Incarto n. INC.2003.16504
Lugano 2 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
__________
Vista l'istanza di libertà provvisoria 21/24 giugno 2003 presentata da
__________, attualmente detenuta presso il PCT La Stampa, Cadro patrocinata d'ufficio dall'avv. __________
e qui trasmessa con preavviso negativo del 27/30 giugno/1 luglio 2003 dal PP __________;
viste le osservazioni al preavviso negativo, presentate dalla difesa con scritto 1. luglio 2003
visto l'incarto MP. __________;
ritenuto
in fatto:
A.
__________ è giunta in Ticino, e qui arrestata, il 21 marzo 2003, proveniente dalla Germania (a seguito di una procedura estradizionale avviata con il suo arresto in quel paese il 6 dicembre 2002). L'arresto è stato confermato dal Giar il 22 marzo 2003 (inc. Giar __________).
__________ è imputata di istigazione, sub. correità in assassinio (art. 112 CP), sub. omicidio intenzionale (art. 111 CP), sequestro di persona e rapimento (art. 183 CP), sub. coazione (art. 181 CP), favoreggiamento (art. 305 CP) e meglio, come risulta dalla richiesta di conferma di arresto stilata dal Procuratore pubblico (doc. _ inc. Giar citato).
B.
Le accuse mosse a __________ sono tutte in relazione con fatti in qualche modo connessi all'uccisione violenta di __________ avvenuta a __________ il 3 dicembre 2002 ad opera di __________ (marito della qui istante) e di tale __________.
Per il (presunto) concorso, a vari titoli, negli stessi fatti, sono pure stati arrestati __________ (in Romania e là inquisito), __________ e __________ (estradati dalla Romania) e, recentemente di __________ (estradato dalla repubblica Ceca), nonché di tali __________ e __________ (arrestati in Moldavia).
Altre persone, in particolare colui che viene indicato quale autore materiale dell'uccisione __________, sono allo stato attuale ancora ricercate.
C.
La conferma dell'arresto, decisa il 22 marzo 2003, è stata impugnata da __________ davanti alla CRP con atto ricorsuale del 1/2 aprile 2003 (doc. _ inc. Giar __________), che con sentenza 9 maggio 2003 ha confermato l'arresto, limitatamente all'ipotesi di reato di favoreggiamento ed alle necessità istruttorie, nonché pericolo di fuga, connesse con questo reato. Per le altre ipotesi di reato, formulate dal magistrato inquirente, la CRP ha ritenuto insufficienti gli indizi presentati (e che emergevano dall'incarto) a carico di __________ (cfr. sentenza CRP 9 maggio 2003, cons. 3 in particolare).
Delle dettagliate argomentazioni della CRP, con puntuali riferimenti giurisprudenziali ed agli atti di inchiesta, si dirà nel seguito della presente decisione. Ci si limita qui a richiamare il fatto che la CRP ha sottolineato l'importanza sempre crescente del principio di proporzionalità, in relazione al mantenimento dell'arresto, e la necessità di un'oggettiva valutazione degli indizi pur nel tristissimo e gravissimo contesto dei fatti (sentenza CRP citata, cons. 4).
D.
Con il reclamo qui in esame, __________ chiede la revoca dell'arresto, rispettivamente la messa in libertà provvisoria o scarcerazione.
A suo dire gli interrogatori e gli altri atti d'inchiesta, effettuati dopo il 9 maggio 2003, non hanno fatto emergere nulla di nuovo in relazione alle ipotesi di reato che già la CRP aveva ritenuto insufficientemente indiziati ai fini della giustificazione della restrizione della libertà personale.
In merito all'ipotesi di reato di favoreggiamento, l'istante afferma che in ben 7 interrogatori effettuati (sempre dopo la sentenza CRP) hanno, di fatto, "eliminato" le necessità istruttorie atte a giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva. In oltre, il principio di proporzionalità non è più rispettato (alla luce del cpv. 2 dell'art. 305 CP) e l'arresto essendo avvenuto il 6.12.2002, il termine di 6 mesi (art. 102 cpv. 2 CP) è ormai trascorso senza che sia stata decisa una proroga.
E.
Con il preavviso negativo del 27 giugno 2003, il PP chiede che l'istanza sia respinta.
