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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.02.2006 INC.2002.5105

7 février 2006·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,985 mots·~15 min·2

Résumé

Istanza di dissequestro

Texte intégral

Incarto n. INC.2002.5105

Lugano 7 febbraio 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 7 dicembre 2005 da

__________  

Contro

la decisione 29 novembre 2005 del Procuratore generale Bruno Balestra che ha respinto l'istanza di dissequestro 12 maggio 2005;

preso atto delle osservazioni di __________ (13 dicembre 2005) e del Procuratore generale (20 dicembre 2005);

visto, per quanto necessario, l'inc. MP __________;

ritenuto

in fatto

A.

Per quanto concerne i fatti essenziali del procedimento, si può senz'altro far riferimento a precedente sentenza (12 ottobre 2005, GIAR 51.2002.4):

"A.

Nell'ambito del procedimento penale inerente la concessione illecita di permessi di soggiorno in Ticino (inchiesta __________) è emerso che __________, unitamente all'ex funzionario della __________, avrebbe fatto ottenere ad __________, cittadina germanica, contro pagamento di fr. 254'000.-- circa, un permesso di lavoro fittizio e, di conseguenza, un permesso di soggiorno. In particolare, detto importo è stato versato su di un conto, appositamente aperto da __________ presso il __________, da __________, amministratore del patrimonio di __________ in Svizzera, per conto di __________.

Da qui l'arresto il 30 gennaio 2002 di __________ con contestuale promozione dell'accusa per titolo di corruzione attiva, complicità in corruzione passiva, truffa e falsità in documenti e, tra l'altro, il sequestro presso la sua abitazione di fr. 47'000.-- il 30 gennaio 2002 e di fr. 70'000.-- il 28 febbraio 2002.

Il 9 agosto 2005 il PG ha esteso l'accusa nei confronti di __________ anche al reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (AI 128).

B.

Relativamente al procedimento di cui all'inc. __________, per quanto qui di interesse, giova rilevare quanto segue.

     - In relazione ai medesimi fatti il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti per titolo di corruzione attiva (art. 288 vCP) anche nei confronti di __________ e __________, persona che, come detto sopra, ha effettuato i versamenti per conto di __________ a favore del conto presso il __________ nella titolarità di __________.

     - In data 8 aprile 2002 il magistrato inquirente aveva proceduto al dissequestro di           parte della somma sequestrata presso l'abitazione di __________ e meglio di fr.    32'4000.-- (AI 62).

  -           Con decisione 8 agosto 2002 l'allora GIAR Luca Marazzi ha accolto il reclamo     presentato da __________ contro il dissequestro, rilevando sostanzialmente che "in             mancanza di chiari indizi in senso contrario, questo giudice ritiene più verosimile che       l'importo di fr. 70'000.-- sequestrato a casa di __________ in data 28 febbraio        2002 rappresenti un attivo ricostituito grazie a beni provento di reato. L'intero importo         soggiace dunque a sequestro confiscatorio (o restitutorio) e non, come ammesso dal        magistrato inquirente, a mero sequestro risarcitorio": in tale decisione veniva pure            rilevato che gli attivi pervenuti sul conto presso il __________ nella titolarità di __________            erano beni di illecita provenienza che davano origine ad un obbligo confiscatorio con           restituzione diretta ad __________ in applicazione dell'art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase        CP, se parte lesa, oppure con attribuzione allo Stato, in applicazione dell'art. 59 cfr. 1 prima frase CP se la macchinazione messa in atto da __________ e __________ le era nota ed era d'accordo a parteciparvi (inc. GIAR 51.2002.2; AI 75).

  -           Con sentenza 6 settembre 2002 la CRP ha respinto il reclamo presentato da Fabio _____ contro la suddetta decisione del GIAR (inc. CRP 60.2002.00250; AI 81).

