Incarto n.37.2003.5 INC.2003.3705
Lugano 19 settembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
__________
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 12/15 settembre 2003 da
__________, attualmente c/o PCT, Cadro (Avv. __________)
ex art. 108 CPP e nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP __________ (ora __________) e __________ Tribunale penale cantonale;
viste le osservazioni del Procuratore pubblico __________ (17 settembre 2003) e del presidente del Tribunale penale cantonale (17/18 settembre 2003), nonché le contro-osservazioni dell'istante (18 settembre 2003, via fax come richiesto);
visto, per quanto necessario, l'inc. MP __________;
ritenuto
in fatto
A.
Come già riscontrato in precedenti decisioni (18 giugno 2003 e 4 luglio 2003, incarti GIAR __________) __________ è stato arrestato il 22 gennaio 2003, con imputazioni di riciclaggio, infrazione aggravata alla LFStup e falsità in documenti; l'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, ritenuti gravi indizi di reato, pericolo di fuga e bisogni dell'istruzione (doc. __________, inc. GIAR __________).
L'accusato è giunto in Svizzera, alla data indicata sopra, a seguito d'estradizione dagli USA, richiesta dal Ministero pubblico di Lugano; l'arresto a fini estradizionali è avvenuto il 17 gennaio 2002 a Miami (USA) in esecuzione di due ordini d'arresto internazionali (7 marzo 2001 e 29 gennaio 2002) emanati, appunto, dal Ministero pubblico (doc. _, inc. GIAR __________).
B.
Come risulta, in breve sintesi, dagli ordini d'arresto citati, __________ è accusato di aver riciclato ca. 3 mio di USD tramite il conto bancario (presso la __________) della società __________., raccogliendo denaro (proveniente dal traffico di stupefacente) in Europa, con l'ausilio di falsi documenti relativi a "sottoscrizioni" fasulle, trasferendolo poi in Sudamerica (Colombia e isole Cayman). Il denaro sarebbe stato utilizzato anche per (ri)finanziare il traffico di cocaina. I fatti in questione sarebbero avvenuti tra il 1998 ed il 1999, in Svizzera, Olanda, Stati Uniti e Colombia.
C.
La questione della fondatezza della misura cautelare privativa della libertà, adottata nei confronti di __________, è già stata affrontata da questo giudice nelle due decisioni menzionate al considerando A. della presente. In entrambi i casi era stata accertata la presenza di gravi e sufficienti indizi di colpevolezza, di un concreto pericolo di fuga, nonché del rispetto della proporzionalità a giustificazione del mantenimento (rispettivamente proroga) della detenzione cautelare.
D.
Il 2 settembre 2003, il magistrato inquirente ha rinviato a giudizio __________, per i reati di riciclaggio (aggravato) e falsità in documenti, davanti ad una Corte correzionale (AA 2.9.2003, n. __________/2003). Il dibattimento è stato aggiornato per il giorno di giovedì 23 ottobre 2003 (cfr. scritto 17.9.2003 Presidente TPC, doc. _ inc. GIAR __________).
E.
Con l'istanza qui in discussione (indirizzata direttamente a questo giudice ex art.108cpv. 3 CPP), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria. A suo dire non sussiste più pericolo d'inquinamento delle prove ed egli si trova in carcere da 20 mesi; se si considera che il rinvio a giudizio è avvenuto innanzi una Corte correzionale egli avrebbe "già espiato pressoché integralmente, in regime di carcere preventivo, la pena presumibile cui potrebbe essere condannato" (Istanza, p. 4). Inoltre, sempre a suo dire, lo scopo dell'arresto potrebbe essere raggiunto con altre misure (Istanza, p.5).
Il magistrato inquirente osserva che il carcere preventivo sofferto, compreso quello estradizionale, non raggiunge ancora il limite della pena "da espiare" e, inoltre, occorre tener presente la necessità di assicurare la presenza dell'accusato al dibattimento, il processo essendo sostanzialmente indiziario, per permettere alla Corte di effettuare tutti i necessari accertamenti per raggiungere il proprio convincimento. Il pericolo di fuga, concreto secondo il Procuratore pubblico, può interessare non tanto il fatto di sottrarsi alla eventuale pena, bensì al giudizio.
