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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.09.2002 INC.2002.42901

25 septembre 2002·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·307 mots·~2 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 429.2002.1                                                            Lugano, 25 settembre 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo 5/6 agosto 2002 presentato da

__________

(patrocinata dallo studio legale __________)

contro la decisione 24 luglio 2002 del Procuratore Pubblico __________ concernente l'accesso agli atti, emanata nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP __________;

ritenuto e considerato che:

l'11 settembre 2002 si è svolta un'udienza, davanti a questo giudice, presenti il Procuratore Pubblico ed i rappresentanti della reclamante, degli indagati __________ e __________ e della parte civile;

dopo discussione, tutti i presenti hanno accolto la proposta dello scrivente magistrato di sospendere la procedura (fino al più tardi il 10 ottobre 2002) in attesa dell'emanazione del decreto di non luogo a procedere preannunciato dal magistrato inquirente;

la procedura ricorsuale avrebbe ripreso il suo corso qualora la decisione preannunciata non fosse stata emanata entro il termine indicato;

in data 12 settembre 2002 il Procuratore Pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere non motivato (ex art. 185 cpv. 1 CPP; NLP 3303/2002), ponendo fine, per quanto di sua competenza, al procedimento penale nell'ambito del quale era stata emanata la decisione impugnata;

il 23 settembre 2002 la decisione è stata integrata e notificata la motivazione;

alla luce di tutto quanto sopra, la procedura dipendente dal reclamo menzionato in entrata è divenuta priva d'oggetto;

le modalità con le quali si è giunti alla presente decisione di stralcio e l'esito concreto della procedura fanno si che (per motivi di equità) la presente decisione possa essere emanata senza carico di tasse e spese e considerando compensate le ripetibili in relazione a tutti i partecipanti alla procedura stessa;

P. Q. M.

Visti gli artt. 79, 185, 280 ss., 284 CPP,

decide

1.

Il reclamo 5/6 agosto 2002, presentato da __________, Lugano, è stralciato dai ruoli.

2.

Non si percepiscono tasse di giustizia e spese, non si attribuiscono ripetibili, ritenendole compensate.

3.

Intimazione:

-         Procuratore Pubblico avv. __________;

-         Avv. __________;

-         Avv. __________;

-         Avv. __________.

giudice __________

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