  -           In data 20 febbraio 2003 il PG ha decretato il non luogo a procedere - decisione cresciuta in giudicato - nei confronti di __________, argomentando non "può essere ritenuto a carico di __________ un dolo eventuale, che pure deve portare su tutti gli elementi oggettivi del reato" (non essendovi prove che la stessa fosse a conoscenza dell'intervento di __________ per l'ottenimento del permesso, del fatto che il conto sul quale per il tramite di __________ ha versato l'importo complessivo di circa fr. 254'000.-- fosse intestato a __________ ed inoltre essendosi accertato che le firme a suo nome sui documenti relativi alla pratica di ottenimenti del permesso erano state apposte da __________; cfr. NLP __________).

  -           Il 16 maggio 2003 __________ e __________ hanno presentato congiuntamente per il tramite dei rispettivi patrocinatori istanza di dissequestro con richiesta di restituzione dell'importo a suo tempo sequestrato presso il domicilio dell'accusato, rilevando di avere raggiunto un accordo nel senso che fr. 47'000.-- (sequestrati il 28.2.2002) fossero restituiti ad __________ unitamente alla somma di fr. 23'000.-- (sequestrata il 30.01.2002) ed i rimanenti fr. 47'000.-fossero invece restituiti a __________; nell'istanza viene pure precisato "qualora questa ripartizione dovesse essere così effettuata la parte lesa si riterrà tacitata in ogni sua pretesa civile e si disinteresserà del procedimento penale" (AI 98).

  -           La suddetta istanza è stata respinta dal PG il 30 giugno 2003, in quanto prematura dovendosi ancora procedere all'assunzione di nuove prove, atte a chiarire il ruolo di ciascuna delle parti (AI 101).

  -           Il 3 settembre 2004 il PG ha decretato il non luogo a procedere anche nei confronti di __________ per il reato di corruzione attiva, per insufficienza di prove, in particolare in relazione al requisito soggettivo (NLP __________).

B.

__________ aveva già inoltrato reclamo contro la decisione 9 agosto 2005 con la quale il Procuratore pubblico aveva respinto l'istanza volta ad ottenere la restituzione della somma di fr. 70'000.-- con riferimento all'accordo intercorso con __________ nel maggio 2003 (cfr. inc. GIAR 51.2002.4).

Con decisione 12 ottobre 2005, questo ufficio, ha parzialmente accolto il reclamo, e meglio, ha annullato la decisione 9 agosto 2005 e rinviato l'incarto al Procuratore generale con l'invito ad emanare indilatamente nuova decisione debitamente motivata.

C.

Con decisione 29 novembre 2005 il Procuratore generale ha nuovamente deciso il diniego della richiesta di restituzione dell'importo di fr. 70'000.-- avanzata da __________. Delle relative argomentazioni si dirà nei considerandi in diritto.

D.

Avverso tale decisione è tempestivamente insorta __________, riconfermandosi nella propria richiesta di dissequestro dell'importo di fr. 70'000.--. Riassunti i fatti, la reclamante evidenzia che "restano ancora incomprensibili i motivi" per i quali i fondi non le vengano restituiti.

Ciò per più motivi. In primo luogo, per stessa ammissione del magistrato inquirente, il denaro di cui viene chiesta la restituzione proviene da versamenti effettuati dalla reclamante, versamenti in connessione diretta con i reati imputati a __________ e che costituiscono il provento o il guadagno di tali reati, come peraltro già constatato dal GIAR e dalla CRP (sentenze 8.4.2002 e 6.9.2002). In secondo luogo, l'emissione di due decreti di non luogo a procedere nei confronti di __________ e della reclamante stessa portano alla conclusione che il denaro posto sotto sequestro sia il provento di una truffa o eventualmente di un'appropriazione indebita commesse ai danni della reclamante. In siffatte circostanze sarebbero quindi dati i presupposti dell'art. 59 cpv. 1 CP, essendo il diritto della reclamante, parte lesa, manifesto. Inoltre, a torto, nella decisione impugnata il Procuratore generale, sosterrebbe la necessità di una transazione giudiziaria, trascurando il fatto che fra __________ e __________ è intervenuto un accordo in merito, ed omettendo pure di spiegare quale sarebbe il destino delle somme in questione in caso di proscioglimento di __________ dai reati di truffa ed eventualmente di appropriazione indebita.

E.