Il Tribunale penale cantonale si limita (per ovvie ragioni) ad indicare la data di aggiornamento del dibattimento.
Delle altre osservazioni/argomentazioni delle parti, si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.
considerato
in diritto
1.
L'istanza, presentata dall'accusato detenuto, direttamente a questo giudice stante la già avvenuta emanazione dell'atto d'accusa e l'attesa dell'apertura del dibattimento, è ricevibile.
2.
I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)".
3.
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza non è in discussione è può essere confermata con quanto accertato in precedenza (e non smentito da nuovi elementi):
"I gravi indizi di colpevolezza sono dati, nel caso concreto.
L'accusato sembra contestarli, respingendo le accuse. In realtà non ne contesta gli aspetti oggettivi bensì quelli soggettivi (cfr. verbale GIAR 23 gennaio 2003 p. 4).
Sia come sia, la presenza di sufficienti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio.
Che la __________, sia stata utilizzata, di fatto, per riciclare denaro proveniente dal traffico di stupefacenti risulta sufficientemente indiziato (per le necessità della presente decisione) dagli accertamenti effettuati nell'ambito dell'inchiesta __________. E' questa inchiesta che ha dato origine agli ordini d'arresto concernenti il qui accusato. Gli indizi in questione concernono sia operazioni di traffico di cocaina concluse in Italia, sia operazioni concluse in Gran Bretagna (cfr. Assise criminali Lugano 15 febbraio 2001, pagine 92 ss, 96, 10, 103 ss, 104, 105). Come si può rilevare dalla tabella relativa alla movimentazione bancaria della relazione bancaria della __________ presso __________ (Verbale PS __________ 10.02.2003), la maggior parte delle entrate provengono da tale __________ e da una società denominata __________. Entrambi questi nomi sono legati al traffico di stupefacenti come si evince dalla sentenza citata e da un Affidavit delle autorità britanniche (entrambi in doc. _ inc. GIAR __________).
Quanto agli aspetti soggettivi va detto che la __________ è stata costituita per iniziativa dell'accusato (Verbale PS __________ 22 gennaio 2003, p. 1), che lo scopo per il quale la società è stata costituita (finanziamento progetti in Colombia e rientro capitali in Colombia: Verbale PS __________ 3 marzo 2003 p. 4 e 6) non risulta esser stato perseguito con particolare intensità (Verbali PP __________ 26 febbraio 2003, p. 4 e 20 marzo 2003, p. 2), che tra i formulari che (pretesamente) si facevano firmare agli "investitori" ve ne sono di palesemente falsi (Verbale PS __________ 22 gennaio 2003 p. 4 e 11 febbraio 2003 p. 1) e l'accusato afferma di averlo fatto sottoscrivere ad una sola persona (Verbale PS __________ 5 febbraio 2003, p. 2) gli altri essendo, a suo dire, "gestiti" da terzi (in particolare da tale __________: Verbale PP 7 maggio 2003, p. 3), che il denaro, una volta giunto in Sudamerica veniva prelevato mediante assegni e consegnato a terzi su indicazione del non meglio identificato __________ (Verbale PP __________ 4 marzo 2003, p. 4).
Quando sopra è sufficiente a permettere di ritenere presenti concreti indizi anche in relazione agli aspetti soggettivi senza che sia indispensabile far riferimento ai dubbi che lo stesso accusato afferma (non solo davanti alla polizia) di aver avuto, perlomeno ad un certo momento (Verbale PP __________ 7 maggio 2003 p. 2), o al fatto che la società costituita dall'accusato per un ben preciso fine (perlomeno stando a quanto da lui dichiarato) era di fatto (secondo le affermazioni dell'accusato) ai servizi ed agli ordini di tale __________, persona con attività non ben definita, neppure dall'accusato ( Verbali PP __________ 4 marzo 2003, p. 4)."
