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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 30.06.2003 INC.2002.5411

30 juin 2003·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,381 mots·~7 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 2002.5411

Lugano 30 giugno 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

  Sedente per statuire sul reclamo presentato il 12/13 giugno 2003 da

__________, detenuto c/o PCT La Stampa, Cadro (Avv. __________)  

Contro

la decisione 26 maggio 2003 del Procuratore generale __________ che rifiuta i complementi istruttori proposti con istanza del 14 maggio 2003;  

viste le osservazioni al reclamo, presentate dal Procuratore generale (25/26 giugno);

visionato, per quanto necessario, l'inc. MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

-   __________ è stato arrestato il 31 gennaio 2002 (quando si trovava, in espiazione pena e regime di semilibertà, presso il carcere di __________ /ZH) con l'accusa di aver organizzato, con terzi, un importante traffico di stupefacenti tra il Sudamerica e l'Europa, nel corso del 2001 (oltre 200 Kg di cocaina, sequestrati ad Atene l'8 gennaio 2002: cfr. doc. _ inc. GIAR __________), nonché di aver riciclato la somma di USD 400'000.-consegnatagli da persone implicate nel traffico in questione, membri (secondo l'accusa) di un'organizzazione criminale (inc. GIAR __________, doc. _);

-   il carcere preventivo, cui è astretto __________, perdura tutt'ora a seguito di tre decisioni di proroga (inc. GIAR __________);

-   a seguito del deposito degli atti effettuato dal Procuratore generale (art. 196 cpv. 1 CPP), l'accusato ha richiesto l'assunzione, rispettivamente l'espletamento, di cinquantadue atti istruttori (cfr. istanza 14 maggio 2003);

-   con decisione datata 26 maggio 2003, il Procuratore generale ha respinto, in toto, le richieste in quanto "l'istanza di complementi istruttori difetta a tal punto del requisito della motivazione che neppure rende possibile verificare se alle singole prove richieste possa essere riconosciuto, cumulativamente, il requisito di novità, rilevanza e pertinenza alle successive conclusioni di mia (n.d.r. del Procuratore generale) competenza, requisiti indispensabili per un possibile loro accoglimento";

-   con il presente reclamo, la difesa ribalta sulla decisione impugnata l'obiezione di insufficiente motivazione ed afferma anche che sono stati violati anche il diritto di essere sentito, il divieto di formalismo eccessivo, la presunzione d'innocenza (con riferimento, prevalentemente a fatti e/o decisioni avvenuti in corso d'istruttoria); di seguito riprende le singole richieste così come formulate nell'istanza del 14 maggio 2003, aggiungendo ad ognuna un commento (in caratteri corsivi) a giustificazione della stessa o asserendo che la "domanda è pertinente ed ovvia" (per es. reclamo, p.18);

-   con osservazioni del 25 giugno 2003, il Procuratore generale contesta le generiche eccezioni di limitazione dei diritti della difesa e considera sintomatico che il reclamante censuri d'insufficiente motivazione la decisione impugnata; a giudizio del magistrato inquirente l'atteggiamento processuale del reclamante, che legittimamente si è avvalso della facoltà di non rispondere, non permette di sostenere ovvietà (sottointesa) delle richieste di complemento e imponeva ancor di più una, ancorché minima, motivazione delle stesse; da ultimo, le motivazioni contenute nel reclamo sono ritenute tardive e, comunque, relative a presunte violazioni formali, mai sollevate prima;

-   il reclamo è presentato da persona legittimata e tempestivo;

-   l'art. 196 CPP consente alle parti, una volta conclusa l'istruttoria a giudizio del Procuratore pubblico nella sua attività di magistrato inquirente, di formulare istanza di complemento di inchiesta, indicando i mezzi di prova da assumere (si veda anche REP 1997 n. 107; 1998 n. 122): la norma non fa che riprendere, e nei successivi capoversi meglio precisare, quanto disposto dall'art. 58 cpv. 3 CPP/1941 e poi dall’art. 157 CPP/1993 (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del CPP del 20 marzo 1991, pag. 163; Rapporto della Commissione speciale del Gran Consiglio del 22 luglio 1992, pag. 67), per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza in materia della Camera dei ricorsi penali e di questa istanza di reclamo, che sottopone l'ammissibilità delle prove così proposte a questo stadio del procedimento a tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: i complementi di prove devono essere motivati per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni del Procuratore pubblico, dopo la definitiva chiusura dell'istruttoria dibattimentale, e poi se ne sarà il caso - del giudice del merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione all'eventuale dibattimento, avute presenti le finalità dell'art. 189 CPP (corrispondente agli art. 147 CPP/1941 e 148 CPP/1993), inteso appunto tra altro ad assicurarne in tale sede la non interrotta assunzione (v. CRP 24 gennaio 1990 in re L.P., inc. 337/89; GIAR 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. 135.93.1, 21 agosto 1996 in re G.C., GIAR 512.96.1);

