Incarto n. INC.2003.33202
Lugano 25 maggio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
__________
sedente per statuire sul reclamo presentato il 28 maggio 2003 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
l’ordine di perquisizione e sequestro emanato il 23 maggio 2003 dal Procuratore Pubblico __________, indirizzato all’__________, nel procedimento contro __________ per infrazione aggravata, sub semplice, alla LFStup;
ritenuto di poter prescindere dal chiedere osservazioni al Procuratore Pubblico, così come dal prender visione dell’incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto
che:
con ordine di perquisizione e sequestro emanato in data 23 maggio 2003 e indirizzato all’__________ il magistrato inquirente, nell’ambito di un procedimento penale a carico di __________ per titolo di infrazione aggravata, sub semplice, alla LFStup, nel quale la stessa è “accusata di avere, in veste di amministratrice unica della società __________ Ltd, organizzato, finanziato, coltivato, trafficato e venduto per mestiere delle sostanze stupefacenti (in particolare marijuana) realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un guadagno considerevole”, ha disposto l’identificazione delle relazioni facenti capo alla reclamante presso l’__________ o presso sue succursali, filiali e/o consociate, estere o svizzere; il Procuratore Pubblico ha pure chiesto la trasmissione della documentazione bancaria a partire dal 1 gennaio 2000 e il sequestro degli averi eventualmente depositati sulle relazioni identificate;
con il presente tempestivo gravame, la reclamante chiede l’annullamento dell’ordine di perquisizione e sequestro suddetto, per violazione del principio della territorialità per quanto concerne l’estensione dell’ordine anche all’estero, presso succursali, filiali e/o consociate; chiede pure che l’ordine in oggetto sia parzialmente annullato, per violazione del principio della proporzionalità, con limitazione dello stesso al periodo in cui la reclamante ha rivestito la funzione di amministratrice unica della società (a far tempo dal 4 aprile 2003), ritenuto che il magistrato inquirente “le contesta la violazione della LFStup nell’ambito della sua qualità di amministratrice unica della __________ ”;
un ordine di perquisizione e sequestro bancario può rappresentare un attentato ai diritti personali o causarne un pregiudizio; come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii; decisione 8 maggio 1998, inc GIAR 516.97.3, in: Rep. 131/1998 nr. 117, consid. 1° p. 360);
la motivazione dell’ordine di perquisizione e sequestro impugnato fa riferimento a reati che la reclamante avrebbe commesso in veste di amministratrice unica della società __________ Ltd, carica questa assunta da __________ a far tempo dal 4 aprile 2003 (cfr. estratto del registro di commercio del distretto di Bellinzona); un’estensione dell’ordine ad un periodo precedente all’assunzione di tale carica appare non sufficientemente motivato e comunque sproporzionato, ritenuto che il magistrato inquirente nulla indica nella motivazione del suo ordine sul coinvolgimento della reclamante in attività perseguibili penalmente nell’adempimento di altre funzioni in seno alla __________ nel periodo 1 gennaio 2000/ 3 aprile 2003;
l’ordine impugnato si riferisce anche a “succursali, filiali e/o consociate, estere” (cfr. ordine in oggetto, dispositivo pto. 1 in fine p.1). Come questo Ufficio ha già avuto modo di rilevare ripetutamente (decisione 13 settembre 2000 in re B., inc. GIAR 849.99.1; decisione 26 giugno 2002 in re Banca X, inc. GIAR 353.2002.1), il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha giurisdizione per operare la perquisizione (e/o il sequestro) di tutta la documentazione bancaria sita in Ticino, o ricostruibile, sebbene afferente relazioni formalmente locate all’estero, ma da qui di fatto gestite (decisione cit., consid. 4, con rinvio a DTF 125 II 450, consid. 2b p. 455; decisione 27 aprile 2000, inc. GIAR 47.2000.1-2, consid. 7c p. 12, confermata con sentenza CRP 12 luglio 2000 / inc. CRP 60.2000.00156, consid. 1.1 p. 3-4). Sarebbe invece inammissibile richiedere ad una banca svizzera di richiamare da sedi estere la documentazione o il saldo attivo di un conto, al fine di poi procedere in loco al sequestro. Nella misura in cui l’ordine impugnato persegue proprio questo fine – e non si vede cosa altro potrebbe significare la dicitura riportata all’inizio del presente considerando – lo stesso va dichiarato formalmente nullo;
in ragione di quanto sopra, in accoglimento del reclamo, l’ordine impugnato deve essere parzialmente annullato, nella misura in cui concerne il sequestro e la trasmissione di documentazione relativa ad operazioni anteriori al 4 aprile 2003 (data di assunzione da parte della reclamante della carica di amministratrice unica della __________), come pure, anche dopo tale data, l’identificazione di relazioni esistenti presso succursali, filiali e/o consociate estere dell’__________ e il sequestro di ogni avere depositato sulle stesse;
l’accoglimento del reclamo, con decisione impugnabile alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dalla sua intimazione (art. 284 cpv. 1 lett.a CPP), comporta l’accollamento delle spese giudiziarie allo Stato, che rifonderà alla reclamante l’importo di FRS. 400.-- a titolo di ripetibili;
Per questi motivi
richiamati gli artt. 157 ss., 161 ss., 280 e 284 CPP
decide:
1. Il reclamo 28 maggio 2003 di __________ è accolto.
§ Di conseguenza i punti n. 1 e 2 dell’ordine 23 maggio 2003 del Procuratore Pubblico __________ all’__________ sono parzialmente annullati e modificati come segue:
1. L’identificazione delle relazioni di cui __________, è o è stata titolare, contitolare,
avente diritto di firma a qualsiasi titolo (anche a titolo di procuratore amministrativo) e/o
beneficiario economico, aperte presso il vostro istituto o presso vostre succursali, filiali
e/o consociate svizzere. 2. La ricerca deve essere effettuata a partire dal 4 aprile 2003 a tutt’oggi.
2. Tassa e spese giudiziarie rimangono a carico dello Stato, che rifonderà alla reclamante l’importo di FRS. 400.-- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4. Intimazione: - avv. __________, per sè e per la reclamante; - Procuratore Pubblico __________, con copia del reclamo.
5. Comunicazione (solo del dispositivo): - __________, Servizio giuridico e Compliance, __________.
giudice ___________