Incarto n. INC.2003.23716
Lugano 25 maggio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
____________
sedente per statuire sul reclamo presentato il 22/23 marzo 2004 da
____________, (rappr. dall'avv. __________)
contro
lo scritto 17 marzo 2004 del Procuratore pubblico ____________ che dichiara irricevibile un'istanza di "estromissione atti" presentata con scritto del 10 marzo 2004;
preliminarmente,
posto che nel caso in esame, trattandosi di questione relativa alla ricevibilità dell'istanza, si può prescindere dal richiedere osservazioni alle altre parti al procedimento così come non è necessario visionare l'incarto MP (peraltro noto a questo giudice) bastando, per quanto qui concerne e come meglio precisato in seguito, il riferimento ad atti ed incarti di questo ufficio;
ritenuto e considerato:
in fatto ed in diritto
che:
- ____________ è stato arrestato il 16 aprile 2003, con contestuale promozione dell'accusa per le ipotesi di reato di appropriazione indebita qualificata, subordinatamente semplice, amministrazione infedele qualificata, subordinatamente semplice, mancato assassinio, subordinatamente mancato omicidio (doc. 1 inc. GIAR 237.2003.1);
- l'accusato si trova ancora in stato di detenzione preventiva a seguito di tre proroghe della carcerazione concesse da questo giudice con decisioni del 15 ottobre 2003, 12 dicembre 2003, rispettivamente 13 febbraio 2004 (incarti GIAR 237.2003.5, 237.2003.8 e 237.2003.12); il 9 febbraio 2004 è pure stata respinta un'istanza di libertà provvisoria (inc. GIAR 237.2003.13); la relativa decisione è stata confermata dalla CRP (12.03.2004, doc. 9 inc. GIAR 237.2003.13);
- con decisione 4 marzo 2004, questo giudice si era determinato in merito ad una richiesta di complementi istruttori, sostanzialmente relativa alla non completa esecuzione di quelli ammessi con decisione precedente (14.01.2004, GIAR 237.2003.11), respingendo il relativo reclamo con le seguenti motivazioni:
"3.
a)
Trattasi ora di verificare se quanto richiesto a titolo di ulteriore complemento é suscettibile di apportare significativi chiarimenti all'oggetto del secondo deposito degli atti (rispettivamente se sono dati i requisiti della novità, pertinenza e rilevanza per le decisioni successive del magistrato inquirente - cfr. in generale sentenza GIAR 14.01.2004, inc. 237.2004.11).
Poco importa, nel caso in esame, il fatto che non si tratti di una effettiva assunzione di nuove prove (Osservazioni, pag. 2, ultime due frasi) ritenuto che le richieste partono dal presupposto di una non corretta/completa evasione di complementi precedentemente accolti, è sufficiente che sia accertata pertinenza e rilevanza a questo specifico fine. Il reclamo è pertanto ricevibile anche nel merito.
b)
E allora, non si può che prendere atto, laconicamente, di quanto segue.
b.a)
Gli e-mail inviati alla dottoressa ____________ il 21.08.2003 sono stati cancellati (AI 709, Rapporto d'esecuzione 1, p.2) e non più recuperabili mediante intervento "tecnico" (Decisione 2 febbraio 2004, ad. 2.3; Osservazioni 27 febbraio 2004, p. 2 prima riga). Analogamente, quanto inviato non é recuperabile neppure presso la destinataria, nonché autrice del rapporto (AI 709, Rapporto d'esecuzione 1, p.2).
b.b)
Riscontro circa le fotografie inviate può essere ottenuto solo per il tramite della "memoria" del responsabile della polizia scientifica, comunque quelle inviate sono tra quelle contenute nell'AI 608 (Decisione, ad 2.1; Osservazioni, p. 1).
b.c)
L'unico rapporto redatto dalla dottoressa ____________ è quello del 29 settembre 2003, agli atti quale allegato 7 dell'AI 608, e ciò nonostante riferimenti a tale rapporto si trovino anche in atti che recano date precedenti al rapporto stesso (Decisione, ad. 2.1, 3.1; Osservazioni pag. 2).
Con la conseguenza che quanto richiesto in sede di complemento e di reclamo non risulta poter essere acquisito nelle forme e modalità richieste.
c)
Per quanto possa sembrare "incredibile" (Reclamo, punto 4) che chi conferisce un incarico a terzi non ne conservi testo ed allegati e non lo faccia neppure chi lo riceve, questo è quanto esplicitamente affermato dagli inquirenti. Questo giudice non può, in assenza di concreti elementi, ritenere tali affermazioni non veritiere (neppure dopo quanto menzionato al considerando 2.a.) né esperire autonomamente un qualche atto verifica.
