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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.02.2007 INC.2002.5106

13 février 2007·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,658 mots·~18 min·4

Résumé

Reclamo contro il rifiuto del PP di dissequestro

Texte intégral

Incarto n. INC.2002.5106

Lugano 13 febbraio 2007

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 3 maggio 2006 da

__________  

Contro

la decisione 21 aprile 2006 del Procuratore generale Bruno Balestra che ha respinto l'istanza di dissequestro 16 maggio 2003;

preso atto delle osservazioni di __________ (15 maggio 2006) e del Procuratore generale (15 maggio 2006);

visto, per quanto necessario, l'inc. MP __________;

ritenuto

in fatto

A.

Per quanto concerne i fatti essenziali del procedimento, si può senz'altro far riferimento a precedente decisione di questo ufficio (12 ottobre 2005, GIAR 51.2002.4):

"A.

Nell'ambito del procedimento penale inerente la concessione illecita di permessi di soggiorno in __________ (inchiesta __________) è emerso che __________, unitamente all'ex funzionario della __________, avrebbe fatto ottenere ad __________, cittadina __________, contro pagamento di fr. 254'000.-- circa, un permesso di lavoro fittizio e, di conseguenza, un permesso di soggiorno. In particolare, detto importo è stato versato su di un conto, appositamente aperto da __________ presso il __________, da __________, amministratore del patrimonio di __________ in __________, per conto di __________.

Da qui l'arresto il 30 gennaio 2002 di __________ con contestuale promozione dell'accusa per titolo di corruzione attiva, complicità in corruzione passiva, truffa e falsità in documenti e, tra l'altro, il sequestro presso la sua abitazione di fr. 47'000.-- il 30 gennaio 2002 e di fr. 70'000.-- il 28 febbraio 2002.

Il 9 agosto 2005 il PG ha esteso l'accusa nei confronti di __________ anche al reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (AI 128).

B.

Relativamente al procedimento di cui all'inc. __________, per quanto qui di interesse, giova rilevare quanto segue.

     - In relazione ai medesimi fatti il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti per titolo di corruzione attiva (art. 288 vCP) anche nei confronti di __________ e __________, persona che, come detto sopra, ha effettuato i versamenti per conto di __________ a favore del conto presso il __________ nella titolarità di __________.

     - In data 8 aprile 2002 il magistrato inquirente aveva proceduto al dissequestro di           parte della somma sequestrata presso l'abitazione di __________ e meglio di fr.    32'4000.-- (AI 62).

  -           Con decisione 8 agosto 2002 l'allora GIAR Luca Marazzi ha accolto il reclamo     presentato da __________ contro il dissequestro, rilevando sostanzialmente che "in             mancanza di chiari indizi in senso contrario, questo giudice ritiene più verosimile che       l'importo di fr. 70'000.-- sequestrato a casa di __________ in data 28 febbraio        2002 rappresenti un attivo ricostituito grazie a beni provento di reato. L'intero importo         soggiace dunque a sequestro confiscatorio (o restitutorio) e non, come ammesso dal        magistrato inquirente, a mero sequestro risarcitorio": in tale decisione veniva pure            rilevato che gli attivi pervenuti sul conto presso il __________ nella titolarità di __________            erano beni di illecita provenienza che davano origine ad un obbligo confiscatorio con           restituzione diretta ad __________ in applicazione dell'art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase        CP, se parte lesa, oppure con attribuzione allo Stato, in applicazione dell'art. 59 cfr. 1 prima frase CP se la macchinazione messa in atto da __________ e __________ le era nota ed era d'accordo a parteciparvi (inc. GIAR 51.2002.2; AI 75).

  -           Con sentenza 6 settembre 2002 la CRP ha respinto il reclamo presentato da __________ contro la suddetta decisione del GIAR (inc. CRP 60.2002.00250; AI 81).