-   istanze e gravami (così come le decisioni) debbono essere convenientemente motivate (entro i termini, sia in fatto che in diritto, senza limitarsi a dichiarazioni di principio; CRP 76/93 in re V. Stiftung e altri) per consentire alle controparti e all'autorità di prendere adeguata posizione rispettivamente decisione (CRP 20 luglio 1994 in re D.T., inc. 249/94; GIAR 13 marzo 2001 in re C., inc. 436.2000.6);

-   la motivazione non può essere "sottointesa", o "ovvia"; in materia di richiesta di prove, durante l'inchiesta come in sede di complementi, la motivazione deve estendersi ai requisiti indicati più sopra; non è, per esempio, sufficiente indicare che il testimone, di cui si chiede l'audizione, dovrebbe essere a conoscenza di un fatto (GIAR 9 maggio 1994 in re R.A., inc. 336.94.1);

-   non occorrono molte parole per evidenziare la carenza assoluta di motivazione dell'istanza 14 maggio 2003 (non bastando la premessa di ritenere "indispensabile procedere all'acquisizione dei seguenti ulteriori accertamenti"; istanza 14 maggio 2003, p. 1), per cui è corretta la reiezione per così dire in ordine da parte del Procuratore generale;

-   né il reclamo si presta a miglior lettura, per quanto attiene all'ammissibilità delle prove richieste, non contenendo particolari cenni concreti sulla novità, rilevanza e pertinenza delle stesse e/o sulle ragioni per anticiparne l'assunzione in sede di istruzione formale (per esempio in caso di richiesta di un contraddittorio): non compete evidentemente (ed anche contro prudenza) a questo giudice interpretare le richieste in base alla loro pretesa ovvietà o alla valenza delle prove in sede dibattimentale;

-   a titolo puramente abbondanziale, e a conferma di quanto detto nel paragrafo precedente, si rileva come vi siano richieste incomprensibili, come quella di cui al no. 4 (p. 7 del reclamo): "l'incarto completo" relativo alle sorveglianze non si trova presso la DATEC che riceve l'ordine e la decisione di approvazione (o non approvazione) del GIAR, ordine, richiesta d'approvazione (e relativi allegati) si trovano nell'inc. MP (o almeno dovrebbero) e la decisione del GIAR anche, visto che viene notificata;

-   il diritto di essere sentito non ha nulla a che vedere con le questioni trattate nella presente decisione: è garantito dalla facoltà di presentare istanza (se poi l'interessato non lo concretizza motivando correttamente, è altro problema);

-   esigere una motivazione non è un formalismo eccessivo; permettere di presentare la motivazione di una istanza, dopo la scadenza dei termini per il suo inoltro, non si giustifica (se non per impedimenti oggettivi) e potrebbe aprire la strada a degli abusi di diritto (DTF 13 luglio 1995 in re B., inc. 2°.311/1994);

-   per quanto concerne la (pretesa) violazione della presunzione d'innocenza (principio che regola l'onere della prova [nella fase istruttoria] e/o l'apprezzamento della prova [in sede di giudizio]), mal si comprende l'invocazione nel caso in esame; quindi, da un lato non è questione che concerne direttamente complementi istruttori, dall'altro è proprio l'assenza di motivazione nell'istanza ad impedire una valutazione corretta, da parte dell'inquirente, dell'utilità delle prove richieste e, se del caso, la verifica di tale valutazione da parte di questo giudice;

-   in conclusione, la decisione del Procuratore generale del 26 maggio 2003, che respinge l'istanza di complementi istruttori per carenza (meglio assenza) di motivazione, è corretta e va protetta (altra questione, non oggetto di questo giudizio, è l'utilizzabilità di quanto agli atti, ed il suo apprezzamento, in sede di merito);

-   ricordato che la presente decisione è definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario), il reclamo si avvera conseguentemente e per più versi irricevibile: le connesse spese giudiziarie vanno a carico del reclamante soccombente;

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.    Il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2.    La tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese di fr. 20.-- sono a carico di __________.

3.    La presente decisione è definitiva.

4.    Intimazione:

-         Avv. __________, per sé e per il reclamante;

-         Procuratore generale __________ (con copia del reclamo).

                                                                                  giudice __________

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