Skip to content

Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 05.09.2003 INC.2003.34001

5 septembre 2003·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,121 mots·~16 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. INC.2003.34001

Lugano 5 settembre 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 30 maggio 2003 da

__________ (patrocinato dall'avv. __________)  

contro

l'ordine di perquisizione e sequestro emanato il 22 maggio 2003 dal Procuratore pubblico __________, indirizzato alla Banca __________, nel procedimento a suo carico per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice, alla LFStup e per riciclaggio;

viste le osservazioni 10 giugno del Procuratore pubblico;

visto l'incarto MP 2003.__________;

ritenuto

in fatto

A.

Con ordine di perquisizione e sequestro 22 maggio 2003, indirizzato alla Banca __________, nell'ambito del procedimento aperto contro __________ per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice, alla LFStup e riciclaggio, nel quale lo stesso è "accusato di avere coltivato in proprio, trafficato e venduto per mestiere delle sostanze stupefacenti (in particolare marijuana nell'ordine di diverse tonnellate) realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari ed un guadagno considerevole poi da lui riciclato sia personalmente sia tramite terzi", il magistrato inquirente ha disposto l'identificazione delle relazioni bancarie facenti capo al reclamante (titolare, contitolare, avente diritto di firma a qualsiasi titolo e/o beneficiario economico) presso la Banca __________ o presso sue succursali, filiali e/o consociate estere o svizzere; il Procuratore pubblico ha pure chiesto la trasmissione della documentazione bancaria a partire dal 1 gennaio 2000 ed il sequestro degli averi eventualmente depositati sulle relazioni identificate, comprese le cassette di sicurezza.

B.

Con il presente tempestivo gravame __________ chiede che il suddetto ordine di perquisizione e sequestro sia dichiarato nullo per violazione del principio di territorialità, in particolare per quanto concerne la sua estensione anche all'estero, presso succursali, filiali e/o consociate. Inoltre, la decisione impugnata andrebbe annullata, in quanto il Procuratore pubblico non ha mai notificato al reclamante i verbali di perquisizione e sequestro, né ha mai chiarito le ragioni per le quali la canapa sequestrata sarebbe di pertinenza del reclamante.

Con ordinanza 2 giugno 2003 questo giudice ha concesso al gravame effetto sospensivo, con produzione della documentazione oggetto del dispositivo n. 4 dell'ordine sotto suggello ex art. 164 CPP.

La documentazione è stata trasmessa dalla banca il 26 giugno 2003.

C.

In sede di osservazioni il Procuratore pubblico, rilevato che agli atti non è stata prodotta la procura in originale, si oppone a che il reclamante, il cui procedimento si trova ancora allo stadio delle informazioni preliminari, possa prendere visione degli atti in questa sede ricorsuale.

Relativamente alla asserita violazione del principio di territorialità, precisa che lo scandaglio è circoscritto "all'istituto in questione e alle sue succursali , filiali e/o consociate svizzere e estere (queste ultime nella misura in cui sia de facto possibile, dal territorio elvetico, operare lo scandaglio senza il concorso di terzi fuori giurisdizione)" e che "attivi ubicati al di fuori della giurisdizione elvetica non sono evidentemente oggetto dell'ordine impugnato, ritenuto come all'uopo si farà, se del caso, ricorso all'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale". Destituita di fondamento sarebbe poi l'altra censura ricorsuale, in quanto, contrariamente a quanto asserito dal reclamante, l'ordine di perquisizione e sequestro adempirebbe ai requisiti legali (esistenza di gravi indizi di colpevolezza, necessità per il giudizio di merito e proporzionalità). In conclusione il magistrato inquirente postula la reiezione del gravame ed invita il reclamante a porre termine alla propria latitanza.

D.

