio nei termini di legge, è pacifica.

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

3.

Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà.

3.1.

Preliminarmente occorre osservare che, sin dall'inizio dell'inchiesta, il comportamento di __________ ha suscitato dei sospetti in ordine al suo coinvolgimento nell'incendio in questione. Egli, infatti, sebbene a conoscenza della distruzione dello stabile in cui era sito l'esercizio pubblico, di cui era gerente e, a quanto è dato sapere, sua unica fonte di sostentamento è comunque rimasto a __________, facendo rientro in Ticino soltanto alla fine del mese di gennaio. Sospetti ulteriormente corroborati dall'atteggiamento affatto collaborativo da lui dimostrato. Basti qui rilevare che nel corso dei primi verbali, egli ha sempre negato di conoscere sia __________ che __________, ammettendo poi un mese dopo di aver dato ospitalità a __________ presso l'__________, omettendo di notificarlo alle Autorità dietro richiesta di quest'ultimo e benché quasi non lo conoscesse (cfr. verbali POL n. 86 e 151).

Ciò premesso, dagli atti risulta che i seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dell'istante emergono non soltanto dalle dichiarazioni di __________, ma anche da quelle di __________ e di __________, nipote di __________. In particolare, __________ ha formulato una chiara chiamata in correità nei confronti del qui istante, già nel corso del primo verbale di interrogatorio, indicandolo quale mandante dell'incendio (cfr. verbale POL 5 marzo 2003. doc. __________ ). Egli ha mantenuto la propria versione dei fatti anche nei successivi verbali, precisando che era stato __________ a dargli il denaro per pagare la benzina servita per appiccare l'incendio (cfr. verbali POL 6, 12 e 20 marzo 2003 n. __________; nonché verbale PP 11 aprile 2003), che per lui era scontato che __________ avesse deciso di bruciare il locale per intascare i soldi dall'assicurazione (cfr. verbali POL 27 e 28 marzo 2003, n. __________). Tali asserzioni, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa sono attendibili, in quanto trovano conferma, seppure indirettamente, nelle dichiarazioni rilasciate da __________ e __________, nonché in altri atti istruttori esperiti. __________, pur asserendo che __________ non gli avrebbe mai detto esplicitamente che l'incendio era stato commissionato da __________ per questioni assicurative, ha più volte ripetuto di aver pensato che l'ideatore di tutto fosse quest'ultimo, in quanto __________ gli aveva parlato di un compenso di fr. 10'000.-- (cfr. verbali POL. 20 febbraio 2003, 7 marzo 2003 e 26 marzo 2003, n. __________ e __________). __________, nipote di __________, ha affermato che suo zio gli aveva raccontato di avere ricevuto l'incarico di incendiare l'__________ dal gerente del locale e da un'altra persona, __________ (cfr. verbali POL 7 marzo 2003 n. __________, confermati dinnanzi al PP nel verbale 10 marzo 2003, n. __________). Le dichiarazioni di __________, secondo cui egli si sarebbe recato a comprare la benzina, per un importo complessivo di circa fr. 200.--, con __________ verso le 20 del 21 dicembre 2002 in una stazione di servizio nei pressi di __________, trovano conferma sia in una registrazione della cassa automatica della stazione __________, sia nei tabulati relativi al natel di __________ (con carta SIM __________), da cui risulta che lo stesso alle ore 19.55 era allacciato all'antenna di __________, paese dal quale egli aveva dichiarato di non essere passato quella sera (cfr. verbale PP 9 maggio 2003 e 5 giugno 2003).

A ciò si aggiunge che la sera del 21 dicembre 2002 __________, gerente del salone per parrucchiera, sito al piano terreno dello stabile sede dell'__________, ha provveduto alla chiusura del locale unitamente a __________, consegnando poi a quest'ultimo le chiavi del locale (accessibile solo dall'esterno); nel locale era rimasto il natel Nokia __________ con carta SIM __________, di proprietà di __________ ed in uso al salone (cfr. verbale POL __________ 4 gennaio 2003 n. __________ e __________ 30 gennaio 2003 n. __________). Orbene, al momento del recupero dei feriti dopo l'esplosione è risultato che __________ aveva un cellulare con inserita la suddetta carta SIM, mentre il cellulare Nokia è stato trovato addosso a __________, il quale ha dichiarato di averlo ricevuto da __________, un paio di giorni prima di Natale, in cambio del proprio (un Telit) (cfr. verbali POL __________ 14 gennaio 2003 n. __________ e __________). Da tali circostanze emergono quindi sufficienti elementi per ritenere che il Nokia sia stato consegnato a __________ dal qui istante, l'unico ad avere accesso al salone, e che i due si conoscevano (bene); ciò che rende poco credibili le asserzioni di __________ secondo cui il soggiorno di __________ presso l'__________ sarebbe stato del tutto causale.