(sentenza 4 luglio 2003, GIAR __________)
Lo stesso atto d'accusa, può essere utilizzato quale accertamento degli indizi di reato, in assenza di elementi contrari (DTF 19 giugno 1997 in re V., 1P.306/1997).
4.
a)
Non sono qui (più) in discussione necessità istruttorie nel senso di pericolo di collusione o inquinamento delle prove.
Occorre, invece, stabilire se sia ancora concreto il pericolo di fuga e, successivamente, se il mantenimento del carcere preventivo sia rispettoso del principio di proporzionalità. In termini generali, e di principio, elementi a sostegno dell'esistenza di un pericolo di fuga sono dati come rilevato dalle precedenti decisioni che si esprimevano nei seguenti termini:
" Per giustificare carcerazione preventiva, questo deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).
Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso.
__________ è cittadino svizzero e colombiano, residente in Colombia e negli Stati Uniti (in particolare negli ultimi anni). Gli attuali suoi legami con il nostro territorio sono limitati alla presenza nel Canton Ginevra del padre e del fratello. Questa circostanza non permette di affermare che in Svizzera l'accusato abbia il centro delle sue relazioni famigliari, sociali e economiche, relazioni che, al momento attuale, sono in altro continente.
Se le accuse dovessero essere confermate il rischio di una pena non lieve, e senza il beneficio della condizionale, esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono anche la reclusione), pur tenendo in debito conto il fatto che non risultano precedenti penali a suo carico. Quest'ultimo elemento, da solo, può non essere determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
Inoltre, deve essere considerato anche il fatto che l'accusato si è opposto all'estradizione. Era un suo diritto, ma è comunque indicativo del fatto che i suoi interessi sono altrove che in Svizzera.
Alla luce di questi elementi, è lecito presumere che le conseguenze di una fuga possano apparirgli quale male minore per rapporto a quello derivante dal rischio di ulteriore carcerazione (M. Luvini, op. cit., p. 292) e il pericolo di fuga deve essere considerato presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585).
Irrilevanti, a questo proposito, le non meglio precisate "garanzie" che i famigliari sarebbero pronti a dare per far si che l'accusato rimanga a disposizione dell'autorità inquirente. Non va dimenticato che gli stessi famigliari (alto funzionario presso l'ONU il padre e medico chirurgo il fratello) hanno comunicato, solo qualche giorno fa, di non essere in grado di aiutare economicamente l'accusato (doc. _ inc. GIAR __________). E' quindi da escludere che le garanzie in questione possano assumere la forma della cauzione."
(sentenza 4 luglio 2003, GIAR __________)
Il problema concretamente sollevato nell'istanza è quello relativo alla durata della detenzione (preventiva ed estradizionale) sin qui sofferta. A mente dell'accusato, questa si avvicinerebbe a tal punto alla pena prevedibile che il suo perdurare lede il principio di proporzionalità.
b)
Non esistono norme legali precise che determinano la durata massima del carcere preventivo. La giurisprudenza ha stabilito che il carcere preventivo è eccessivo allorquando supera la durata presumibile della pena privativa della libertà che potrebbe essere pronunciata (DTF 107 Ia 256; DTF 116 Ia 147). Il concetto, in quanto tale, è chiaro ma contiene un elemento di non semplice determinazione (pena presumibile). Inoltre, in determinati casi (come il presente) occorre pure chiedersi come debba essere effettuato il calcolo della durata della carcerazione preventiva.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell'affermare che la "pena previsibile" non è quella edittale, ma deve essere determinata sulla base delle concrete circostanze del singolo caso (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, n.2434; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 2002, § 68 n. 36; Donatsch/Schmid, Kommentar zur Stpo des Kanton Zürich, n. 84 ad art. 58 REP 1980 p. 46), e, di regola (cfr. Donatsch/Schmid, op. cit., n. 85 ad art. 58 e citazioni, che pone comunque il problema della proporzionalità), senza tener conto della possibilità di usufruire della liberazione condizionale.