  -           In data 20 febbraio 2003 il PG ha decretato il non luogo a procedere - decisione cresciuta in giudicato - nei confronti di __________, argomentando non "può essere ritenuto a carico di __________ un dolo eventuale, che pure deve portare su tutti gli elementi oggettivi del reato" (non essendovi prove che la stessa fosse a conoscenza dell'intervento di __________ per l'ottenimento del permesso, del fatto che il conto sul quale per il tramite di __________ ha versato l'importo complessivo di circa fr. 254'000.-- fosse intestato a __________ ed inoltre essendosi accertato che le firme a suo nome sui documenti relativi alla pratica di ottenimenti del permesso erano state apposte da __________; cfr. NLP __________).

  -           Il 16 maggio 2003 __________ e __________ hanno presentato congiuntamente per il tramite dei rispettivi patrocinatori istanza di dissequestro con richiesta di restituzione dell'importo a suo tempo sequestrato presso il domicilio dell'accusato, rilevando di avere raggiunto un accordo nel senso che fr. 47'000.-- (sequestrati il 28.2.2002) fossero restituiti ad __________ unitamente alla somma di fr. 23'000.-- (sequestrata il 30.01.2002) ed i rimanenti fr. 47'000.-fossero invece restituiti a __________; nell'istanza viene pure precisato "qualora questa ripartizione dovesse essere così effettuata la parte lesa si riterrà tacitata in ogni sua pretesa civile e si disinteresserà del procedimento penale" (AI 98).

  -           La suddetta istanza è stata respinta dal PG il 30 giugno 2003, in quanto prematura dovendosi ancora procedere all'assunzione di nuove prove, atte a chiarire il ruolo di ciascuna delle parti (AI 101).

  -           Il 3 settembre 2004 il PG ha decretato il non luogo a procedere anche nei confronti di __________ per il reato di corruzione attiva, per insufficienza di prove, in particolare in relazione al requisito soggettivo (NLP __________).

B.

__________ aveva già inoltrato reclamo contro la decisione 9 agosto 2005 con la quale il Procuratore pubblico aveva respinto l'istanza volta ad ottenere la restituzione della somma di fr. 70'000.-- con riferimento all'accordo intercorso con __________ nel maggio 2003 (cfr. inc. GIAR 51.2002.4).

Con decisione 12 ottobre 2005, questo ufficio, ha parzialmente accolto il reclamo, e meglio, ha annullato la decisione 9 agosto 2005 e rinviato l'incarto al Procuratore generale con l'invito ad emanare indilatamente nuova decisione debitamente motivata.

C.

Con decisione 29 novembre 2005 il Procuratore generale ha nuovamente deciso il diniego della richiesta di restituzione dell'importo di fr. 70'000.-- avanzata da __________. Anche contro tale decisione __________ ha presentato reclamo, reclamo che è stato parzialmente accolto da questo giudice con sentenza 7 febbraio 2006 (inc. GIAR 51.2002.5), e meglio:

"       

In conclusione, la decisione 29 novembre 2005 del PG è annullata per carenza di motivazione

Compito di questo giudice (quale autorità di reclamo), lo si ribadisce, è quello di verificare la conformità delle decisioni alla legge (per analogia: CRP 23 maggio 2001 in re R.), e non quello di emanare decisioni in luogo e vece del magistrato inquirente (con le eccezioni previste dal CPP); di conseguenza l’annullamento della decisione impugnata per carenza di motivazione non ha necessariamente quale conseguenza l’emanazione di una decisione sostitutiva da parte del GIAR, ma unicamente il ritorno dell’incarto al Procuratore pubblico con invito a provvedere indilatamente all’emanazione di una decisione debitamente motivata di rifiuto del dissequestro o, se del caso, al dissequestro (cfr. per analogia: REP 1994 p. 463).”

D.