Dopo aver ripercorso i fatti che hanno condotto __________ e il suo correo __________ a __________ il 3 dicembre 2002 (Preavviso pag. 2/3/4), afferma che, dopo la sentenza 9 maggio 2003 della CRP, "si sono rafforzati i gravi e concreti indizi di reato, soprattutto per quanto riguarda l'ipotesi di complicità in assassinio (sub omicidio) così come quella subordinata di favoreggiamento" (preavviso pag. 5). Di seguito, elenca gli elementi (a suo giudizio) indizianti emersi nei confronti di __________ (Preavviso pag. 5/6), sui quali nel dettaglio si tornerà, se del caso, nel seguito della presente decisione, e si diffonde in considerazioni relative alla personalità dell'accusata per confutare quanto asserito dalla CRP (Preavviso pag. 7). Quanto alle necessità istruttorie ancora presenti, segnala l'inoltro di due commissioni rogatorie (Preavviso p. 8). La prima alle autorità germaniche relativamente ai movimenti di denaro dell'accusata rispettivamente agli oggetti depositati presso __________, con anche richiesta d'interrogatorio di quest'ultima circa i rapporti tra l'accusata ed il marito. La seconda in Romania ai fini di un ulteriore interrogatorio di __________ per contestargli le risultanze dell'inchiesta. Segnala inoltre che nel frattempo altre due persone coinvolte nei fatti sono state arrestate in Moldavia (vedi cons. B. della presente).
Sottolinea il pericolo concreto di fuga in capo all'accusata che non ha legami personali o professionali con il territorio svizzero e che stava già cercando di raggiungere la Romania da dove non potrebbe neppure essere estradata (Preavviso p. 9).
La gravità dei reati (recte: fatti) ed i gravi indizi di complicità in assassinio con conseguente rischio di una pena severa, fanno si che la carcerazione, quella sin qui sofferta (circa 3 mesi, ritenuto come il carcere estradizionale non può essere considerato in questa sede) e quella ancora da subire, sia ancora rispettosa del principio di proporzionalità.
Merita qui essere sottolineato come il preavviso negativo, che consta di 10 pagine di cui praticamente 8 contenenti indicazioni di fatti rispettivamente indizi, non menzioni praticamente alcun atto istruttorio e non indichi dove, nel corposo incarto, si trovino gli elementi indizianti menzionati (confronta pag. 5/6 del preavviso), con la sola eccezione delle considerazioni sul carattere dell'accusata che emergerebbero dal comportamento tenuto durante i confronti del 10 e 12 giugno.
A prescindere dal fatto che questo ufficio ha soli 3 giorni per emanare la decisione (per cui la lettura completa e dettagliata di certi incarti voluminosi, come quello in questione, è problematica), l'assenza di indicazione su dove si trovino gli elementi indizianti può anche far si che gli stessi vengano individuati erroneamente o comunque non necessariamente laddove intende il Procuratore pubblico (o, peggio, neppure individuati - cfr. la descrizione dei prelevamenti ed il contenuto degli estratti conto, laddove presenti). E' compito e responsabilità del magistrato inquirente, e rientra nell'obbligo di motivazione, indicare con un minimo di precisione da quali atti emergono i vari elementi indizianti di cui parla, per permetterne individuazione e verifica.
F.
Con osservazioni del 1. luglio 2003, la difesa non contesta la ricostruzione dei fatti operata dal Procuratore pubblico e sottolinea come non si sia opposta all'estradizione, collaborando con le autorità inquirenti già durante la detenzione ai fini dell'estradizione (Osservazioni, p. 2).
Riprende, poi, quanto accertato dalla CRP nella sentenza del 9 maggio 2003 (Osservazioni p. 3) ed afferma che nei successivi interrogatori __________ ha sostanzialmente confermato quanto detto nei verbali precedenti, circostanza confermata dal fatto che lo stesso magistrato inquirente, nell'elenco degli elementi indizianti, non effettua alcun rinvio a tali atti. Passa poi in rassegna gli indizi di reato elencati dal Procuratore pubblico, precisando (con rinvio ai singoli atti) che tutto é già stato vagliato dalla CRP e ribadendo che non sono emersi (nuovi) indizi di reato (Osservazioni, p. 4, 5 e 6).
Contesta le ulteriori necessità istruttorie indicate dal magistrato inquirente: non c'è pericolo di collusione con il marito detenuto in Romania e gli atti richiesti alla Germania, in relazione a __________, sarebbero già stati effettuati o privi d'importanza ( p. 8).
