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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.08.2002 INC.2002.41001

22 août 2002·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,199 mots·~6 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 410.2002.1 L                                                         Lugano, 22 agosto 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 23 luglio 2002 da

____________,

(patrocinato dall’avv. __________)

per denegata rispettivamente ritardata giustizia del Procuratore pubblico avv. __________ nel procedimento pendente contro il reclamante siccome indiziato di reati patrimoniali;

viste le osservazioni 5 agosto 2002 del magistrato inquirente, che postula la reiezione del reclamo;

preso atto della comunicazione 19 agosto 2002 del patrocinatore del reclamante;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che

-    il Procuratore pubblico procede all'assunzione delle informazioni preliminari in relazione alla denuncia della ditta ____________ (__________) ed all'esposto della ditta ____________. SA di Lugano e di ____________ per asserita malversazione di dollari USA 1'200'000 consegnati dalla società denunciante all'avv. ____________, che li fece transitare sui conti della società luganese per investimento negli Stati Uniti e che non sono rientrati, per cui si hanno ipotesi di reato di amministrazione infedele rispettivamente di appropriazione indebita (v. verbale 26 maggio 1999 del denunciato dinnanzi al Procuratore pubblico, doc. 12 dell'inc. MP __________);

-    il reclamo in oggetto postula, in via principale, che venga "ritirata l'azione penale nei confronti dell'avv. ____________ " e, in via subordinata ed in quanto data la competenza del foro di Lugano, che sia "ordinata l'assunzione delle prove necessarie ed utili ad accertare le corrette responsabilità penali sintonizzando i procedimenti svizzeri ed americani", ritenuto che il Procuratore pubblico "ignora totalmente il procedimento americano", arbitrariamente ritenendo colpevole il reclamante, con insostenibile situazione di stallo, mentre i fatti di rilevanza penale sono stati commessi da altri negli Stati Uniti, e non avendo egli "ancora intrapreso i necessari passi (rogatorie, richiami, ecc.), richiesti dallo scrivente legale con lettera del 6.4.2000 e volti ad accertare la situazione vera negli USA e raccogliere la documentazione che permetterebbe di far luce sulle dinamiche e le responsabilità che hanno portato allo spostamento dei denari da un fiduciario all'altro, senza per questo ingenerare responsabilità dell'avv. ____________" (v. punto 20 del reclamo);

-    il Procuratore pubblico "si oppone al reclamo", implicitamente inteso a frenare il corso delle indagini, essendo in particolare falso che il reclamante con il citato scritto del 6 aprile 2000 abbia chiesto accertamenti negli Stati Uniti, mentre è stato poi lo stesso magistrato inquirente a preannunciare le necessarie commissioni rogatorie: le indagini continuano, per la competenza territoriale derivante dalla consegna in Svizzera dell'importo litigioso, ed altre conclusioni potranno essere prese sulla base di ulteriori emergenze;

-    il gravame già apparendo destituito di fondamento, dopo un primo esame degli atti processuali e sulla base delle osservazioni del Procuratore pubblico, queste ultime sono state inviate l'8 agosto 2002 da questo giudice al patrocinatore del reclamante per una sua eventuale "determinazione sul seguito della procedura qui pendente": la risposta è del 19 agosto 2002, con (superflua) trasmissione di copia della lettera 6 aprile 2000 (doc. 49 dell'inc. MP), a conferma che "quanto detto al punto 20 del reclamo è pertanto vero e dimostrato e non falso come afferma il PP __________ ";

-    si ha denegata giustizia quando l'autorità alla quale compete l'emanazione di una decisione o l'impulso di un procedimento, semplicemente non vi pone mano oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze, ritenuto che il lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze processuali, segnatamente con i bisogni dell'istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura, con l'aggravio di pratiche pendenti (REP 1998, pag. 350, con riferimento a DTF 107 I b 160);

