Incarto n. INC.2003.12901
Lugano 23 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
__________
sedente per statuire sul reclamo presentato il 5/6 marzo 2003 dall'
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
la decisione 21 febbraio 2003 del Procuratore Generale __________, resa nel contesto del procedimento penale pendente nei suoi confronti per titolo di ingiurie, promosso con querela 29 dicembre 2002 da __________;
viste le osservazioni 12 marzo 2003 del magistrato inquirente che postula la reiezione del reclamo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto
che:
il 29 dicembre 2002 __________ ha sporto querela penale nei confronti del Giudice __________ per “frasi ingiuriose” da questi pronunciate verso la sua persona e la sua famiglia in data 27 dicembre 2002 presso l’ufficio postale di __________; in particolare il __________ avrebbe qualificato la querelante e la sua famiglia come dei “cialtroni”;
interrogato dal Procuratore Generale in data 27 gennaio 2003 in relazione alla suddetta querela, il querelato ha dichiarato di aver effettivamente incontrato la signora __________ presso l’ufficio postale di __________ il 27 dicembre 2002 e di essersi lamentato con lei “per l’ennesimo atto di violazione” della sua proprietà e, in conclusione dell’incontro, di aver detto alla querelante “siete i soliti cialtroni” o “siete proprio i soliti cialtroni”; il querelato ha anche precisato che per “cialtroni” intendeva “esprimere un concetto di persone maleducate, prepotenti, irriguardose della proprietà altrui, persone per le quali esistono soltanto diritti e non doveri”.
Il querelato, durante il suddetto interrogatorio, ha riferito di contenziosi esistenti da diversi anni con i signori __________, suoi vicini di casa (anche se non contigui), segnatamente in relazione al loro transito sulla sua strada privata, senza disporre di un diritto di passo o di precario; egli ha anche dichiarato che, a suo modo di vedere “nel contesto di questi abusi che si trascinano da 10 anni, l’ostinazione della signora __________ costituisce una maleducazione accresciuta”. Il querelato ha poi aggiunto che “se necessario produrrò e comproverò tutte le vicende pregresse che mi hanno portato a proferire questo termine”. A sostegno delle proprie affermazioni il querelato ha prodotto seduta stante uno scritto 27 dicembre 1995 indirizzato al Dipartimento delle Istituzioni e firmato dal signor __________. Questo scritto, come pure uno scambio di corrispondenza del 25 / 29 gennaio 1993 tra il querelato e __________ (pure prodotti seduta stante dal querelato) sono stati annessi al verbale di interrogatorio;
con lettera 3 febbraio 2003, il querelato ha prodotto un memoriale, con 22 (ventidue) documenti allegati, a valere quale prova della verità.
Senza decidere immediatamente e preliminarmente sull'ammissibilità e sull'acquisizione agli atti del suddetto memoriale, il magistrato inquirente ha interrogato nuovamente il querelato, chiedendo a quest'ultimo conferma del contenuto di quanto da lui prodotto.
Il Procuratore Generale ha fatto presente al querelato, la necessità – in caso di ammissione alla prova della verità – “di istruire le affermazioni” da lui “allegate ancorché documentalmente comprovate con particolare riferimento alla necessità di acquisire le deposizioni testimoniali secondo i criteri della procedura penale”, riservandosi di valutare “l’ammissibilità della prova della verità alla luce di quanto prodotto e delle conferme” avute durante quell’interrogatorio;
con decisione 21 febbraio 2003, il magistrato inquirente ha dichiarato di negare al querelato l’ammissione alla prova della verità, essendo, a suo dire, il termine di “cialtrone” qualificabile come ingiuria formale, priva di qualsiasi fondamento fattuale e quindi come tale non provabile; nella suddetta decisione il magistrato inquirente ha dichiarato inoltre di non avere alcuna obiezione ad acquisire agli atti la documentazione prodotta “ritenuto come la prova della verità” da lui negata “dovrebbe se del caso essere istruita mediante interrogatorio di tutte le parti indicate nel memoriale a sostegno delle affermazioni ivi riportate”;
con reclamo 5 marzo 2003, il querelato impugna la suddetta decisione del Procuratore Generale, rilevando che esistono tre distinti livelli di “fondamento fattuale” per le sue esternazioni e che il Procuratore Generale è “incorso in una svista manifesta nell’applicazione dei criteri di ammissione della prova della verità, negando a torto la loro sussistenza nel caso di specie”; in conclusione egli chiede che la decisione 21 febbraio 2003 del Procuratore Generale sia annullata e di essere “ammesso alla prova della verità, da lui già versata in atti”;
il magistrato inquirente con la decisione impugnata, pur dichiarando di non voler ammettere il querelato alla prova della verità, non ha formalmente estromesso dagli atti il memoriale e i 22 (ventidue) documenti ad esso allegati, che il querelato ha prodotto in data 3 febbraio 2003 quale prova della verità e che dall’elenco atti dell’INC. MP __________risulta acquisito agli atti quale AI __________; anzi, il magistrato inquirente, durante l’interrogatorio del 10 febbraio 2003, ha pure chiesto ed ottenuto a verbale dal querelato la conferma dei contenuti del suddetto memoriale. Del resto, già nell’interrogatorio del 27 gennaio 2003, il querelato aveva prodotto tre documenti a sua discolpa, che sono stati annessi al verbale di interrogatorio; documenti poi prodotti nuovamente con il memoriale 3 febbraio 2003 e non estromessi dall'incarto;
con il reclamo 5 marzo 2003, il querelato non chiede l’audizione di testimoni, quanto piuttosto di essere ammesso ad una prova da lui già versata in atti e non formalmente estromessa dalla decisione impugnata; il reclamo si avvera perciò privo di oggetto e quindi irricevibile;
se è pur vero che, nei reati contro l'onore, l'indiziato non è sempre ammesso ad apportare prove liberatorie e che la logica del sistema implica che non si cerchi la prova della verità, prima di aver deciso sull'ammissibilità di tale mezzo liberatorio (Corboz, SJ 1992 p. 655), va detto che non compete comunque a questo giudice esprimersi sulla forza probante di prove già assunte agli atti, quanto piuttosto, in primo luogo, al magistrato inquirente nell’ambito delle decisioni di merito di sua competenza ai sensi degli art. 184 cpv. 2 CPPT (non luogo a procedere) o degli art. 207 e 207a CPPT (decreto d’accusa) e, in secondo luogo, al giudice del merito, in caso di eventuale opposizione al decreto di accusa;
essendo la procedura di reclamo stata indotta dagli errati presupposti della decisione del magistrato inquirente, là dove non ha estromesso dagli atti la prova offerta dal querelato, ma ha anticipato valutazioni - che attengono alla decisione di merito - sulla forza probante della stessa, il reclamo viene evaso, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a e contrario), senza carico di tassa e spese e senza attribuzione di ripetibili;
visti i citati articoli di legge,
decide:
1. Il reclamo, in quanto privo di oggetto, è evaso ai sensi dei considerandi.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie né si attribuiscono ripetibili.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione a:
avv. __________ , per sé e per il querelato (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);
- PG __________ (con l’INC. MP __________di ritorno);
- __________
giudice ___________-