Con decisione 21 aprile 2006 il Procuratore generale ha emanato un’ulteriore decisione di rifiuto di restituzione della somma di fr. 70'000.--, decisione tempestivamente impugnata il 3 maggio 2006 da __________, la quale si è sostanzialmente riconfermata nei precedenti gravami, chiedendo pure il riconoscimento di parte lesa e parte civile nel procedimento a carico di __________, nonchè l'invio di eventuali decisioni di condanna emanate nei confronti di quest'ultimo. Dopo aver evidenziato di aver presentato proposta di atto d'accusa ed istanza di promozione dell'accusa contro il decreto di abbandono emanato dal Procuratore generale nei confronti di __________ per titolo di truffa, rispettivamente contro il decreto di non luogo a procedere per titolo di appropriazione indebita, la reclamante censura la carenza di motivazione della decisione impugnata. In particolare, il Procuratore generale non avrebbe spiegato il motivo per il quale egli reputa che gli averi sequestrati siano destinati a determinare o a ricompensare l'autore e neppure perché egli non restituisca l'importo in questione, pur riconoscendo essere di proprietà della reclamante, né sarebbe dato sapere il destino di tale importo. Ritenuto il consenso di __________ alla restituzione e la convenzione conclusa da quest'ultimo con la reclamante nel maggio 2003, il rifiuto di restituzione da parte del magistrato inquirente risulterebbe incomprensibile e comunque non porterebbe ad una modifica del risultato, ma soltanto ad una dilatazione di tempo e di spese di patrocinio per la reclamante: infatti, anche nel caso in cui __________ dovesse essere condannato ad un risarcimento compensatorio, i beni di __________ rimarrebbero comunque di proprietà di terzi, non potrebbero essere confiscati, e l'avvio di una procedura esecutiva permetterebbe comunque alla reclamante di (ri)ottenere l'importo, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP (ora art. 70 cifra 1 cpv. 2 CP).

E.

In sede di osservazioni __________ si è rimesso al giudizio di questo giudice, mentre il Procuratore generale si è riconfermato nella decisione impugnata.

Delle relative allegazioni, si dirà, per quanto necessario ed al fine di evitare inutili ripetizioni, nei considerandi in diritto.

F.

Con decisioni 14 agosto 2006 la CRP ha respinto sia la proposta di atto d'accusa presentata da __________ contro la decisione 21 aprile 2006 con la quale il Procuratore generale decretato l'abbandono nei confronti di __________ per titolo di truffa, sia l'istanza di promozione dell'accusa presentata da __________ contro il decreto di non luogo a procedere 21 aprile 2006 emanato dal Procuratore generale nei confronti di __________ per titolo di appropriazione indebita (Inc. CRP 60.2006.153 e 155).

E considerato,

in diritto

1.

La legittimazione di ____________________ è data (destinataria della decisione impugnata; cfr. anche sentenze GIAR 7.8.2002, inc. cit., consid. 3d e GIAR 12.10.2005, inc. 51.2002.4, consid. 1 e 702.2006, inc. 51.2002.5).

Il reclamo tempestivo è quindi ricevibile in ordine.

2.

In data 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il nuovo CP. Le norme sulla confisca, sono rimaste le medesime, essendo unicamente cambiata la numerazione degli articoli (ora art. 69-73).

Valgono quindi ancora le seguenti considerazioni:

             "

             l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid RPS]).

             Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia propri che impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto. 4.3.2, p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Completamente rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se – pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS – i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, RPS, pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, RPS, pto. 4.4.1, p. 339). Infine, la misura può essere ordinata non solo nei confronti dell’autore, bensì anche di terzi che abbiano beneficiato dei proventi del reato, a meno che non trovino applicazione le eccezioni contemplate all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS (art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase CPS; v. Schmid, RPS, pto. 4.3.3, p. 336 ss.). Per non vanificare la portata delle norme sulla confisca, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro dei beni che vi soggiacciono a titolo probatorio, confiscatorio (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS, pto. 6.3, p. 362) oppure risarcitorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid. 3.d.aa p. 107). Come la confisca, pure il sequestro può ovviamente essere ordinato anche nei confronti di un terzo".