Con scritto 24 giugno 2003 questo giudice, al fine di procedere all'evasione del reclamo e nel rispetto del diritto di essere sentito dell'accusato, ha chiesto al magistrato inquirente di trasmettere gli atti, con i necessari oscuramenti, da cui risultano i seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________. Con scritto 27 giugno 2003 il magistrato inquirente ha trasmesso i verbali (parzialmente oscurati) citati nelle osservazioni.

La difesa, preso atto della suddetta documentazione e delle osservazioni del Procuratore pubblico al reclamo, si è sostanzialmente riconfermata nelle argomentazioni ricorsuali. Ha pure evidenziato che non tutti gli atti indicati nelle osservazioni sono stati trasmessi e che i verbali parzialmente oscurati, ad eccezione di quello dell'8 maggio 2003, sono successivi all'ordine impugnato.

Delle ulteriore allegazioni si dirà, per quanto necessario, nel seguito.

considerato,

in diritto

1.

La legittimazione attiva di __________, indagato nel procedimento, è senz'altro data. Il reclamo, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.

L'avv. __________ è legittimato a rappresentare il reclamante in virtù della procura 3 maggio 2003, allegata in copia al gravame, costituendo formalismo eccessivo pretendere che la stessa debba essere prodotta in originale.

2.

I principi generali in materia di perquisizione sequestro, sebbene noti ai patrocinatori delle parti ed al Procuratore pubblico, sono ricordati qui di seguito.

a)

In diritto, l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR __________, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359).

b)

Un ordine di perquisizione e sequestro bancario rappresenta un attentato ai diritti personali, e può causarne pregiudizio. Come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal (concreto) sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.).

La misura ordinata dal Procuratore Pubblico deve inoltre essere rispettosa del principio di proporzionalità (v. Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000 in re banche X e Y, inc. GIAR 386/387.99.15, consid. 2b p. 6).

c)

Va, da ultimo, ricordato che l'ordine di perquisizione e sequestro indirizzato ad un istituto bancario, contiene due atti procedurali (o momenti procedurali, se si preferisce) tra loro distinti: quello della perquisizione e quello del sequestro.

Ovviamente la prima precede, generalmente, il secondo e ne determina la fondatezza sia per quanto concerne la (successiva) acquisizione agli atti della documentazione e/o degli averi (REP 1997 no. 102; sentenza GIAR 2 novembre 1993 in re banca B., inc. 863.93.1; sentenza GIAR 23 marzo 1994 in re M-B., inc. 224.94.1).

La prassi che ammette sostituzione della perquisizione "domiciliare" mediante trasmissione di un ordine scritto per posta, non deve far dimenticare questi due momenti.

Occorre, pertanto e innanzitutto, verificare se le condizioni per la perquisizione siano date.

3.

a)

Nell’esame dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, lo scrivente giudice deve imporsi precisi limiti, derivantigli da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti formali per l’emanazione (rispettivamente il mantenimento) dell’ordine contestato, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato e, dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio. La verifica della fondatezza dei presupposti (tutti e non solo quello relativo all’esistenza dei gravi indizi di reato) deve, inoltre, essere costante, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale (CRP 5 agosto 1991 in re I.). Altrimenti detto, nella fase iniziale del procedimento le esigenze probatorie sono diverse (e minori) per rapporto alle fasi successive.

Quanto sopra, ovviamente, vale nei due sensi. Cioè, se da un lato questo giudice non deve spingere l'analisi dei gravi indizi di reato indicati fino ad emettere veri e propri giudizi di merito, dall'altro neppure deve sostituirsi a chi ha competenza per avviare il procedimento nell'individuazione e determinazione degli stessi (GIAR 6 agosto 2001 in re C.; CRP 23 maggio 2001 in re R.; REP 1994 p.463).

b)