In sede di osservazioni il Procuratore generale,"ritenuto il contenuto del reclamo inoltrato, che non solleva nuove eccezioni per rapporto a quelle già contenute nel precedente di data 22.8.2005, non ritengo di formulare ulteriori osservazioni in merito e rinvio integralmente alla decisione impugnata, ampiamente motivata"; mentre __________ si è rimesso al giudizio di questo giudice, rilevando nel contempo il proprio accordo a restituire la somma di fr. 70'000.-- ad __________.

E considerato,

in diritto

1.

La legittimazione di __________ è data (destinataria della decisione impugnata; cfr. anche sentenze GIAR 7.8.2002, inc. cit., consid. 3d e GIAR 12.10.2005, inc. 51.2002.4, consid. 1).

Il reclamo tempestivo è quindi ricevibile in ordine.

2.

In concreto, anche aderendo alla tesi del Procuratore generale secondo cui il reclamo in esame non proporrebbe nuove eccezioni rispetto a quello del 22 agosto 2005, da un esame della decisione impugnata risulta che essa nulla aggiunge a quella precedente del 9 agosto 2005 - con la quale il Procuratore generale, ricordato che la principale ipotesi di reato nei confronti di __________ è quella di corruzione attiva, ha ritenuto che una decisione di dissequestro non potrebbe prescindere da una decisione di merito relativamente al presunto reato di truffa ai danni di __________, in quanto il diritto della parte lesa alla restituzione o agli assegnamenti concerne unicamente valori patrimoniali costituenti il prodotto di reati commessi nei suoi confronti, in concreto unicamente quello di truffa (ma non quello di corruzione attiva di cui all'art. 288 vCP).

Il Procuratore generale nella decisione 29 novembre 2005, qui impugnata, ha infatti concluso che:

"Una decisione di dissequestro in favore dell'istante a questo stadio non può avvenire perché:

-    la misura cautelare è fondata giuridicamente;

-    la richiesta di dissequestro, avanzata dalla presunta parte lesa prima dell'emanazione di una decisione di merito, non ha il consenso del Procuratore pubblico;

-    il diritto dell'istante non può ritenersi manifesto, e ciò non tanto per rapporto alla proprietà dei beni confiscati, quanto per rapporto alla sua qualifica di parte lesa che (…) non può prescindere da una decisione di merito relativamente ai reati ipotizzati in suo danno.

Considerato tutto quanto esposto, a questo stadio del procedimento, viste le ipotesi addebitate a __________ a mente dello scrivente Magistrato, le decisioni di merito e sul reato e sull'eventuale confisca ai fini di restituzione alla parte lesa, per coerenza ed opportunità vanno dunque prese unitamente a conclusione dell'istruzione penale.

Va pur detto che la decisione impugnata si limita al mancato riconoscimento della restituzione anticipata ex art. 165 cpv. 5 CPP e non pregiudica i pretesi diritti della parte lesa, che l'istante potrà far valere pure nell'ambito di un'eventuale contestazione della relativa decisione di merito".

In sostanza, nella decisione impugnata, ancora una volta, il magistrato inquirente non spiega perché la qualificazione dei reati imputati a __________ possa influire sulla qualifica di parte lesa di __________, non indica altri motivi per i quali essa non possa essere considerata parte lesa , né tantomeno affronta la questione relativa alla destinazione del denaro sequestrato in caso di proscioglimento di __________, ciò seppure proprio il mancato esame di tali questioni abbia condotto (già) all'annullamento della decisione 9 agosto 2005 per carente e contraddittoria motivazione.

In siffatte circostanze questo giudice non può che ribadire le considerazioni già espresse nella precedente decisione del 12 ottobre 2005 e cioè:

             "

              5.

              In concreto, la motivazione del diniego del PG appare quantomeno contraddittoria ed in questo senso insufficiente o comunque carente.