Quanto al "computo" della detenzione preventiva, occorre determinare se la detenzione ai fini estradizionali (computabile nella pena: artt. 14 LAIMP e 69 CP) debba essere considerata oppure no.
Secondo M. Luvini (I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in REP 1989, p. 287 e seguenti):
"Nel calcolo della durata della detenzione provvisoria va comunque computato solo il tempo trascorso in carcere in Svizzera, ad esclusione quindi di quello relativo a una detenzione all'estero a fini estradizionali il quale, sebbene computabile nella pena giusta gli art. 14 AIMP e 69 CP, riguarda un istituto avente diversa finalità."
Nello stesso senso sembra andare la giurisprudenza e la maggior parte della dottrina (cfr. quanto citato dallo stesso Luvini nell'articolo menzionato; Piquerez, op. cit., n. 2431; Donatsch/Schmid, op. cit., n. 81 ad art.58; Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPPT, Lugano 1997, n. 8 ad art. 102).
Questa conclusione appare logica se si pensa alle finalità della carcerazione preventiva che, di regola, non possono essere espletate durante la detenzione estradizionale. Qualora quest'ultima duri (e può succedere) fino al limite della pena previsibile, la conseguenza di un suo computo "sistematico" imporrebbe liberazione (DTF 105 Ia 26; DTF 107 Ia 256; Donatsch/Schmid, n. 93 ad art. 58; Piquerez, n. 2435 e 2436) con la conseguenza che l'autorità inquirente si troverebbe (di fatto) nella situazione di non poter utilizzare la misura processuale della detenzione preventiva per le sue (della misura) proprie finalità, se non in modo estremamente limitato.
Detto questo, non si può comunque concludere che al momento dell'analisi della proporzionalità il tempo trascorso in detenzione estradizionale non debba minimamente essere preso in considerazione, ancorché non in modo "matematico" (SJ 1981 p. 383/384) e ritenuto che l'art. 69 permette di considerare la condotta dell'accusato per rapporto alla durata della detenzione preventiva quale elemento per non dedurla (in caso di estradizione uno degli elementi potrebbe essere l'opposizione all'estradizione e relative conseguenze).
c)
Nel caso in esame, __________ è stato arrestato, a fini estradizionali, il 17 gennaio 2002 ed è in detenzione preventiva in Svizzera dal 22 gennaio 2003. Pertanto la detenzione preventiva (in senso tecnico) è in corso da circa otto mesi, la detenzione effettiva (computabile sulla pena eventuale) da circa 20.
Il dibattimento è previsto per il 23 ottobre 2003. Ciò significa, in caso di rifiuto della libertà provvisoria, che sono prevedibili nove, rispettivamente ventuno, mesi di carcerazione. Egli è stato posto in stato d'accusa davanti ad una Corte correzionale, quindi la pena previsibile non supera i tre anni (36 mesi). Alla luce dei fatti menzionati nell'atto d'accusa (riciclaggio per mestiere relativo ad oltre 5 mio FRS e falso documentale), ritenuto che entrambe le ipotesi di reato prevedono una comminatoria della reclusione fino a cinque anni (con possibilità d'applicazione dell'art. 68 CP) è ragionevole ritenere (e neppure contestato dalla difesa) che in caso di conferma delle imputazioni la pena possa essere di tre anni o poco meno. Ne consegue che il principio di proporzionalità non risulterebbe leso, in caso di rifiuto della libertà provvisoria, in quanto il carcere preventivo sofferto (neppure se si volesse computare quello estradizionale) è ancora sotto il limite della pena ragionevolmente previsibile (lo sarebbe, seppur di poco, anche considerando l'eventualità di una liberazione condizionale dopo i due terzi).
d)
Più la durata della detenzione preventiva si avvicina al limite della pena prevedibile e meno può essere definito concreto il rischio che l'accusato approfitti della messa in libertà per sottrarsi all'esecuzione della pena stessa (eventuale). Nel contempo, la durata impone maggior rigore nella valutazione dei presupposti (REP 1988 p. 416).