Nel caso in esame, la motivazione dell’ordine di perquisizione e sequestro impugnato fa riferimento a reati che __________ avrebbe commesso: in particolare viene precisato che il reclamante è indagato per violazione aggravata, sub. semplice, alla LFStup e riciclaggio, e meglio, per "aver coltivato in proprio, trafficato e venduto per mestiere delle sostanze stupefacenti (in particolare marijuana nell'ordine di diverse tonnellate) realizzando in tale modo una grossa cifra d'affari e un guadagno considerevole poi da lui riciclato sia personalmente sia tramite terzi", che "durante le perquisizioni è stata trovata un ingente quantità di canapa (secca e in forma vegetale) destinata al mercato di stupefacenti oltre ad altro materiale legato alla produzione e alla vendita della suddetta sostanza" e, che, dagli atti esperiti, è risultata traccia di un conto presso la Banca __________ sul quale sarebbero confluiti ingenti importi provento di reato. Non vi sono per contro indicazioni relativi agli indizi di reato, al periodo ed ai luoghi in cui si sarebbero svolti i fatti.

Il reclamante, come detto, chiede - tra l'altro - che l'ordine sia annullato, non avendo potuto prendere visione degli atti, segnatamente non essendogli noto dove sono avvenute le perquisizioni e su quali basi la canapa sequestrata sarebbe a lui riconducibile. Da parte sua, il magistrato inquirente, in sede di osservazioni, si è opposto a che la difesa di __________, latitante, possa prendere visione degli atti, evidenziando che il fine ultimo del gravame sarebbe quello di "gettare sabbia" sulle informazioni preliminari e di costringere l'autorità inquirente a scoprire le proprie carte. In ogni caso, i seri e concreti indizi di colpevolezza risulterebbero evidenti dagli atti istruttori sinora acquisiti, in particolare i verbali 8 e 27 maggio 2003, 3 e 4 giugno 2003, verbali trasmessi, parzialmente oscurati, a seguito della richiesta di questo giudice e successivamente ostensi alla difesa che si è riconfermata nelle proprie allegazioni ricorsuali.

Effettivamente, come rilevato dalla difesa, ad eccezione di quello dell'8 maggio 2003, i suddetti verbali sono successivi all'emanazione dell'ordine impugnato, motivo per cui essi non possono essere stati posti alla base dell'ordine qui impugnato. Per quanto concerne invece il verbale dell'8 maggio 2003, peraltro relativo ad altro procedimento penale, dallo stesso emerge unicamente che __________ si recava spesso alla __________ SA unitamente ai __________ e a __________, rispettivamente che, a giudizio del verbalizzato, sarebbe stato __________ ad ordinare gli apparecchi per la distilleria da una ditta della Svizzera interna. In sostanza dalla documentazione trasmessa dal Procuratore pubblico non emergono i seri concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ atti a giustificare e motivare l'emanazione dell'ordine impugnato, né tantomeno viene chiarito in quali circostanze sia stata sequestrata canapa di pertinenza del reclamante ed i motivi per i quali la stessa fosse riconducibile a quest'ultimo.

In siffatte circostanze non è quindi possibile sostenere che il magistrato inquirente abbia motivato l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, né in sede di osservazioni né con l'invio dei verbali parzialmente oscurati, ritenuto che, come detto, gli stessi sono successivi all'emanazione dell'ordine impugnato e gli elementi in essi contenuti possono servire a rafforzare gli (eventuali) indizi di reato, ma non possono ovviamente essere quelli sulla base dei quali è stato emanato l'ordine impugnato. L'asserzione secondo cui la raccolta delle informazioni preliminari è iniziata recentemente non può giustificare la mancata indicazione degli indizi di colpevolezza a carico di __________, a fronte di una misura limitativa dei diritti personali.

c)

Da tutto quanto sopra, e richiamato il principio per cui a questo giudice (quale autorità di reclamo) compete unicamente la verifica della conformità delle decisioni alla legge e non quella di sostituirsi al magistrato inquirente nell'emanazione delle decisioni o nella determinazione/individuazione  degli indizi di reato (GIAR 6 agosto 2001 in re C.), si deve concludere che nel caso in esame la motivazione dell'ordine di perquisizione e sequestro in merito all'indicazione degli indizi di colpevolezza a carico di __________ è, quantomeno carente e non permette verifica concreta di legalità (anche per il fatto che tali elementi non emergono dagli atti indicati dal magistrato inquirente in sede di osservazioni).

