N. 385.2002.2 L Lugano, 22 ottobre 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 15 ottobre 2002 da
__________, attualmente presso il Penitenziario cantonale
(patrocinata dall'avv. __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo il 18/21 ottobre 2002 dal Procuratore pubblico avv. __________;
preso atto della comunicazione 21 ottobre 2002 dell'accusata;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
1.
__________ venne arrestata il 10 luglio 2002, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di promovimento della prostituzione, tratta di esseri umani e violazione della legge cantonale sull'esercizio della prostituzione. A verbale del 4 settembre 2002 (doc. 61 dell'inc. MP __________/2002), il Procuratore pubblico ha esteso l'accusa nei confronti di __________ al
reato di contravvenzione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, in relazione ai soggiorni per le attività di prostituta in vari luoghi del nostro territorio.
L'accusata, oltre che di esercizio abusivo del meretricio, era infatti sospettata di aver avuto attività di procacciatrice di prostitute straniere per vari locali pubblici del Ticino, disponibili a tale discutibile offerta. Nei primi verbali __________ nceva ha caparbiamente respinto ogni addebito, sostenendo di aver trovato alloggio al __________ (notorio postribolo) per riposare e godere di vacanze, negando spudoratamente sia di essersi __________, sia di aver fatto da tramite per il collocamento di prostitute straniere, anche di fronte a convergenti dichiarazioni di terzi, via via contestatele, a volte pure rifiutandosi di rispondere (oltre ai verbali di polizia del rapporto 15 ottobre 2002, doc. 75 inc. MP, sono in proposito illuminanti quelli dinnanzi al Procuratore pubblico del 31 luglio 2002, doc. 28 inc. MP, e del 12 dicembre recte 23 agosto 2002, doc. 50 inc. MP, dove l'accusata fa ammissione di prostituzione da parte sua, ma per il resto appare destabilizzante, tanto che "il Magistrato inizia piano piano a perdere la pazienza"). Solo verso la fine di agosto, __________ ha iniziato ad ammettere sue responsabilità, partendo dal semplice aiuto a giovani donne per finire con il riconoscimento di aver veicolato, con proprio utile, almeno una ventina di ragazze lettoni in pubblici ritrovi ticinesi, al finalizzato smercio delle proprie grazie (v. segnatamente i due verbali dinnanzi al Procuratore pubblico del 4 settembre 2002, doc. 58 e 61 inc. MP).
2.
L'istanza di libertà provvisoria considera ormai chiariti i fatti (come implicitamente confermato dalla proposta di rito abbreviato del 27 settembre 2002, doc. 66 dell'inc. MP, proposta respinta l'8 ottobre 2002 dal magistrato inquirente, doc. 69 dell'inc. MP), "dopo un atteggiamento inizialmente chiuso", l'accusata avendo "fornito ogni e più ampia spiegazione sulla sua situazione", con la convinzione che la possibile condanna verrà messa al beneficio della sospensione condizionale: è quindi necessaria una valutazione complessiva delle circostanze, in quello che appare come uno stallo nel procedere. Unico presupposto negativo potrebbe essere il pericolo di fuga, ma l'accusata istante è disposta a sottoporsi a restrizioni e controlli ed eventualmente anche a prestare una cauzione commisurata ai propri mezzi. In questo contesto la proporzionalità vuole anche considerazione del suo stato di prostrazione psicofisica.
Richiamate le imputazioni, che hanno trovato sostanziale ammissione, il Procuratore pubblico ha espresso preavviso negativo, in quanto - essendo prossimo il deposito degli atti sussiste pericolo di collusione sulle prove
eventualmente proposte dalla difesa, pericolo di recidiva data l'attività marginale esercitata dall'accusata in questi ultimi anni e pericolo di fuga per l'inattuabilità ed improduttività delle misure proposte.
Con la comunicazione 21 ottobre 2002, l'accusata ribadisce i contenuti dell'istanza in discussione e precisa che la proposta di procedura abbreviata "non deve e non può nemmeno indirettamente venire interpretata come riconoscimento dei presupposti oggettivi e soggettivi dei reati".
3.
Come al dettato di legge ed a giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, nella specie di paventata collusione, il pericolo di recidiva e quello di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
4.
Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, sino al dibattimento processuale.
4.1
L'esistenza di gravi e concreti indizi della colpevolezza di ____________, come alle imputazioni ed al riassunto del rapporto di polizia, non soffre dubbi per le ammissioni dell'accusata, corrispondenti alle risultanze già acquisite dall'inchiesta. Non è quindi necessario fare riferimento alla proposta di rito abbreviato, che di principio non può essere presentata che da accusato pienamente confesso: semmai si può considerare che __________ non sembra aver riconosciuto pienamente i suoi addebiti, come risulta da benefici finanziari per un importo superiore a fr. 50'000.- senza corrispettiva giustificazione (v. verbale dinnanzi al Procuratore pubblico del 4 settembre 2002, doc. 61 pag. 5/6).
4.2
L'istruttoria essendo praticamente chiusa, secondo gli intendimenti del magistrato inquirente, non si ha concretezza di pericolo di collusione ed inquinamento di prove nella sostanza già assicurate, senza peraltro nessuna conoscenza di eventuali altri mezzi, che potrebbero subire manipolazioni da parte dell'accusata.
4.3
Anche il presupposto del pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (LUVINI, loc. cit., pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7).
A carico di __________ ed a favore di questa temuta prospettiva, depone il vissuto dell'accusata, da tempo adusa alla prostituzione ed ai connessi turpi traffici (v. anche la pendenza di analogo procedimento in Italia: doc. 14 inc.
MP), con necessità di guadagnare, ma senza altre corrette prospettive. In ogni modo, data la prevalenza del pericolo di fuga, di cui al seguente considerando, qui si ha discorso abbondanziale.
4.4
Per quanto concerne il pericolo di fuga, appunto, si ricorda che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).
__________ ha contatti con il nostro territorio in pratica unicamente nel contesto di meretricio, suo e di altre, e si trova confrontata con problematici esiti penali, dopo il rifiuto del Procuratore pubblico di concludere il procedimento con rito abbreviato. Non ha conseguentemente nessun interesse a rimanere a disposizione dell'Autorità penale, con privilegio della latitanza in Italia oppure in patria, senza possibilità di estradizione, per cui il presupposto in discussione è dato e non può essere mitigato da misure sostitutive, in particolare attraverso la prestazione di cauzione, neppure quantificata e di incerto reperimento (_____________ non sembra avere sufficienti disponibilità e non sarebbe trattenuta da importo erogato eventualmente da terzi).
5.
Il carcere preventivo, sin qui sofferto e ipotizzabile sino al deferimento al giudice del merito, è rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto conto del complesso dei fatti da accertare e delle persone coinvolte e soprattutto dell'atteggiamento di persistente reticenza assunto dall'accusata, che non può allora lamentare stallo nel procedere.
L'istanza accenna pure a precarietà di salute ("stato di prostrazione psicofisico"), che non risulta accertata, salvo il comprensibile comune disagio della privazione della libertà: agli atti vi è in proposito un (unico) certificato medico, rilasciato il 30 luglio 2002 dal dott. __________, che conferma questa situazione, senza altri particolari rilievi.
6.
L’istanza è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
- avv. __________, per sé e per l’istante;
- Procuratore pubblico avv. __________ (con copia delle osservazioni dell’istante e con l'inc. __________/2002 di ritorno).
giudice __________