3.

Per principio, sequestro (e dissequestro) “di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo come mezzi di prova oppure che possono essere confiscati o devoluti allo Stato” (art. 161 cpv. 1 CPP) seguono il destino dell’azione penale, tant’è che tale misura decade automaticamente in assenza di una decisione dell’autorità competente, quando questa statuisce sull’abbandono del procedimento o emana la sentenza definitiva (art. 165 cpv. 1 CPP). Ogni eccezione a questa regola esige una soluzione particolare: così, all’art. 350 CPP è regolato il caso del mantenimento del sequestro oltre la pendenza dell’azione penale (v. in merito decisione 14 luglio 1998 in re B.P., inc. GIAR 286.98.2 consid. 2), mentre all’art. 165 cpv. 2 e 3 sono descritte le condizioni alle quali è possibile procedere ad un dissequestro prima del giudizio di merito (oltre al caso, scontato, in cui siano venuti meno nel frattempo i presupposti del sequestro).

In vista della revisione totale del CPP, il Messaggio 11 marzo 1987 prevedeva che gli oggetti e i valori sottratti con il reato “sono restituiti all’avente diritto quando la sentenza é cresciuta in giudicato. Gli stessi possono essere restituiti prima con il consenso del procuratore e dell’indiziato” (loc. cit., art. 124 cpv. 2 Prog., p. 148). Il medesimo progetto di legge prevedeva che “se il diritto alla restituzione é contestato o dubbio l’autorità competente ordina il deposito” e può rinviare “il richiedente al competente giudice civile” (ibid.; v. in merito decisione 22 gennaio 1999 in re J.J.M., inc. GIAR 1047.98.2, in: Rep. 132 [1999], n. 131 consid. 3 p. 359). A rendere poco chiaro il pensiero del legislatore, interveniva tuttavia la nota 3 (Messaggio, loc. cit.), secondo la quale la restituzione anticipata avrebbe dovuto essere possibile, diversamente da quanto previsto nell’avanprogetto Schultz, “quando il diritto della parte lesa sia manifesto” - eventualità, invece, che non trova riscontro nel testo della norma commentata.

Nell’ambito dell’esame di detta norma, la competente Commissione speciale del Gran Consiglio, nel suo Rapporto dell’8 novembre 1994 (p. 58) relativo all'art. 165 CPP, ha deciso “l’inserimento di un nuovo terzo capoverso per evitare un pregiudizio eccessivo alla parte lesa con la rigorosa applicazione del cpv. 2 che richiede, per la restituzione all’avente diritto degli oggetti e dei valori sottratti con il reato, una sentenza cresciuta in giudicato o il consenso del Procuratore Pubblico e dell’accusato. Si prescrive pertanto che se ‘il diritto della parte lesa é manifesto, gli oggetti e i valori sottratti con reato possono essere restituiti a quest'ultima prima della crescita in giudicato della sentenza, anche senza il consenso dell’accusato’”. Questa norma, nuova rispetto al previgente CPP (art. 224 cpv. 2 CPP/1941), rappresenta dunque un’eccezione al principio in virtù del quale una restituzione anticipata alla parte lesa è possibile solo a seguito di convergente accordo tra le parti. Essa sembra derivare principalmente dalla necessità di superare i problemi connessi con la latitanza dell'accusato, e quindi la difficoltà concreta di ottenerne il consenso (in questo senso CRP 333/1991, si veda GIAR 863.93.3 del 21 marzo 1996 p. 4 e 5; come qui la già citata decisione in: Rep. 132 [1999], n. 131 consid. 3 p. 359).