Da ultimo, afferma che il termine di 6 mesi di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP deve essere computato a partire dall'inizio della detenzione ai fini dell'estradizione (p. 9).
Delle altre argomentazioni/osservazioni delle parti, si dirà se del caso nei considerandi che seguono.
Considerato
In diritto:
1.
__________, accusata e detenuta, è pacificamente legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria.
2.
L'istanza, presentata il 21 giugno 2003, è giunta al Ministero pubblico il 24 giugno 2003. Il termine per l'inoltro del preavviso (e trasmissione dell'incarto) scadeva quindi il 27 giugno 2003 (108 cpv. 1 CPP). L'incarto è giunto a questo ufficio il 30 giugno 2003, consegnato brevi man da un agente di polizia (ore 10.25 circa - cfr. nota su copia elenco atti in inc. Giar __________) che l'ha ritirato da Bellinzona quella stessa mattina. Il preavviso in originale e l'istanza sono qui giunti, via posta, il 1. luglio 2003. Questi documenti risultano esser stati consegnati alla Messaggeria dell'amministrazione cantonale di Bellinzona, il 27.6.2003 e spediti, sempre da Bellinzona, il 30.6.2003.
I termini fissati dal CPP non sono prorogabili (art. 19 CPP) in materia di libertà personale la scadenza dei termini (perentori) conduce, di norma, alla decadenza della misura cautelare con conseguente scarcerazione ope legis dell'accusato (DTF 114 Ia 281, considerando 4b; Piergiorgio Mordasini in "La riforma del Codice di procedura penale ticinese", Lugano 1994 pag. 66/67; Giar 15 maggio 2003 in re K., inc. 255.2003.2).
Ciò nonostante, qualora il mancato rispetto del termine per la scarcerazione o presentazione del preavviso negativo con trasmissione dell'incarto al GIAR (art. 108 CPP) dovesse non risultare rispettato causa un disguido, la dottrina cantonale sembra ammettere la possibilità di sanare la cosa (Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPPT, nota 4 ad art. 108).
Nel caso in esame, accertamenti effettuati presso la Cancelleria del Ministero pubblico di Bellinzona e presso la Messaggeria della Residenza Governativa, sempre di Bellinzona, indicano che il preavviso negativo è stato consegnato, alla Messaggeria appunto, venerdì 27 giugno 2003 e che questa ha provveduto alla spedizione raccomandata solo la mattina del 30 giugno 2003 (confronta timbri sulla busta di spedizione, rispettivamente timbro sul libretto delle raccomandate). Il motivo per cui il preavviso non è stato spedito venerdì pare imputabile al servizio Messaggeria in quanto, nonostante il furgone che si reca in Posta era ancora presente, "… le mappe erano già chiuse …" (sic! - cfr. scritto 30 giugno 2003 MP/Segreteria CdS, doc. _ inc. GIAR __________).
Alla luce di quanto sopra, questo giudice ritiene che il ritardo nella spedizione sia effettivamente imputabile ad un disguido, avendo il Ministero pubblico comunque consegnato il preavviso per la spedizione ancora nei termini. Ne consegue che, applicando la dottrina citata, il ritardo può, nel caso specifico, essere sanato. Ritenuto inoltre, che questo ufficio ha ricevuto brevi manu l'incarto il 30 giugno 2003 e che nello stesso erano presenti copia sia dell'istanza che del preavviso, l'emanazione della decisione entro i termini applicabili nel caso di corretta ricezione il 30 giugno (conseguente a spedizione per posta il 27), non compromette i termini normali per la decisione imposti dalla legge e quindi i diritti della reclamante.
Va da sé che qualora un disguido analogo dovesse ripetersi, non potrà più essere considerato tale. Incombe a chi deve rispettare un termine fare di tutto perché ciò avvenga assicurandosi dell'effettiva spedizione e delegando ad altri questo compito solo se vi è certezza di immediata e corretta esecuzione.
3.
