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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.07.2004 INC.2003.15502

23 juillet 2004·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,633 mots·~13 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. INC.2003.15502

Lugano 23 luglio 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Franco Lardelli

  sedente er statuire sul reclamo presentato il 3/4 maggio 2004 da

__________ __________(entrambe patrocinati dall’avv. __________)  

contro

la decisione 20 aprile 2004 del Procuratore pubblico Luca Maghetti, che ha respinto l’istanza presentata il 26 marzo 2004 dall’Ufficio dei fallimenti di __________ nella sua qualità di amministratore della fallita __________ , di dissequestro di beni sequestrati nell’ambito del procedimento penale a carico di __________ e __________ di cui all’inc. MP __________;

viste le osservazioni 17 maggio 2004 e la lettera 26 maggio 2004 del magistrato inquirente che postulano la reiezione del reclamo e dispongono il dissequestro di una parte degli oggetti sequestrati;

letto ed esaminato l’inc. MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che:

i coniugi __________ e __________ sono stati arrestati rispettivamente in data 14 marzo 2003 e 17 marzo 2003, nell’ambito dell’inchiesta denominata “__________” e nei loro confronti il Procuratore pubblico ha promosso l’accusa per infrazione aggravata, sub. semplice, alla Legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cifra 1 e 2 lett. c LFStup), ciò segnatamente in relazione alla loro attività di produzione di canapa indoor e alla vendita di canapa nei negozi __________ e __________ di __________, questi ultimi gestiti dalla società __________ di __________;

in questo contesto il magistrato inquirente ha emanato diversi ordini di perquisizione e sequestro, anche bancari, con conseguente sequestro di canapa, di oggetti e impiantistica per la coltivazione di canapa, denaro contante o depositato su conti bancari, documentazione e contabilità;

con lettera 26 marzo 2004 (AI 159), l’Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________ ha informato il Procuratore pubblico che la Pretura del Distretto di __________, con decreto 26 marzo 2004, ha pronunciato il fallimento della __________, __________; dopo aver evidenziato che “dal verbale di interrogatorio risulta che la documentazione contabile, parte della merce, come pure i conti bancari sono stati ... sequestrati”, l’Ufficio dei fallimenti ha pure chiesto, nella sua veste di Amministratore del fallimento “di voler dissequestrare i beni in modo da poterli inventariare a favore della Massa”;

con decisione 20 aprile 2004 (AI 162), il Procuratore pubblico ha respinto la richiesta di dissequestro a favore della Massa del fallimento della __________, ciò “dal momento che tutto quanto restato sotto sequestro, dopo lo sgombero dei locali, soggiace a confisca, vuoi quale strumento di reato, vuoi quale prodotto di reato”;

con reclamo 3 maggio 2004, __________ e la __________, postulano che sia “ordinato il dissequestro di tutti gli attivi, beni bancari e contabilità compresi, di pertinenza della __________”. Secondo le reclamanti, i beni sequestrati apparterrebbero alla __________, società con personalità giuridica; il sequestro penale non potrebbe “vertere sugli attivi sociali, ma semmai sulle quote sociali di pertinenza dei soci e sugli eventuali loro crediti nei confronti della società”; a loro dire “non si vede inoltre come tutti i beni della società possano essere strumenti di reato”, per cui, fatta eccezione per “i sacchetti odorosi”, tutto il resto della merce dovrebbe “essere dissequestrato e messo a disposizione della massa del fallimento affinchè quest’ultima possa procedere alla liquidazione del fallimento”. Lo stesso principio varrebbe, secondo le reclamanti, per gli averi bancari della società; sarebbero “semmai le eccedenze attive, per altro del tutto teoriche che potrebbero essere messe sotto sequestro, poichè soltanto tale eccedenza potrebbe semmai essere considerato provento di reato” e “i diritti patrimoniali degli indagati soci e non i beni della società che potrebbero correttamente essere considerati provento di reato”;

con osservazioni 17 maggio 2004, il magistrato inquirente rileva che, unitamente alla canapa sono ancora sequestrati “denaro contante per FRS 27'490.- e Euro 2'650.-, il conto corrente della __________ c/o __________ __________ (AI 66) per un saldo di oltre FRS 20'000.-, tutta l’impiantistica per la coltivazione indoor di marijuana (AI 132 pag. 1-7), vari oggetti (AI 132 pag. 8-9), uno scooter marca Benelli (AI 97 e doc allegato AI 141) e documentazione, parziale, sequestrata presso la fiduciaria __________”. Il Procuratore pubblico dichiara di essere disponibile al dissequestro degli “oggetti elencati a pagina 8 e 9 di cui all’AI 132 ... ad eccezione dei due oggetti descritti in fondo a ciascuna pagina 8 e 9”, come pure al dissequestro dello “scooter Benelli”; per tutti gli altri beni chiede conferma del sequestro a scopo di confisca ex art. 58 CPS (dell’impiantistica utilizzata per la produzione della canapa) e ex art. 59 cifra 1 cpv. 1 CPS (degli averi patrimoniali, e meglio dei “soldi sequestrati);