Presupposto del dissequestro senza il consenso dell’accusato é che il diritto della parte lesa sia “manifesto” (v. Messaggio, loc. cit., nota 3). Con tale termine occorre intendere che il diritto della parte lesa appaia chiaro e liquido, senza contestazioni tali da poterne porre in dubbio l’esistenza. Trattandosi di giudizio di verosimiglianza occorre porre attenzione di volta in volta alla specificità del caso ed al cospetto di dubbio si deve optare per il mantenimento dello status quo al fine di non anticipare un giudizio di merito (che potrebbe smentire la decisione incidentale) rispettivamente per non vanificare il giudizio di merito stesso (così, verbatim, in decisione 29 luglio 1999 in re D.C., inc. GIAR 457.99.1, consid. 2.2 p. 5-6; v. anche decisione 21 aprile 1997 in re S.C., GIAR 207.97.1, e la citata Rep. 132 [1999], n. 131 consid. 3 p. 360).

4.

Nella decisione impugnata il Procuratore generale ha precisato che i valori patrimoniali rivendicati non rappresentano il prodotto di reati commessi ai danni di __________: in particolare, in considerazione delle decisioni di abbandono rispettivamente di non luogo a procedere e ritenuto che per gli importi sequestrati di cui è chiesta la restituzione vi sarebbe il sospetto di essere soggetti a confisca ex art. 59 CP (ora art. 70 CP), quale prodotto destinato a ricompensare o determinare l'autore dei reati di corruzione attiva e falsità in documenti, in difetto di legittimazione ha respinto la richiesta di dissequestro.

Preliminarmente occorre ricordare che è da considerarsi parte lesa con possibilità di costituirsi parte civile il titolare del bene giuridico che la norma sostanziale concretamente applicabile intende tutelare: dottrina e giurisprudenza hanno più volte ribadito che può costituirsi parte civile unicamente la persona fisica o giuridica attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico (DTF 120 Ia 220; Rusca/Verda/Salmina, Commento del CPP. ad art. 69 n. 1 con rinvii; Schmid, Kommentar Einziehung, organiziertes Verbrechen und Gelwäscherei, n. 50 ad art. 59 CP; G. Piquerez, Procedure penale suisse, ed. 2000, ad 1309 e ss.).

Nel caso in esame, il procedimento nei confronti di __________ rimane aperto unicamente per i reati di corruzione attiva e complicità in corruzione passiva, falsità in documenti e conseguimento di una falsa attestazione, per le altre ipotesi di reato, cioè truffa ed appropriazione indebita, come evidenziato sopra, il Procuratore generale ha emanato decreto di abbandono, rispettivamente di non luogo a procedere, decisioni confermate dalla CRP con sentenze 14 agosto 2006. Nelle suddette decisioni la Camera dei ricorsi penali ha evidenziato, per quanto riguarda il reato di truffa, che "La qui proponente, persona facoltosa, avrebbe potuto e dovuto (…) chiedere delucidazioni in merito alla portata del suo permesso e accertarsi quale fosse l'effettivo destino dei soldi versati, chiedendo ad esempio il rilascio della notifica di tassazione, ciò che era ragionevolmente esigibile da parte sua. Non avendo __________ osservato questa misura fondamentale di prudenza, nel caso di specie viene esclusa l'astuzia da parte di __________ ", e relativamente a quello di appropriazione indebita "non si può ritenere che __________ abbia impiegato illecitamente il denaro versato da __________ per il tramite di __________ utilizzandolo contrariamente alle istruzioni ricevute (…) e tantomeno che egli abbia agito intenzionalmente ed in un progetto di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 138 CP (…), in considerazione del fatto che le deposizioni rese dalle parti divergono a tal punto che non è possibile stabilire quale sia stato l'effettivo accordo inerente al destino dei soldi e dell'atteggiamento di noncuranza assunto sia da __________ sia da __________ sulla destinazione della somma versata" (cfr. sentenze di cui agli inc. CRP cit.).