              Preliminarmente occorre ricordare che sia questo ufficio nella decisione 8 agosto 2002 (consid. 3c e d; inc. GIAR 51.2002.2) sia la CRP in quella del 6 settembre 2002 (consid. 2.2; inc. CRP 60.2002.00250), avevano ritenuto che l'importo di fr. 254'000.-- circa versato da __________ per conto di __________ ed accreditato sul conto intestato a __________ presso il __________ di __________ rappresenta comunque valori patrimoniali di illecita provenienza e quindi confiscabili ex art. 59 cifra 1 cpv. 1 prima frase CP se __________ sapeva delle macchinazioni, o con restituzione diretta a quest'ultima ex art. 59 cifra 1 cpv. 1 ultima frase CP se parte lesa.

              Dagli atti risulta che nel corso del maggio 2003 __________ e __________ per il tramite dei rispettivi legali hanno sottoscritto un accordo sulle conseguenze risarcitorie - con la firma della convenzione 9 maggio 2003 e della congiunta istanza di dissequestro con __________, __________ ha concretamente riconosciuto la legittimità del proprio obbligo di risarcimento nei confronti di __________, dando il proprio accordo alla restituzione di parte della somma a suo tempo sequestrata presso il proprio domicilio (indipendentemente da ogni questione penale, cfr. scritto avv. __________ del 22.5.2003, AI 99) -, rispettivamente che il procedimento nei confronti di __________ per il reato di corruzione attiva (art. 288 vCP) si è concluso con un decreto di non luogo a procedere, non potendosi ritenere a suo carico un dolo eventuale. Anche il procedimento nei confronti di __________ si è concluso con un decreto di non luogo a procedere per insufficienza di prove, in particolare con riferimento al requisito soggettivo.

              In sostanza l'inchiesta, da ritenersi in fase conclusiva (cfr. osservazioni 5.9.2005 del PG), ha permesso di accertare che __________, per il tramite di __________, ha versato un importo complessivo di fr. 254'900.-- su un conto appositamente aperto da __________ presso il __________ di __________, tale denaro è stato utilizzato da __________, in minima parte per la copertura delle spese amministrative, nonché per le imposte alla fonte ed i contributi AVS ed in maniera preponderante per la riattazione di rustici; fr. 5'000.-- sono invece stati consegnati a __________ (cfr. NLP __________ del 20.02.2003). Per quanto concerne __________ dalla decisione di non luogo a procedere 20 febbraio 2003 risulta che, visto il rapporto di fiducia instauratosi con __________, amministratore del suo patrimonio in Svizzera, la stessa non si è mai interessata dell'iter formale ed amministrativo della pratica relativa all'ottenimento di un permesso di dimora (e di lavoro) in Svizzera, limitandosi a recepire quanto le riferiva quest'ultimo (anch'egli prosciolto dal reato di cui all'art. 288 vCP), e che di conseguenza non vi sono sufficienti indizi per ritenere che ella fosse a conoscenza o volesse mettere in atto tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 288 vCP. In particolare, non vi è alcuna prova che la reclamante sapesse dell'intervento di __________, allora funzionario della __________, e di quanto da lui percepito da __________, né che il conto su cui è confluito l'importo di fr. 254'900.-- fosse intestato a __________ ed inoltre è stato appurato che le firme a nome __________ apposte sui vari documenti relativi all'ottenimento del permesso sono state apposte da __________. Circostanze queste che hanno indotto il PG a decretare, come detto sopra, il non luogo a procedere, non potendosi ritenere a carico della reclamante un dolo eventuale.

              Dalla decisione impugnata risulta che gli atti istruttori esperiti hanno permesso di accertare che il denaro rinvenuto presso l'abitazione di __________ (sia l'importo di fr. 47'000.-- che quello di fr. 70'000.--) proveniva da versamenti effettuati da __________ (in parte in forma diretta ed in parte in forma sostitutiva; cfr. decisione impugnata 9.8.2005, AI 129).

              In siffatte circostanze, la richiesta di restituzione formulata da __________, quale parte lesa, sembrerebbe, di primo acchito, manifesta.