I principi che reggono la materia della detenzione cautelare, pur se noti alle parti, vengono qui ribaditi:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
4.
a)
Come detto, sommariamente, nei considerandi sui fatti, la CRP ha ritenuto insufficienti gli indizi di reato relativi all'ipotesi di istigazione e/o correità (ed anche quella di complicità seppur non menzionata dal magistrato inquirente nella richiesta di conferma, né nell'ordine d'arresto) in assassinio, sub. omicidio, sequestro di persona e rapimento, sub. coazione, in relazione all'uccisione di __________. Lo ha fatto (senza pregiudizio per il merito e con esclusivo riferimento alle condizioni per la carcerazione preventiva) con una decisione dettagliatamente motivata, sia con riferimento alla giurisprudenza sulle nozioni di correità, complicità e istigazione (sentenza 9 maggio 2003, cons. 2), sia con riferimento alle emergenze dell'istruttoria (sentenza citata, cons. 3), e non certo affrettata (la decisione è stata prolata ad un mese dalle osservazioni del Procuratore pubblico). Ne consegue che queste conclusioni (rispettivamente accertamenti) dell'autorità superiore possono essere modificati solo in presenza di nuovi elementi di giudizio (cfr. per analogia sentenze CRP 10 aprile 1997 in re V., GIAR 26 settembre 1996, GIAR 30 giugno 2003 in re B.; e neppure avrebbe molto senso essendo autorità di ricorso anche per rapporto alla presente decisione). L'arresto e la carcerazione preventiva sono, quindi, stati confermati unicamente in relazione all'ipotesi di reato di favoreggiamento.
b)
Si tratta qui, pertanto, di verificare quelli che il magistrato inquirente afferma essere nuovi elementi emersi dall'inchiesta, dopo il 9 maggio 2003, che rafforzano i gravi indizi di complicità (ipotesi a cui l'accusa non risulta essere stata estesa ma che può essere considerata compresa in quella di correità, vista la possibilità di subordinazione e lo stesso complesso di fatti - CRP 27 ottobre 1994 in re R.) in assassinio, sub. omicidio.
Dopo aver affermato rafforzamento degli indizi, il magistrato inquirente presenta un elenco di indizi sostanzialmente identico (con qualche modifica redazionale o suddivisione in due) a quello contenuto nelle osservazioni presentate alla CRP l'8/9 aprile (cfr. Preavviso p. 5 e 6, Osservazioni 8 aprile 2003 p. 3). Trattasi quindi di elementi già analizzati dall'autorità superiore con l'unica (apparente) eccezione dei menzionati prelevamenti di EUR 7'000.- dalla __________ e (per la stessa cifra) dalla __________.
Per quanto concerne questi ultimi due elementi (o indizi che dir si voglia), il magistrato inquirente li menziona senza indicare da dove emergano, rispettivamente in quali atti istruttori si trovi il relativo accertamento. Questo giudice ha reperito della documentazione bancaria unicamente per quanto concerne la __________ (AI __________). Da tale documentazione non emerge un prelevamento per 7'000.- EUR (neppure a due riprese), bensì una serie di movimenti molto più piccoli che sull'arco di un paio di mesi (cfr. allegato allo scritto 12.12.2002 della banca) possono anche raggiungere quella cifra. Per quanto concerne i movimenti presso la __________, non è stata reperita documentazione né nell'AI __________ né nel gli AI __________, rispettivamente __________, entrambi relativi a documentazione pervenuta dalla Germania. D'altro canto, la documentazione relativa a questo conto viene chiesta con rogatoria del 26 giugno 2003 (AI __________) con riferimento alle dichiarazioni dell'accusata del 17 aprile 2003, conseguenti a richieste circa la provenienza del denaro trovato in suo possesso al momento dell'arresto (cfr. VI __________, pagina 6 in particolare).
Sia come sia, neppure questi elementi (a prescindere dalla loro valenza) hanno carattere di novità per rapporto alle conclusioni della CRP, che ne era a conoscenza al momento della sua decisione e li ha considerati (cfr. sentenza CRP, p. 6 primo capoverso e ultime 4 righe con citazione del verbale 17 aprile 2003).
Pertanto, gli indizi elencati alle p. 5 e 6 del preavviso negativo non sono emersi successivamente alla decisione della CRP che li ha già considerati tutti (forse con l'eccezione, ininfluente, del ritiro di EUR 645.- il 3.12.2002) ritenendoli insufficienti a giustificare il perdurare della detenzione cautelare per le ipotesi di istigazione e/o concorso ai reati contro la vita e la libertà personale.
c)
Neppure dai verbali successivi (alla decisione della CRP - VI da 28 a 40), emergono elementi di rilievo per una valutazione diversa della posizione dell'accusata. Lo stesso Procuratore pubblico non ne indica, se non con riferimento ai verbali di confronto tra __________ e __________ e per dire che la lucidità, la capacità di ragionare e il carattere dimostrato dall'accusata nel sostenere il confronto, lo hanno maggiormente convinto che si tratti di una donna diversa da quella descritta dalla CRP (Preavviso, p. 7).