Abbondanzialmente, comunque, si rileva che, alla luce dei fatti così come ricostruiti, neppure l'acquisizione di quanto trasmesso via e-mail il 21.08.2003 alla dottoressa ____________ permetterebbe di chiarire la situazione (mandato, informazioni ecc.) ritenuto che i contatti telefonici precedenti all'invio dell'e-mail non paiono essersi limitati all'incarico in quanto tale visto che nel documento inviato, a valere quale incarico appunto, già si menzionano alcuni risultati.
Ne consegue che, analogamente alla questione delle fotografie e del numero dei rapporti, solo un chiarimento verbale (o "a verbale") potrebbe permettere definitiva chiarezza.
Ora, anche volendo prescindere dal fatto che nessuna richiesta di complemento prevedeva tale forma di accertamento, questo può avvenire meglio e più opportunamente, se lo si ritiene necessario, davanti al (eventuale) giudice del merito. E ciò, sia perché i chiarimenti richiesti non sono relativi (nessuno, neppure il reclamante, lo sostiene) ad atti determinanti per le conclusioni del magistrato (trattasi di una problematica di fair trial), sia al fine di accelerare la chiusura dell'istruttoria in presenza di persona in detenzione preventiva."
- a seguito della decisione di cui al precedente capoverso, la fase predibattimentale di assunzione delle prove può considerarsi completata:
L’acquisizione delle prove avviene durante la fase del procedimento di istruzione in senso stretto (v. Titolo VI del CPP), nella forma della raccolta di informazioni preliminari prima, e dell’istruzione formale poi. Questa fase termina, di principio (per la decisione di non luogo a procedere v. artt. 184 s. CPP), con il deposito atti (art. 196 CPP), fatto salvo il diritto delle parti di formulare istanze di complemento d’inchiesta (ibid., cpv. 1), evase le quali, l’istruzione formale viene dichiarata chiusa (art. 197 CPP). Dopo questo momento, nessuna prova può più essere assunta da parte del Procuratore Pubblico: tale facoltà spetta unicamente alla Corte di merito (art. 227 s. CPP)."
(sentenza 22 ottobre 1997 in re S., GIAR 360.1997.1)
si veda anche __________, Le prove nell'istruttoria predibattimentale, in REP 2000, p. 3 ss., p. 71;
- la conseguente decisione di chiusura dell'istruttoria, di principio non impugnabile trattandosi di “semplice formalità voluta dal legislatore cantonale per il ‘doveroso avviso alle parti che nessun complemento non é stato più chiesto e che una importante fase processuale si é conclusa e nella decorrenza dei termini per i successivi incombenti (con particolare riguardo alla contemporanea decorrenza di quelli di carcerazione preventiva)’ (Messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991 concernente la revisione totale del CPP pag. 165)” (sentenza 29 gennaio 1997 in re V.M., inc. GIAR 221.95.5-6 R, consid. 4 p. 4), costituisce (quindi) semplice constatazione di completamento della fase di acquisizione delle prove nelle competenze del Procuratore pubblico, che nel presente caso appare legittima e non nulla;
- conclusa tale fase il magistrato inquirente non ha più, di principio, la facoltà di acquisire nuove prove, quindi neppure quella di "modificare" in altro modo l'incarto sin lì costituito, con la precisazione che tale limite temporale, in relazione alle prove, vale anche per le parti (__________, Le prove nell'istruttoria predibattimentale, in REP 2000, p. 3 ss., p. 64 e 65);
- ad istruttoria conclusa neppure questo giudice detiene competenze particolari in merito, salvo quelle espressamente riservategli dalla legge (artt. 97, 103, 108) o dalla giurisprudenza, laddove è stata constatata una lacuna (in materia di sequestri: CRP 30.07.2002 in re B.);
- in materia di estromissione di atti dall'incarto non vi è alcuna lacuna in quanto l'assunzione di eventuali ulteriori prove, così come l'opposizione all'uso dibattimentale (quindi l'estromissione dagli atti ad uso della corte) di altre risultanze dell'istruttoria predibattimentale, debbono essere chieste al giudice del merito entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto d'accusa (art. 227 cpv. 1 e cpv. 2 CPP); alla luce di queste disposizioni, inoltre, l'argomento secondo cui per un equo processo il giudice del merito non dovrebbe neppure conoscere il contenuto degli atti di cui si chiede estromissione non ha, per così dire, portata autonoma e, quindi, non fonda di per sé la ricevibilità dell'istanza;