3.2.

Quanto alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è inutile ricordare i seguenti principi:

"

-      In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

-      E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder        die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

-      Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.

Interrogato dalla polizia al momento del fermo, così come in sede di conferma dell'arresto, l'accusato ha sostanzialmente tenuto un atteggiamento negatorio. Atteggiamento che è stato mantenuto nel prosequio dell'inchiesta.

La palese divergenza fra le dichiarazioni rese da __________ e quelle di __________ rende necessario che si proceda ad un confronto, sino ad ora non esperito a causa della precarie condizioni di salute di __________. Come detto, nel preavviso negativo il Procuratore pubblico ha evidenziato che già la prossima settimana si procederà ad una nuova audizione di quest'ultimo e che sarà quindi possibile farsi un'idea più precisa sulla possibilità di procedere a breve ad un confronto con il qui istante ed eventualmente con __________. Il magistrato inquirente ha pure evidenziato che fino a questo momento è necessario ("vitale") che non vi siano interferenze con __________.

Da parte sua la difesa, in sede di osservazioni, ha rilevato che non vi è alcuna necessità che la detenzione di __________ venga mantenuta in attesa del confronto, visto che lo stesso si è presentato alle autorità inquirenti al suo ritorno da __________, motivo per cui non vi sarebbe alcun pericolo di collusione o inquinamento delle prove, tanto più che __________ si trova tuttora in stato di arresto presso un ospedale oltre Gottardo. Evidenzia poi che gli episodi indicati dal magistrato inquirente (incendio casa dei genitori di __________ e taglio gomme) sono comunque avvenuti mentre l'istante si trovava in carcere e quindi egli vi è del tutto estraneo. Se è ben vero che __________ non ha direttamente partecipato a tali fatti, è altrettanto vero che gli stessi sono indicativi del particolare ambiente in cui si muovono i personaggi implicati in questa vicenda, contraddistinto da omertà e "paura". Ciò che non permette affatto di escludere l'intensificarsi di ritorsioni e pressioni, che verrebbe favorito dalla messa in libertà dell'accusato, nei confronti dei famigliari dei correi, segnatamente di quelli di __________. Relativamente all'asserita collaborazione di __________, non si può che rinviare a quanto esposto sub. 3.1. sul suo atteggiamento nel corso dell'inchiesta.

3.3.

I criteri determinanti per stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con lo Stato in cui egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S. C. del Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94) e l'apprezzamento di tutte tali circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono rispetto all'accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).

Sebbene non indicato in sede di conferma dell'arresto, tale pericolo non può essere escluso a priori, tenuto conto che l'imputato è cittadino italiano, dove ha ancora vari parenti (zii ecc.) e che attualmente è disoccupato. Tali circostanze, nonché l'atteggiamento sostanzialmente negatorio e reticente, rendono concreto il pericolo che __________, una volta messo in libertà provvisoria, tenti di sottrarsi al procedimento, dandosi alla fuga, tenuto conto della presumibile pena (di reclusione) in caso di condanna.

Abbondanzialmente va osservato che tale pericolo, a questo stadio della procedura, non potrebbe essere ovviato dall'applicazione di una misura sostitutiva ai sensi dell'art. 96 CPP, come proposto dalla difesa, tanto più che tali misure sono notoriamente inadatte a scongiurare il pericolo di inquinamento e collusione delle prove, anch'esso dato nel caso in esame.

4.

Il carcere preventivo sofferto ed ipotizzabile, è rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento alla presumibile pena.

Resta sottinteso l'obbligo per il magistrato inquirente, il quale l'ha assicurato nel preavviso negativo, di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

Il presente giudizio, in tema di libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia.

P.Q.M.

richiamati gli articoli 21, 146, 221 e 223 CP, 95 ss. 102, 103, 279 ss, 284 CPP;

decide:

1.         L’istanza è respinta.

2.         Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.         Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni

       dall’intimazione.

4.         Intimazione:

-   Procuratore pubblico avv. __________

(con l'inc. MP __________ di ritorno e copia delle osservazioni 18 giugno 2003 della patrocinatrice dell’accusato);

-   avv. __________, per sé e per l’accusato.

p. giudice __________

giudice __________

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