Questo giudice non può che constatare che (nei confronti menzionati) __________ non fa che ribadire, anche di fronte a __________, la versione dei fatti fornita in precedenza (e sulla cui linearità si è già espressa anche la CRP- sentenza 9 maggio 2003, p. 7 prima riga). E ciò sebbene tale conferma non le sia necessariamente favorevole. Inoltre, elementi forniti da terzi paiono rafforzarne la credibilità della sua versione. In particolare si rileva che la versione dell'accusata, in contrasto con quella di __________, secondo cui il marito si sarebbe presentato a loro come persona operante nel settore dell'incasso crediti (Verbale di confronto 10.06.2003, p. 4, VI 36) sembra supportata dalle dichiarazioni di __________ (che, peraltro, non menziona mai l'accusata parlando dei rapporti avuti con __________) allorquando afferma che __________ si è presentato a lui dichiarando di operare nel settore dell'incasso crediti (Verbale PP __________ 16 giugno 2003, p.7, VI 38).
Da tuttoquanto sopra consegue che, al di là delle opinioni sul carattere, da questi verbali non emergono (neppure sono concretamente indicati) elementi nuovi che giustificano la modifica delle conclusioni della CRP in relazione all'esistenza di sufficientemente gravi indizi di reato (per quanto concerne le ipotesi di istigazione, correità e complicità in assassinio, sub. omicidio) a fondamento del perdurare della carcerazione preventiva (ovviamente, sempre senza pregiudizio per il merito). L'indebolimento della concludenza degli indizi a carico di __________ (sempre per le ipotesi di partecipazione ai reati contro la persona e la libertà), accertato dalla CRP (sentenza p. 7 ultima righe) non può certo dirsi sovvertita dalle successive emergenze istruttorie.
d)
Analogamente, tuttavia, gli atti d'inchiesta esperiti dopo la sentenza della CRP non hanno evidenziato elementi di rilievo che inducano a conclusioni diverse (da quelle della CRP) in merito agli indizi (e la loro gravità) che fondano l'ipotesi di favoreggiamento (sentenza CRP 9 maggio 2003, cons. 5). La "gestione" (in tutte le sue forme: prelevamento, custodia, consegna o atti finalizzati a questa) della liquidità di "famiglia", il nascondere (ancorché in gran parte presso la suocera) oggetti e documenti di possibile utilità all'inchiesta, sono confermati (Verbali PP __________ 22 maggio 2003, p. 2/3 e7e5 giugno 2003 p. 8/9; VI 30 e 35) e sufficienti ad indiziare gravemente la commissione del reato (REP 1989 p. 462, DTF 5 giugno 1996 6S.152/1996, in Plädoyer 4/96).
e)
In conclusione, per quanto concerne i gravi indizi di reato non sono stati addotti nuovi elementi, né gli stessi sono stati individuati nell'incarto, atti a modificare la conclusione contenuta nella sentenza dalla CRP che viene qui ripresa e confermata:
"Non potendosi più concludere attualmente sull'esistenza di indizi sufficientemente gravi per giustificare la privazione della libertà della ricorrente sulla base delle ipotesi di reato sostenute dal magistrato per istigazione, sub. correità - ma neppure per complicità - in assassinio, sub. omicidio intenzionale, sequestro di persona e rapimento, sub. coazione, nemmeno dev'essere esaminata l'esistenza di preminenti motivi di interesse pubblico, quali in particolare il pericolo di fuga, i bisogni dell'istruzione, la cui esistenza in caso contrario sarebbe pacifica, e del pericolo di recidiva".
ma
"Il comportamento tenuto dalla ricorrente, in particolare dopo la concreta messa in atto da parte del marito della vendetta, fonda per contro a suo carico indizi sufficientemente seri e concreti a sostegno dell'ipotesi di reato di favoreggiamento, seppure non le si possa rimproverare di non aver segnalato all'autorità penale i propositi delinquenziali del marito (cfr. DTF 120 IV 98 consid. 2c)".