con lettera 26 maggio 2004, trasmessa in copia per conoscenza a questo giudice, il Procuratore pubblico ha comunicato al patrocinatore delle reclamanti la propria decisione di dissequestrare gli oggetti che si era dichiarato disponibile a dissequestrare nelle proprie osservazioni del 17 maggio 2004;

con osservazioni 1. giugno 2004 l’Ufficio dei fallimenti ha dichiarato di non avere particolari osservazioni da presentare; __________ non ha invece presentato osservazioni;

durante l’udienza indetta da questo giudice in data 2 giugno 2004, le parti hanno dato atto che, oltre agli oggetti elencati dal Procuratore pubblico nelle sue osservazioni, risultano ancora sotto sequestro, di pertinenza della reclamante __________, FRS 158.30 e Euro 20.- sequestrati presso il negozio __________ il 13 marzo 2003 alle ore 12.15/13.00 (AI 13), FRS 379.40, FRS 99.30 e Euro 195.81 sequestrati presso il negozio __________ il 13 marzo 2003 alle ore 9.00/14.20 (AI 13), un computer sequestrato presso il negozio __________ il 13 marzo 2003 alle ore 9.00/15.00 (AI 13) e un computer e tre contenitori con dischetti sequestrati presso il negozio __________ alle ore 9.00/12.30 (AI 13);

l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359), ritenuto che, come in tutti gli istituti procedurali tali da intaccare eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità requirente ed inquirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.);

nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale, segnatamente l’art. 58 cpv. 1 CPS, ribadiscono l’obbligo di confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. Le norme sulla confisca penale ribadiscono pure l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid RPS]). “Valori patrimoniali” non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti (depositi bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali limitati: essenziale è che essi abbiano un proprio, determinabile valore economico (v. Niklaus Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998, qui di seguito citato: Schmid Kommentar) e che il loro illecito trasferimento nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento dei suoi attivi o una diminuzione dei suoi passivi (v. Schmid, Kommentar, nota 17 ad art. 59 CPS). Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia propri che impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto. 4.3.2, p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi impropri possono essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea che li riconduca all’originario provento di reato, mentre per i beni sostitutivi propri deve essere dimostrato che essi hanno preso il posto del bene originale (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare deve essere facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo beneficiario (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107, con rinvio a DTF 4 maggio 1999 in re Z., consid. 2b). La confisca non può essere ordinata nei confronti del terzo, se questi ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o se la confisca costituisce nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (art. 59 cifra 1 cpv. 2 CPS). Il diritto di proprietà acquisito da un terzo contemporaneamente o dopo la commissione del reato sarà quindi rispettato soltanto alle condizioni cumulative previste da questa disposizione (v. decisione CRP 27 agosto 2002 in re P.B., cons. 2.2 p. 4 e riferimenti dottrinali ivi menzionati);

l’esistenza di gravi indizi di reato, per altro non contestata dalle reclamanti, è certamente data. Basta qui richiamare le dichiarazioni fatte dalla reclamante __________, durante l’interrogatorio 24 aprile 2003 davanti al magistrato inquirente, segnatamente là dove ammette che lei e il marito hanno continuato a commerciare canapa anche dopo la condanna subita nel 2001 (decreto d’accusa), continuando nella gestione del negozio di canapaio __________, con la precisazione che “questo nome era solo il marchio del negozio” e che, entrambi, hanno “poi costituito la società __________, sotto la quale” hanno “poi fatto rientrare tutte le attività commerciali, ivi compreso il negozio __________ aperto nell’autunno 2002 e le coltivazioni” di canapa (v. AI 85 p.1) e che nei negozi vendevano “dei sacchetti contenenti soprattutto fiori di canapa” con “l’assunzione del rischio” che quella canapa poteva “essere utilizzata” dagli acquirenti “quale stupefacente” (v. AI 85 p. 2-3). Interrogata sui proventi complessivi in termini di cifra d’affari e di guadagno, __________ ha pure ammesso che gli stessi nel 2001 si aggiravano “attorno a FRS 700'000.-“ e che, a suo parere “anche per il 2002 la cifra d’affari doveva essere come quella del 2001”, come pure che per i primi mesi del 2003 “l’andamento degli affari” non era “molto diverso da quello del 2002” (v. AI 85 p. 4);