- in virtù di quanto sopra, la comunicazione/decisione di irricevibilità del Procuratore pubblico è, a giudizio di questo giudice, corretta e va confermata con conseguente respingimento del reclamo che, peraltro, poco o punto argomenta sulla questione della ricevibilità dell'istanza, divenendo esso stesso irricevibile (in questa sede) per carenza di motivazione (sentenza 13 marzo 2001 in re C., GIAR 463.2000.6);
- abbondanzialmente si rileva che tutti i fatti a cui si fa riferimento nel reclamo (ma poco nell'istanza) erano già noti, perlomeno al momento in cui è stata presentata l'istanza di complemento istruttorio del 12/16 febbraio 2004, vuoi perché agli atti, vuoi perché menzionati nella decisione del 2 febbraio 2004 del magistrato inquirente (cfr. inc. GIAR 237.2003.15); attendere la conclusione della fase di raccolta delle prove per chiedere (ulteriore) decisione sugli elementi dell'incarto sollecitando effetto sospensivo del reclamo sull'intero procedimento (cfr. Reclamo punto I.c.) e, parallelamente, interponendo reclamo contro la decisione di chiusura del 10 marzo 2004 (chiedendone annullamento e prosecuzione dell'istruttoria formale fino ad avvenuta estromissione degli oggetti del presente reclamo), anche qui con richiesta di effetto sospensivo (che è poi il vero scopo del reclamo: cfr. Reclamo 22 marzo 2004, inc. GIAR 237.2004.17 punto II.), fa apparire il tutto come strumentale (in assenza di chiusura la detenzione preventiva verrebbe a scadere il 26 marzo prossimo) e contrario alla buona fede processuale; ciò in particolare laddove, come nel caso in esame, l'oggetto dell'istanza è tra quelli che non solo in base a principi generali di procedura, bensì per esplicita disposizione di legge possono (e, vista la fase processuale in cui ci si trova, a mente di questo giudice debbono) essere oggetto d'istanza ad altro giudice;
- quest'ultima considerazione rende ancora più evidente l'irricevibilità (in ordine) di richieste inerenti le prove (siano esse da aggiungere o da togliere dall'incarto) dopo la completazione (formale) della fase predibattimentale di assunzione delle stesse; in caso contrario (cioè se si entrasse nel merito) non vi sarebbe più certezza di conclusione della menzionata fase processuale;
- è vero che i principi sopra esposti possono soffrire eccezione laddove nuovi fatti emergano prima della chiusura dell'istruttoria formale (sentenza 22 ottobre 1997 in re S., GIAR 360.1997.1) ma, a prescindere dal fatto che questa eccezione concerne probabilmente solo l'acquisizione di nuove prove e (per ovvi motivi) meno l'estromissione di quanto già è agli atti, come detto più sopra non si può qui parlare di fatti nuovi successivi alla completazione dell'assunzione delle prove, tale non essendo la decisione di questo giudice di data 4 marzo 2004 che si limita a constatare (ed a decidere in conseguenza) quanto noto e risultante dagli atti;
- da ultimo, e per completezza, non é sfuggito a questo giudice il fatto che il reclamante avanzi (ma solo in sede di reclamo, cfr. pagina 3) l'ipotesi di falsità dei documenti di cui chiede l'estromissione; l'ipotesi in questione non è liquida né sugli elementi oggettivi né su quelli soggettivi del reato e quindi non può, a questo stadio e da questo giudice (neppure competente per accertamenti di merito) essere considerata;
- in conclusione, il reclamo, peraltro carente di motivazione sul fondamento della decisione (impugnata) di non ricevibilità, è respinto con la presente decisione definitiva; tasse e spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 196, 197, 280 ss., 227 CPP,
decide
1.
Il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2.
La tassa di giustizia, fissata in FRS 500.--, e le spese, di FRS 50.--, sono a carico del reclamante.
3.
Intimazione:
- avv. __________, per sé e per ____________;
- avv. __________, per sé e per __________ (con copia del reclamo 22 marzo 2004);
- Procuratore pubblico ____________, Via Pretorio 16, 6900 Lugano (con copia del reclamo 22 marzo 2004).
giudice ____________