5.
a)
Per quanto concerne l'ulteriore necessario elemento, che deve sommarsi alla presenza di gravi indizi di reato, a giustificazione della detenzione preventiva, il magistrato inquirente sostiene l'esistenza di necessità istruttorie e di un pericolo di fuga (Preavviso p. 8 e 9).
Il primo è fatto valere in relazione all'esistenza di un pericolo di collusione sia con le persone ancora latitanti, sia con chi deve essere sentito a seguito della recenti commissioni rogatorie (in particolare il marito e la suocera; cfr. AI __________ e __________). Il secondo in base alla totale assenza di legami dell'accusata con il territorio svizzero ed al fatto che al momento dell'arresto (estradizionale) in Germania, si stava preparando a lasciare quel paese per quello d'origine. Questo giudice deve, vagliarne l'esistenza in relazione unicamente all'ipotesi di reato di cui all'art. 305 CP, la sola sufficientemente indiziata ai fini della decisione sulla detenzione cautelare.
b)
Pericolo di collusione ed inquinamento delle prove appaiono concretamente presenti in particolare per quanto concerne gli accertamenti di cui ai punti 2 e 4 della commissione rogatoria presentata alle autorità germaniche il 26 giugno 2003 (AI 197). Il rapporto di parentela con la persona da interrogare (la suocera __________) e, ovviamente, il coinvolgimento del marito (rispettivamente figlio della teste) potrebbero indurre l'accusata, se posta in libertà a concordare versioni, rispettivamente distruggere documenti (qualora fossero ancora presenti), non solo per migliorare la propria situazione (o quella del marito), ma anche per evitare il rischio di un coinvolgimento della suocera nell'inchiesta (cfr. Verbali PP __________ 22 maggio 2003, p. 2 e 3 giugno 2003 p. 8; VI 30 e 33).
Meno concreto, visto lo stato detentivo perdurante dello stesso, ma comunque non da escludere (non essendo note le condizioni di detenzione in Romania e la possibilità di rapporti con l'esterno dei detenuti - i __________, dopo l'arresto estradizionale, sono stati intervistati insieme dalla __________, se la memoria non inganna) presente un pericolo di collusione con il marito.
Questa conclusione vale facendo astrazione dal principio di proporzionalità, di cui si dirà in seguito.
c)
Pure presente e concreto il pericolo di fuga. L'accusata non ha, né mai ha avuto, legami con il territorio svizzero. Tutti i suoi legami, in particolare quelli famigliari, si trovano altrove (in particolare in Romania). Al momento dell'arresto stava lasciando il paese di residenza (la Germania) per recarsi nel paese d'origine (la Romania) portando con sé tutti i suoi (rispettivamente della famiglia) averi, quindi con l'intenzione di rimanervi. Ciò dimostra l'assenza d'interesse (come di volontà) a subire fino in fondo il procedimento in corso in Svizzera e che, con grande verosimiglianza, qualora dovesse essere rilasciata si sottrarrebbe allo stesso (DTF 12 gennaio 1982 in re F.; DTF 18 dicembre 1999 in re G.; SJ 1980 p. 186). Misure sostitutive (ritiro del passaporto) non sono atte allo scopo trattandosi di cittadina straniera.
Il rischio di una pena, anche severa e non necessariamente posta al beneficio della sospensione condizionale, non può essere escluso, neppure in virtù del cpv. 2 dell'art. 305 CP. Sebbene si tratti di un reato contro l'amministrazione della giustizia in generale, la gravità dello stesso non può prescindere totalmente dalla gravità del reato commesso dalla persona "favorita" (l'amministrazione della giustizia è maggiormente compromessa dall'impossibilità o difficoltà di perseguire reati gravi che reati bagatella). Il cpv. 2 dell'art 305, va qui ricordato, conferisce al giudice una "semplice" facoltà (DTF 106 IV 193) la cui applicazione presuppone sì un comportamento umanamente comprensibile e moralmente giustificabile, quindi scusabile, in virtù dei rapporti personali, ma che deve anche corrispondere ad un concetto di valori e ad un etica generalmente riconosciuti a livello sociale (BL ABOG 1992, p. 63); anche in questo ambito, il reato commesso dalla persona "favorita" non è privo d'importanza per la valutazione; siamo in una situazione diversa da quella prevista dall'art. 125 CPP (facoltà di non deporre).