per quanto concerne gli importi di denaro sotto sequestro e meglio il conto corrente della __________ sequestrato il 20 marzo 2003/3 aprile 2003 presso la __________ di __________, con un saldo attivo al momento del sequestro di FRS 20'805.15 (AI 66), gli importi di FRS 27'490.90 e Euro 2'650.- (sequestrati il 13 marzo 2003 alle ore 9.00/14.20 presso il negozio __________, v. AI 13), di FRS 158.30 e Euro 20.- (sequestrati il 13 marzo 2003 alle ore 12.15/13.00 presso il negozio __________, v. AI 13), di FRS 379.40, FRS 99.40 e Euro 195.81 sequestrati il 13 marzo 2003 alle ore 9.00/14.20 presso il negozio __________, v. AI 13), va detto che è più che verosimile che siano il provento della vendita illecita di canapa. La reclamante __________ ha infatti ammesso di essere stata titolare e amministratrice della __________ (v. verb. di PO del 17.3.2003 p. 1 e verb. GIAR 18 marzo 2003) e che sotto questa società sono state fatte rientrare tutte le attività commerciali di produzione e di vendita della canapa, ivi comprese le attività dei negozi __________ e __________ (v. AI 85 p. 1); gli importi sequestrati sul conto corrente della società e nei negozi sono del resto ampiamente compatibili con la cifra d’affari e l’andamento degli affari illeciti ammessi della medesima reclamante in FRS 700'000.- annui a partire dal 2001 fino al momento dell’arresto (v. AI 85 p. 4). In relazione a detti importi l’istanza di dissequestro deve dunque essere respinta, ritenuto che è d’altronde palesemente sbagliata la tesi sostenuta nel reclamo secondo la quale dovrebbero essere considerati provento di reato “i diritti patrimoniali degli indagati e non i beni della società” e che “il sequestro penale non possa vertere sugli attivi sociali, ma semmai sulle quote sociali di pertinenza dei soci e sugli eventuali loro crediti nei confronti della società”;

per quanto concerne l’impiantistica necessaria per la coltivazione indoor della canapa, elencata in dettaglio nella lista di cui all’AI 132, compilata dall’Ufficio reperti al momento della liberazione dei locali (v. verb. di udienza GIAR 2 luglio 2004, doc. 10 inc. GIAR 155.2003.2), non v’è motivo per questo giudice di discostarsi dalla prassi già instaurata dalle nostre Corti, che hanno provveduto alla confisca di simili impianti ex art. 58 CPS, riconoscendo con ciò la pericolosità di tali “instrumenta sceleris” (v. sentenza 16 gennaio 2004 della Corte delle assise criminali “in re” R.Z. e M.P.Z., inc.72.2003.96). Anche in relazione all’impiantistica l’istanza di dissequestro viene dunque respinta;

per quanto concerne la contabilità della __________, la richiesta di dissequestro è stata presentata solo contestualmente al reclamo, essendo l'originaria richiesta rivolta al magistrato inquirente dall'Ufficio dei fallimenti limitata al dissequestro degli attivi (beni) inventariabili a favore della massa (AI 159). A questo giudice non è però data competenza di intervento diretto, ma solo in seconda istanza su reclamo contro decisioni del magistrato inquirente, cui spetta la direzione del procedimento istruttorio; questa richiesta viene dunque respinta in quanto irricevibile;

per quanto concerne i due computer e i tre contenitori con dischetti sequestrati presso il negozio __________ in data 13 marzo 2003 alle ore 9.00/15.00 e 9.00/12.30 (v. AI 13), il Procuratore pubblico non indica nè nella decisione impugnata nè nelle osservazioni al reclamo a quale titolo debba essere mantenuto il sequestro; il magistrato inquirente ha addirittura omesso di elencarli nell’elenco da lui fatto nelle osservazioni degli oggetti ancora sotto sequestro, nè tantomeno fa riferimento a specifiche esigenze probatorie o alla volontà di chiedere la confisca degli stessi ai fini di risarcimento compensatorio ai sensi dell’art. 59 cifra 2 CPS. D’altro canto non è possibile sostenere che questi oggetti siano stati utilizzati per commettere i reati addebitati alla reclamante __________. Su questo punto il reclamo merita pertanto di essere accolto, con conseguente dissequestro degli oggetti in questione;

per quanto concerne gli oggetti dissequestrati dal magistrato inquirente dopo la presentazione del reclamo ora in esame e meglio lo Scooter Benelli (AI 141) e i vari oggetti di cui all’AI 132 pagg. 8-9, fatta eccezione per i due oggetti descritti in fondo a ciascuna pagina 8 e 9 (cfr. per il dettaglio anche il doc.7 dell’inc. GIAR 155.2003.2), il reclamo è evaso in quanto divenuto privo di oggetto;

di conseguenza il reclamo è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi, con la presente decisione suscettibile di gravame alla Camera per i ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), senza seguito di tassa e spese giudiziarie a carico delle reclamanti e senza attribuzione di ripetibili, visto l’esito di parziale accoglimento del reclamo.

P.Q.M

visti i citati articoli di legge,

decide

1.       Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:

1.1  Per quanto concerne la richiesta di dissequestro di due computer e di tre contenitori con dischetti sequestrati presso il negozio __________ in data 13 marzo 2003, il reclamo è accolto e gli oggetti dissequestrati;

1.2  per quanto concerne le rimanenti richieste di dissequestro, nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto, il reclamo è respinto ai sensi dei considerandi.

2.       Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.

3.       Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.       Intimazione:

5.       Comunicazione (solo del dispositivo):

__________

                                                                            giudice Franco Lardelli

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