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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 05.12.2002 INC.2002.41603

5 décembre 2002·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·594 mots·~3 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 416.2002.3 L                                                         Lugano, 5 dicembre 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Claudio Lepori

sedente per statuire sulla domanda presentata il 26 novembre 2002 da

__________(patrocinato dall'avv. __________)

intesa ad ottenere la prestazione di cauzione preventiva a norma dell'art. 57 CP per la cessazione di reati di minaccia ed altri in danno dell'istante commessi da parte di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che:

al dire di __________, __________ lo avrebbe più volte minacciato, esercitato violenza nei suoi confronti e calunniato, come fanno fede una prima denuncia/querela del 20 agosto 2002, oggetto in indagini di polizia (v. rapporto 15 novembre 2002 della Gendarmeria di __________), ed una seconda del 18 novembre 2002, non ancora istruita (v. comunicazione 2 dicembre 2002 del Procuratore pubblico avv. Mario Branda), e ciò per dissidi d'ordine commerciale;

in applicazione dell'art. 57 CP, l'istante postula conseguentemente l'adozione di misure appropriate, secondo il libero apprezzamento di questo giudice;

l'art. 57 cpv. 1 CP dispone che " se vi è ragione di temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un crimine o un delitto lo compia effettivamente, o se chi è già stato condannato per un crimine o un delitto manifesta l'intenzione determinata di ripeterlo, il giudice, a richiesta della persona minacciata, può esigere da lui la promessa di non commetterla e obbligarlo a prestare adeguata cauzione";

richiamando il giudizio in REP 1997 n. 88, l'applicazione di questo istituto desta perlomeno delle perplessità (decisione 6 aprile 1994 in re C. c/ B., GIAR 24.93.1; v. anche decisione 1. febbraio 1995 in re G. c/ B., GIAR 204.94.10), come ai cenni rilevabili nella dottrina e meglio secondo Logoz "...des doutes ont été émis au sujet de l'utilité que de telles mesures peuvent avoir aujourd'hui en Suisse" (Commentaire du CPS, 1976, ad art. 57 nota 8); Schultz "... die Massnahme wird ausserordentlich selten verhängt" (Einführung in den allg. Teil des Strafrechts, 1982, pag. 200); Stratenwerth "...der Schutz, der sich auf solche Weise vermitteln lässt, ist jedoch sehr begrenzt...Es überrascht daher nicht, dass die Friedensbürgschaft fast ganz ausser Gebrauch gekommen ist..." ( Schw. Strafrecht, AT II, 1989, pag. 477), e riflesso di questi apprezzamenti è la quasi nulla giurisprudenza pubblicata del Tribunale federale (v. l'esempio in DTF 71 IV 72);

dal tenore e dallo scopo della norma in discussione si può dedurre, avuti presenti il principio di proporzionalità e le competenze ordinarie delle autorità penali inquirenti e giudicanti, che la minaccia e la tema di sua attuazione debbono essere importanti, serie e concrete: in questo senso non è sufficiente semplice sospetto o ipotesi né deve il giudice competente all'intimazione della misura procedere ad accertamenti propri (decisioni 13 maggio 1994 in re M.G., GIAR 1093.93.2; 13 giugno 1994 in re W.Z., GIAR 451.94.1);

nelle circostanze in discussione non emergono né sono provati nella loro estensione atteggiamenti reiterati di __________ e tali da assurgere ad inaccettabile e pericoloso comportamento: le indagini preliminari della Gendarmeria di __________ (v. il citato rapporto) in pratica nulla hanno provato in proposito, le affermazioni dell'istante essendo state respinte dalla controparte, e sulla nuova denuncia/querela non sono ancora a disposizione affidanti accertamenti, per cui appare più opportuno attendere gli

approfondimenti e gli esiti del procedimento penale, il Procuratore pubblico potendo in ogni modo intervenire con strumenti più immediati ed adeguati;

per queste ragioni la presente istanza è respinta con decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario:v. REP 1995 n. 96), senza carico di spese giudiziarie;

visti i citati articoli di legge,

decide:

1.      La domanda di cauzione preventiva è respinta.

2.      Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.      La presente decisione è definitiva.

Intimazione                                                                      giudice Claudio Lepori

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