-    la consultazione dell'incarto processuale consente di escludere ritardo nel procedere, che non sia dovuto ad atteggiamenti apparentemente defatigatori della difesa (con ricorrenti richieste di rinvio di citazioni dell'avv. ____________ [senza dire delle neglette promesse di restituzione entro precisi termini] e da ultimo delle difficoltà per l'audizione del testimone ____________ che, il 9 luglio 2001 fa sapere tramite il patrocinatore del denunciato di assentarsi per ferie [doc. 75 dell'inc. MP], ma che il giorno successivo si trova proprio nello studio di quel patrocinatore, a Chiasso, per sottoscrivere una dichiarazione [doc. 76 dell'inc. MP], circostanze giustamente censurate dal magistrato inquirente, che avrebbe potuto anticipare l'udienza [doc. 77 dell'inc. MP]): ancora ultimamente il Procuratore pubblico ha potuto (finalmente) interrogare ____________ (il 5 giugno 2002: doc. 88 dell'inc. MP) e di nuovo l'avv. ____________ (il 16 luglio 2002: doc. 93 dell'inc. MP), a dimostrazione di coerente continuità dell'attività indagatoria;

-    meraviglia (per non altrimenti commentare) l'insistenza del reclamante nel sostenere ingiustificato silenzio del Procuratore pubblico nei confronti della sua istanza del 6 aprile 2000), con rifiuto di fatto di raccogliere prove intese "ad accertare la situazione negli USA", ancora con attuale produzione di quello scritto (regolarmente agli atti al doc. 49 dell'inc. MP), che sembra dimenticato e punto riletto: lo stesso infatti non contiene veruna richiesta, come ora temerariamente avanzato, ma fa cenni a contatti negli USA per ricuperare il denaro (né si capisce se in via civile o penale o per trattative extragiudiziarie: nella lettera 20 agosto 2002 della difesa a questo giudice, si ipotizza ancora che negli USA "sembra [sottolineatura del redattore] si stia procedendo per lo stesso complesso di fatti di cui si sta occupando il PP avv. __________ "), per concludere con invito (contraddittorio) al magistrato inquirente a sospendere il procedimento in attesa di prossimi sviluppi americani ("… che non tarderanno") e ad interrogare testimoni sugli sviluppi raggiunti ("… per la migliore comprensione della vertenza"), il che significa continuazione delle indagini;

-    si aggiunge che, sino al reclamo, mai la difesa ha fatto presente o sollecitato puntuali interventi all'estero né mai ha contestato la competenza del Procuratore pubblico a procedere, in particolare partecipando ad interrogatori, da ultimo a quello del denunciato (citato sopra), senza sollevare né obiezioni né tantomeno eccezioni: ciò consente apprezzamento di altra improponibilità del gravame, che poi nel petitum neppure ha diretta corrispondenza con la motivazione, volendo in via principale che sia "ritirata l'azione penale" e in via subordinata  che venga "ordinata l'assunzione delle prove necessarie ed utili ad accertare le corrette responsabilità penali sintonizzando i procedimenti svizzeri ed americani" (proprio ciò che sta intraprendendo il Procuratore pubblico);

-    detto abbondanzialmente che la competenza territoriale del Ministero pubblico ticinese è data per le trattative di investimento avvenute nel Ticino e per il versamento dell'importo in discussione su conti della ____________. SA di Lugano, si aggiunge che non spetta a questo giudice impartire direttive al magistrato inquirente, autonomo nell'assunzione delle prove (anche in sede di informazioni preliminari in analogia con quanto disposto dall'art. 193 CPP: v. decisione 14 agosto 2002 in re S.P., GIAR __________), con la riserva del reclamo garantito dall'art. 280 CPP;

-    di conseguenza il reclamo è respinto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv.1 lett. a CPP, e contrario) e con carico delle spese giudiziarie al reclamante (art. 39 lett. f TG), correlate all'ampia sua soccombenza;

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.      Il reclamo è respinto.

2.      La tassa di giustizia di fr. 950.-- e le spese di fr. 50.-sono a carico del reclamante.

3.      La presente decisione è definitiva.

4.      Intimazione:

-    avv. __________, per sé e per il reclamante;

-    Procuratore pubblico avv. __________ (con copia delle lettere 19 e 20 agosto 2002 della difesa e con l'inc. MP __________ di ritorno).

giudice __________