In virtù di quanto appena detto (pena previsibile) al punto precedente tale concretezza non può essere considerata come del tutto scemata.
Comunque, la determinazione di un rischio concreto di fuga non concerne unicamente il problema dell'espiazione di una (eventuale) pena, bensì anche la garanzia che l'accusato non si sottragga al processo. In quest'ultimo concetto non rientra unicamente l'istruttoria ma anche (se non soprattutto) il dibattimento/giudizio (DTF 109 Ia 320; DTF 22 luglio 1996, 1P.156/1996, cons. 3 b.; Hauser/Schweri, op. cit., n. 1 § 68). Sotto questo profilo non è irrilevante il fatto che l'accusato respinga le accuse (Istanza, punto 2, p. 3), in particolare per quanto concerne l'aspetto soggettivo (Osservazioni PP, p. 1). Per l'accertamento di queste circostanze, la sua presenza davanti al giudice di merito può essere (meglio: è) determinante per il giudizio. Egli potrebbe, pertanto, ritenere preferibile (tenuto conto di quanto detto al considerando 4a. della presente decisione) una sua assenza al dibattimento, che limiterebbe le possibilità di accertamento della Corte.
Il pericolo di fuga, per rapporto all'esigenza di presenza al processo, è dato e concreto.
5.
Con l'istanza, __________ chiede (quasi a titolo abbondanziale) che se del caso la concessione della libertà provvisoria sia assortita da "misure sostitutive adeguate ai sensi dell'art. 96 CPP" (Istanza, punto 5).
Questo giudice ha già avuto modo di dire (anche se in modo indiretto) che, nel caso specifico, l'unica misura che può avere un effetto dissuasivo reale è il deposito di una cauzione:
"Irrilevanti, a questo proposito, le non meglio precisate "garanzie" che i famigliari sarebbero pronti a dare per far si che l'accusato rimanga a disposizione dell'autorità inquirente. Non va dimenticato che gli stessi famigliari (alto funzionario presso l'ONU il padre e medico chirurgo il fratello) hanno comunicato, solo qualche giorno fa, di non essere in grado di aiutare economicamente l'accusato (doc. _ inc. GIAR __________). E' quindi da escludere che le garanzie in questione possano assumere la forma della cauzione."
(sentenza 18 giugno 2003, GIAR __________)
La doppia nazionalità dell'accusato, con centro di interessi economico sociali all'estero, fa apparire il deposito dei documenti e l'obbligo di residenza in un luogo determinato, misura inidonea a scongiurare il pericolo di fuga, vista la facilità con la quale è possibile attraversare il confine senza documenti (italo-svizzero o franco-svizzero: DTF 12 agosto 1981 in re C.; Piquerez, op. cit., n. 2459; CCRP 4 gennaio 1994 in re K., inc. 74/93).
La cauzione, unica misura idonea a ridurre il pericolo di fuga nel caso concreto, non é neppure proposta e, di conseguenza, non può neppure essere presa in considerazione in questa sede anche per il fatto che è impossibile stabilire un importo secondo i criteri minimi riconosciuti (N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n. 719; Hauser/Schweri, op. cit., § 68 n. 44; DTF 105 Ia 187).
6.
In conclusione, l'istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta in quanto sussiste concreto pericolo di fuga e non sono date (o applicabili) misure sostitutive idonee a ridurre tale pericolo.
Il mantenimento del carcere preventivo in vista dell'apertura del dibattimento, prevista per giovedì 23 ottobre 2003, è ancora rispettoso del principio di proporzionalità.
P.Q.M.
visti gli artt. 305bis cifra 2, 251 CP, 95 ss, 96, 102, 108, 284 CPP,
decide
1.
L'istanza di libertà provvisoria è respinta.
2.
Non si prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente è dato reclamo alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
- avv. __________, per sé e per l'accusato;
- Procuratore pubblico __________;
- Presidente della Corte delle Assise correzionali giudice __________, Via Pretorio 16, 6900 Lugano.
giudice __________