4.

In merito a necessità ed importanza di motivazione, questo ufficio ha già avuto modo di precisare che:

"

nell’ambito delle informazioni preliminari (e dell’istruttoria formale) le decisioni di dissequestro (e prima ancora quelle di sequestro), sono di competenza del magistrato inquirente così come le relative motivazioni;…omissis…; alle parti è data solo la facoltà di formulare istanze in tal senso, rispettivamente di richiedere (al GIAR in prima, quando non unica, istanza) il controllo della legalità delle decisioni adottate dal titolare dell’azione penale (GIAR 30 dicembre 1997 in re T., 241.96.4); le decisioni del magistrato inquirente debbono, comunque, essere motivate;

l’obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un equo processo (art. 29 CF, art. 6 CEDU), che concerne tutte le parti al procedimento, ed è pure codificato nel CPP (art. 6); tale obbligo non concerne solamente istanze e gravami (CRP 20.07.1994, 249/94; GIAR 13.01.2001, 436.2000.6), ma anche le decisioni del Procuratore pubblico, compresi gli ordini di perquisizione e sequestro; le parti al procedimento hanno diritto di conoscere le ragioni che hanno indotto il magistrato a decidere in un senso o in un altro; la motivazione è presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti al procedimento che per l’autorità di reclamo/ricorso, che deve verificare la conformità; l’assenza di motivazione costituisce un “vizio capitale” della decisione (DTF 98 Ia 460; DTF 9.02.1994, I Corte di diritto pubblico, in re L.; GIAR 5.05.1995 in re K.L.; GIAR 15.03.1995 in re L.B.; G. Piquerez, Procedure Pénale Suisse, ZH 2000, nos. 796, 798; art. 6 CPP);

spetta al magistrato inquirente motivare (al momento in cui vengono emanate) le sue decisione, per rapporto agli indizi di reato, alle necessità probatorie e/o di confisca (rispettivamente di garanzia ex 59 cifra 2 CP); secondo dottrina e giurisprudenza, il diritto di essere sentito (da cui discende l’obbligo di motivazione) è garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito (DTF 119 Ia 136; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 1999, § 55 no. 4; G. Piquerez, La motivation des décisions de justice en droit pénal, in Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p.261; CRP 31 luglio 2001 in re B.; GIAR 9 maggio 2001, 165.2000.2);

l’obbligo di motivazione non concerne, ovviamente, solo le decisioni penali; nell’ambito civile il difetto di motivazione rende addirittura nulla la decisione, nullità rilevabile d’ufficio (REP 1994 p. 382);

…omissis…

va pure detto che dottrina e giurisprudenza ammettono (in particolare per le decisioni incidentali nell’ambito di un procedimento penale) decisioni sommarie, a condizione che si esprimano sugli elementi essenziali per il controllo della legalità (REP 1996 331; REP 1992 334; DTF 9 febbraio 1994; G. Piquerez, in Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p. 257 ss; N. Schmid, Strafprozessrecht, Zurigo 1997, p. 60/61); è pure ammesso che il difetto di motivazione possa essere sanato (in determinate situazioni) in sede di osservazioni, visto il carattere particolare delle decisioni incidentali emanate in fase istruttoria;"

(sentenza 6.08.2001, inc. GIAR 528.2000.3)

Pur considerando facoltà (e a volte necessità) di motivare sommariamente una decisione incidentale, in particolare quando è indirizzata a terzi estranei al procedimento, nel caso in esame si deve concludere che la decisione in questione non si esprime in modo sufficiente (neppure in sede di osservazioni) sugli elementi essenziali per il controllo della legalità (cfr. considerando 3). In conclusione, l'ordine di perquisizione e sequestro impugnato deve essere annullato per carenza di motivazione quo ai gravi indizi di reato.