Ne discende che gli importi di cui viene chiesto il dissequestro non possono essere ritenuti il provento di reati commessi (truffa ed appropriazione indebita) ai danni della reclamante: sembrerebbe, semmai, come indicato nella decisione impugnata, trattarsi di importi che potrebbero essere oggetto di confisca ai sensi dell'art. 59 cpv. 1 vCP/70 cpv. 1 CP quale prodotto del reato di corruzione attiva (ex art. 288 vvCP), rispettivamente in quanto destinati a ricompensare l'autore di detto reato, ed in questo senso sugli stessi la reclamante non potrebbe vantare alcuna pretesa. In sostanza, il sequestro dipende direttamente ed in modo causale dal reato di corruzione attiva - __________ avrebbe infatti procurato e consegnato denaro a __________, allora capo ufficio della __________ affinché violasse i propri doveri nell'ambito della procedura di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno di __________ - e soltanto indirettamente da quelli di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e falsità in documenti - __________ è infatti accusato di avere attestato nelle richieste formali di permesso di soggiorno a favore della qui reclamante contrariamente al vero l'impiego di quest'ultima quale ricercatrice storica presso la __________, di cui era amministratore, rendendo così possibile il rilascio dei relativi permessi.

In concreto, come peraltro evidenziato dal Procuratore generale in sede di osservazioni, non si tratta pertanto della possibilità di ristabilire i diritti della reclamante, in quanto la stessa non può "ipso iure" vantare una pretesa diretta sul denaro sequestrato.

Da un lato, va infatti evidenziato quanto ritenuto dalla CRP sull'aspetto soggettivo di __________ (cfr. supra), nonché va considerata la particolare situazione di incertezza probatoria, quo agli accordi sulla destinazione del denaro consegnato da parte della reclamante a __________, circostanza che non ha reso indebito (penalmente) il trasferimento di fondi in quanto tale [ciò che ha condotto per i reati ipotizzati in tale ambito all'emanazione di un decreto di abbandono per il reato di truffa, rispettivamente di non luogo a procedere per quello di appropriazione indebita (decisioni confermate dalla CRP)]. Né del resto, la reclamante ha corroborato le proprie asserzioni secondo cui ella avrebbe subito un pregiudizio per rapporto alle ipotesi di reato ancora aperte nei confronti di __________ [basti qui rilevare che grazie all'agire di __________ la stessa ha ottenuto un permesso di lavoro fittizio e di conseguenza un permesso di soggiorno, cui non aveva diritto, essendo perfettamente al corrente della situazione indebita di lavoro di cui ha beneficiato per anni (cfr. verb. 15.01.2002)].

Alla luce di quanto precede, non è quindi possibile sostenere che __________ possa essere considerata parte lesa con riferimento alle ipotesi di reato tuttora aperte nei confronti di __________, né, conseguentemente, l'esistenza di un suo diritto alla restituzione manifesto. L'esistenza dell'accordo del maggio 2003 tra __________ ed __________ non permette di sovvertire siffatta conclusione. Stando così le cose, allo stadio attuale dell'inchiesta - che dovrebbe ormai essere in fase conclusiva (desta qualche perplessità che le decisioni di merito nei confronti delle persone coinvolte non siano state emanate contestualmente, ma in momenti diversi) - la richiesta di dissequestro non può essere accolta, apparendo opportuno optare per il mantenimento dello status quo al fine di non anticipare un giudizio di merito (che potrebbe smentire la decisione incidentale) rispettivamente per non vanificare il giudizio di merito stesso (cfr. consid. 3 in fondo).

In virtù di quanto precede il reclamo deve essere respinto con la presente decisione impugnabile alla CRP. Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 59ss. vCP, 70ss nCP 138, 146, 251, 253 CP e 288vv CP, 6, 161 CPP, 29 CF;

decide

1.      Il reclamo 3/5 maggio 2006 è respinto.

2.      La tassa di giustizia di fr. 400.-- e le spese di fr. 120.-- sono a carico di __________.

3.      Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

                                                                                  giudice Ursula Züblin

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