Certo, non si può dimenticare che la possibilità d'applicazione del cpv. 2 norma esiste (anche se di totale competenza del giudice del merito), ma appare più corretto considerarla nell'ambito della determinazione del rispetto del principio di proporzionalità (della durata del carcere preventivo), come fatto dalla CRP (sentenza 9 maggio 2003, cons. 5 ultimo paragrafo), trattandosi di una questione connessa alla pena e non alla perseguibilità.
6.
a)
Gravi indizi di reato (quo all'ipotesi di favoreggiamento) sono quindi ancora presenti in capo a __________. Pure presenti sono (ancorché residue) necessità istruttorie e un concreto pericolo di fuga.
V'è ora da chiedersi se, alla luce di quanto sopra (nonché del richiamo operato dalla stessa CRP nella più volte citata sentenza - cfr. considerandi 5 e 6) è ancora rispettato il principio di proporzionalità.
Parte degli accertamenti che la CRP ha ritenuto di dover salvaguardare da pericolo di collusione ed inquinamento sono stati effettuati con le verbalizzazioni già citate (e posteriori alla sentenza). Incomprensibilmente (nessuna indicazione è fornita con il preavviso) la commissione rogatoria alle autorità germaniche, relativa all'interrogatorio di __________, alla perquisizione domiciliare della stessa ed alla perquisizione bancaria presso la __________, è stata inoltrata solo il 26 giugno 2003, quindi a quasi 2 mesi dalla sentenza in questione e dopo la ricezione dell'istanza di libertà provvisoria. Ne consegue che il mantenimento della detenzione ai fini dell'espletamento della rogatoria in questione non sarebbe più rispettoso del principio di proporzionalità (art. 102 cpv. CPP), a maggior ragione quando è noto che la necessità di acquisire elementi probatori all'estero è già, di per sé, causa di dilatazione dei tempi d'inchiesta (Preavviso p. 9). Analogo discorso vale per la commissione rogatoria presentata alle autorità rumene, con richiesta di nuovo interrogatorio di __________, anch'essa datata 26 giugno 2003. Se è vero che le due rogatorie menzionate non contengono unicamente richieste relative alla qui istante, è altrettanto vero che nulla impediva la formulazione delle richieste che la concernono in modo più tempestivo (se del caso limitatamente alla sua posizione) per dar seguito alle chiare indicazioni della CRP (sentenza considerando 6).
b)
La carcerazione preventiva di __________ potrebbe (e può) essere, oggi, considerata rispettosa del principio di proporzionalità, solo con riferimento al perdurante pericolo di fuga ed ai fini della celere chiusura dell'istruttoria per il reato di favoreggiamento. A tale scopo, l'ulteriore periodo di carcerazione prospettabile (e dettato dalle norme di cui all'art. 196 e 197 CPP) appare ancora proporzionato, tenuto conto del fatto che il carcere subito all'estero (nelle more della procedura di estradizione) non può essere computato come carcere preventivo durante l'istruttoria secondo le norme sulla detenzione preventiva (REP 1986 p. 161). Trascorso tale periodo il perdurare della carcerazione di __________ non sarebbe più proporzionato e l'inchiesta dovrà, se del caso (a dipendenza delle decisioni del magistrato inquirente) continuare con l'accusata a piede libero.
A scanso di equivoci, si sottolinea che le decisioni relative al seguito, rispettivamente alla conclusione, dell'istruttoria sono di competenza del magistrato inquirente. Quanto sopra espresso deve quindi essere riferito unicamente alla situazione di carcerazione preventiva dell'accusata, ed alle condizioni di legge applicabili a tale misura, la cui verifica d'esistenza compete a questo ufficio.
In conclusione, ritenuto che nei confronti di __________ sono presenti gravi indizi di commissione del reato di favoreggiamento, che è pure presente il pericolo di fuga e che il principio di proporzionalità è ancora rispettato (e lo sarà per il tempo necessario alla chiusura dell'istruttoria e la decisione di merito), l'istanza di libertà provvisoria viene respinta.
P.Q.M.
richiamati gli artt. 111, 112, 183, 181, 24, 25, 305 CP, 95 ss, 96, 102, 107, 108, 280 e 284 CPP,
decide :
1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta, come ai considerandi (in particolare n. 6).
2. Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
avv. __________, per sé e per l'istante;
- Procuratore pubblico __________ (con copia delle osservazioni dell’accusato e l'incarto di ritorno).
giudice __________