5.

L’ordine impugnato si riferisce anche a “succursali, filiali e/o consociate, estere” (cfr. ordine in oggetto, dispositivo pto. 1 in fine p.1). Come questo Ufficio ha già avuto modo di rilevare ripetutamente (decisione 13 settembre 2000 in re B., inc. GIAR 849.99.1; decisione 26 giugno 2002 in re Banca X, inc. GIAR 353.2002.1, e da ultimo 4 giugno 2003 in re R., inc. GIAR 332.2003.2), il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha giurisdizione per operare la perquisizione (e/o il sequestro) di tutta la documentazione bancaria sita in Ticino, o ricostruibile, sebbene afferente relazioni formalmente locate all’estero, ma da qui di fatto gestite (decisione cit., consid. 4, con rinvio a DTF 125 II 450, consid. 2b p. 455; decisione 27 aprile 2000, inc. GIAR 47.2000.1-2, consid. 7c p. 12, confermata con sentenza CRP 12 luglio 2000 / inc. CRP 60.2000.00156, consid. 1.1 p. 3-4; decisione 4 giugno 2003, inc. GIAR 2003.33202 in re I.R.). Sarebbe invece inammissibile richiedere ad una banca svizzera di richiamare da sedi estere la documentazione o il saldo attivo di un conto, al fine di poi procedere in loco al sequestro. Nella misura in cui l’ordine impugnato persegue proprio questo fine – e non si vede cosa altro potrebbe significare la dicitura riportata all’inizio del presente considerando – lo stesso va dichiarato formalmente nullo.

E' ben vero che in sede di osservazioni il magistrato inquirente ha precisato che "ovviamente" l'ordine impugnato dovrebbe essere inteso conformemente alla suddetta giurisprudenza, ciò tuttavia non toglie che la formulazione del relativo passaggio dell'ordine, peraltro destinato alla banca e non al GIAR, non è affatto conforme alla suddetta giurisprudenza.

Di conseguenza, in via abbondanziale, l'ordine, nella misura in cui concerne l'identificazione di relazioni esistenti presso succursali, filiali e/o consociate estere della Banca __________ ed il sequestro di ogni avere depositato sulle stesse, sarebbe comunque nullo.

6.

L'annullamento della decisione impugnata non può avere, ne ha, quale conseguenza l'emanazione di una decisione sostitutiva da parte del GIAR, ma unicamente il ritorno dell'incarto al Procuratore pubblico che, se lo riterrà, potrà emanare una ulteriore decisione con motivazione adeguata (per analogia : REP 1994 p.436).

L'esito del gravame comporta che tasse e spese rimangono a carico dello Stato, con assegnazione di ripetibili a favore del reclamante.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 138, 146, 158/v159, 59 CP, 161 ss, 280, 284 CPP, 29 CF,

decide:

1.      Il reclamo é accolto.

§   Di conseguenza l'ordine di perquisizione e sequestro del 23 maggio 2003, emanato nell'inc. MP 2003.__________, è annullato.

2.      La tassa di giustizia di FRS 100.- e le spese in FRS 50.- rimangono a carico dello Stato, che rifonderà alla reclamante FRS 500.- a titolo di ripetibili.

3.      La documentazione bancaria prodotta dall'istituto di credito in busta sigillata sarà restituita a crescita in giudicato della presente.

4.      Contro la presente è dato reclamo alla CRP, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

5.      Intimazione: - avv. __________, per sè e per il reclamante;

- Procuratore Pubblico __________, con copia delle contro

  osservazioni 14 luglio 2003.

6.      Comunicazione (solo del dispositivo):

- Banca __________.

                                                                                 giudice __________

INC.2003.34001 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 05.09.2003 INC.2003.34001 — Swissrulings