              In particolare, ritenuto che __________ è stata prosciolta dal reato di corruzione attiva, non si vede in quale misura, come rettamente evidenziato nel gravame, la qualificazione dei reati imputati a __________ possa influire sulla sua qualifica di parte lesa, né tantomeno lo spiega il magistrato inquirente nella decisione impugnata, che anzi appare in contraddizione proprio con il proscioglimento di __________ dal reato di cui all'art. 288 vCP. In particolare, non si capisce per quale motivo il denaro sequestrato presso il domicilio di __________ e di cui viene richiesta la restituzione, anche ritenendo che la principale ipotesi di reato nei confronti di __________ sia quella di corruzione attiva, possa essere ritenuto come destinato a "determinare o a ricompensare l'autore" del reato (corruzione attiva) e non invece come provento di reati ai danni della reclamante (truffa, falsità in documenti o al limite appropriazione indebita). Stante il proscioglimento di __________ dal reato di cui all'art. 288 vCP, la stessa è da considerarsi comunque parte lesa (perlomeno per quella parte eccedente quanto la reclamante avrebbe dovuto versare all'erario pubblico in conseguenza al rilascio del suo permesso, denaro affluito sul conto __________ sine causa, rispettivamente con finalità illecita) indipendentemente dal reato imputato a __________, il quale peraltro ha sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità.

              Né del resto nella decisione il PG indica altri motivi per i quali non si debba riconoscere ad __________ la qualità di parte lesa e, di conseguenza, neppure affronta le questioni a sapere se il suo diritto alla restituzione sia manifesto e quale sarebbe la destinazione del denaro versato, ad esempio nell'ipotesi di un proscioglimento di __________ dal reato di truffa per assenza dell'inganno astuto, limitandosi laconicamente a sostenere che la restituzione potrebbe avvenire soltanto in caso di condanna di __________ per truffa (ma non per corruzione attiva) e ciò venendo meno al proprio obbligo di indicare i motivi che l'hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro (in proposito cfr. sentenza CRP 24.3.2005 in re D.C.R. consid. 3.3 e 3.4, inc. 60.2005.9)".

3.

In conclusione, la decisione 29 novembre 2005 del PG è annullata per carenza di motivazione.

Compito di questo giudice (quale autorità di reclamo), lo si ribadisce, è quello di verificare la conformità delle decisioni alla legge (per analogia: CRP 23 maggio 2001 in re R.), e non quello di emanare decisioni in luogo e vece del magistrato inquirente (con le eccezioni previste dal CPP); di conseguenza l’annullamento della decisione impugnata per carenza di motivazione non ha necessariamente quale conseguenza l’emanazione di una decisione sostitutiva da parte del GIAR, ma unicamente il ritorno dell’incarto al Procuratore pubblico con invito a provvedere indilatamente all’emanazione di una decisione debitamente motivata di rifiuto del dissequestro o, se del caso, al dissequestro (cfr. per analogia: REP 1994 p. 463).

Da ultimo desta qualche perplessità il fatto che il procedimento penale (iniziato nel dicembre 2001) nei confronti di __________, a dire dello stesso magistrato inquirente da ritenersi "in fase conclusiva" già nel corso del mese di agosto 2005 (cfr. decisione 9.8.2005, inc. GIAR 51.2002.4, doc. 3), sia ancora aperto, non ostando alla chiusura dell'inchiesta la presentazione del reclamo qui in esame.

L’esito del gravame (parziale accoglimento) comporta esenzione da tasse e spese di giustizia, nonché l’assegnazione di ripetibili (parziali), a carico dello Stato, per la reclamante.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 146, 251, 253 CP e 288vCP, 6, 161 CPP, 59 CP, 29 CF;

decide

1.    Il reclamo 7 dicembre 2005 è parzialmente accolto.

       Di conseguenza la decisione 29 novembre 2005 del Procuratore generale nel procedimento MP __________ é annullata.

2.    L’incarto è ritornato al Procuratore generale con l’invito a procedere indilatamente nei suoi incombenti.

3.    Non si prelevano tasse di giustizia e spese, inoltre lo Stato rifonderà, a titolo di ripetibili parziali, fr. 400.-- alla reclamante.

4.    Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 giorni dall’intimazione.

5.    Intimazione:

                                                                                  giudice Ursula Züblin

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