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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.05.2004 INC.2002.3204

7 mai 2004·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·4,388 mots·~22 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. INC.2002.3204

Lugano 7 maggio 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 4/6 aprile 2004 da

__________(rappr. dall'avv. __________)  

contro

la decisione 24 marzo 2004, del Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che mantiene il sequestro sulla relazione n. __________ presso __________, nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP __________;

viste le osservazioni del Procuratore pubblico (7 aprile 2004), dell'accusato __________

(19/20 aprile 2004), dell'indagato __________ (19/21 aprile 2004) e delle parti civili __________ e __________ (13/14 aprile 2004);

visto lo scritto di __________ che comunica di non essere più parte al procedimento;

visto l'inc. MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di un esposto inerente "fatti di rilevanza penale", presentato da __________ il 13 settembre 2001, il Ministero pubblico ha avviato informazioni preliminari per le ipotesi di reato di cui agli artt. 140 e 158 CP, nei confronti di __________ (AI 1, 2, 39, 42). Il qui reclamante è stato sentito in corso di indagini con l'avvertenza di cui all'art. 118 CPP (cfr. elenco atti inc. MP __________ ed in particolare AI 24, 46).

Il 22 settembre 2003, è stata promossa l'accusa nei confronti di __________, per ripetuta appropriazione indebita e falsità in documenti (AI 120). Non risultano, allo stato attuale dell'inchiesta, altre promozioni d'accusa (cfr. elenco atti inc. MP __________).

2.

I fatti oggetto d'inchiesta sono quelli indicati nella menzionata promozione d'accusa e cioè:

"a) ripetuta appropriazione indebita

in relazione alle seguenti operazioni a debito del conto bancario intestato a __________ presso __________:

-     € 774'000.-, il 28.06.2000, bonifico sul conto intestato all'accusato presso __________;

-     USD 150'000.-, l'11.10.2000, bonifico sul suddetto conto intestato all'accusato;

-     € 25'052.-, il 18.01.2001, corrispondenti a un prelievo per cassa di ITL 50'000'000.-;

b) falsità in documenti

in relazione alla sottoscrizione del formulario A della suddetta relazione bancaria intestata a __________, indicante l'accusato quale unico avente diritto economico;"

3.

Nel corso dell'assunzione di informazioni preliminari, il magistrato inquirente ha proceduto a notificare, a più di un istituto di credito, ordini di perquisizione e sequestro. Uno di questi ha colpito la relazione no. __________ intestata a __________ presso __________ (AI 11 e 17, nonché classificatore Conti Bancari 2), in particolare la somma di EURO 774'000.-, proviene dalla relazione __________ intestata a __________ (bonifico del 28 giugno 2000) precedentemente accreditata di analogo importo a debito della relazione 8__________ intestata a __________ (bonifico del 28 giugno 2000). Quindi si tratta di una delle somme oggetto delle indagini per il reato di appropriazione indebita.

__________ aveva già chiesto (nel corso del 2002) il dissequestro di tale somma, rispettivamente dell'intera relazione bancaria. Il magistrato inquirente aveva respinto la richiesta e questo giudice, con decisione del 23 agosto 2002 (GIAR 32.2002.2), aveva respinto il reclamo presentato da __________ con, tra le altre, le seguenti motivazioni:

"-   Il reclamo é fondato esclusivamente sull'esistenza del consenso di __________ al momento del trasferimento dei fondi (a favore del reclamante e effettuato mediante ordine di bonifico a debito di una relazione intestata a __________, a sua volta accreditata - ancora d'ordine __________della relazione intestata a __________, circostanza che non risulta contestata e, comunque, è verificabile in base alla documentazione bancaria - cfr. Rapporto Efin __________) non vengono fornite indicazioni concrete in merito alla (in altri scritti) asserita buona fede e controprestazione equivalente; invero, ma forse conseguentemente, neppure il magistrato inquirente si dilunga più di tanto sul primo aspetto e omette di fornire indicazioni concrete (con riferimento agli atti istruttori) in merito al secondo;

-     vista la motivazione del reclamo, non è compito di questo giudice approfondire d'ufficio (altri) aspetti, non sollevati dal reclamante (per tutte sentenza: 13 marzo 2001 in re C., GIAR 436.2000.6, con conferma di irricevibilità di reclami privi di motivazione o con motivazione generica - senza smentita dell'eccezione in materia di libertà personale); è comunque pacifico che la somma di EURO 774'000.-, attualmente sulla relazione di cui si chiede il dissequestro, proviene dalla relazione 20921 __________ intestata a __________ (bonifico del 28 giugno 2000) precedentemente accreditata di analogo importo a debito della relazione__________ intestata a __________ (bonifico del 28 giugno 2000); oggetto delle indagini essendo il destino e l'utilizzo degli averi a suo tempo depositati/accreditati su quest'ultima relazione, il sequestro non appare, di principio, privo di fondamento (né ciò è contestato);

-     in merito all'asserito accordo si constata che il denunciante __________ lo nega in modo deciso (Verbale PP 14 febbraio 2002 p. 8), così come nega di aver mai ricevuto telefonate in tal senso da __________; la circostanza è, invece, asserita da __________ con la precisazione che nella telefonata (a cui lui avrebbe assistito) non vi è stato alcun riferimento esplicito al qui reclamante (Verbale PP __________ 7 febbraio 2002 p.5); quanto a __________, che avrebbe anche sottoscritto una dichiarazione a conferma della telefonata in oggetto, non ne fa menzione nel suo verbale di confronto con il qui reclamante (Verbale 5 marzo 2002 p.5/6), ma precisa di non conoscere i retroscena dell'operazione oggetto del bonifico di EURO 774'000.-);

-     per quanto concerne la dichiarazione che __________ ha prodotto indicandola come sottoscritta da __________ (cfr. allegato al Verbale PP __________ 7 febbraio 2002), occorre rilevare che: la stessa è apparentemente compilata da due diverse mani (con ostentata ripetizione del passaggio relativo all'autorizzazione __________, non menziona (spazio bianco) il conto accreditato, la cifra oggetto del bonifico è menzionata in LIT 1'500'000, reca cancellazione del passaggio relativo alla causale "restituzione della cifra prestata al Sig. __________ e indica la relazione __________ quale conto addebitato (quando __________ sa che il versamento relativo a __________ proviene da un conto di __________ : cfr. Verbale PP __________/__________ 5 marzo 2001 p.5);

-     alla luce di quanto sopra, affermare che il bonifico in questione sia stato autorizzato dal denunciante appare quantomeno prematuro; di sicuro non vi è accertamento in tal senso, ma semplice versione divergente tra la parte civile e l'indagato __________; quanto a__________ non vi è neppure chiarezza sul fatto che quanto da lui sottoscritto si riferisca allo stesso oggetto dell'istanza di dissequestro e, comunque con assoluta negazione di conoscenza della causale del bonifico (con implicita conferma dell'asserzione del magistrato inquirente in merito alla non comprovata "controprestazione equivalente");"

4.

Con istanza del 10 marzo 2004 (AI 147), __________ chiede nuovamente il dissequestro della sua relazione (e relativi EUR 774'000.-). A suo dire, a 2 anni e 7 mesi dall'inizio dell'inchiesta ed a 2 anni e 4 mesi dal sequestro l'esito degli accertamenti avrebbe escluso l'esistenza di reati a suo carico (Istanza, punto 1). Nel contempo sarebbero date buona fede e controprestazione equivalente. Ciò anche in base alla ricostruzione dei flussi che confermerebbero come egli, mediante vari passaggi, ha versato la somma di EUR 774'000.- nel marzo 2000 favore di __________ (in buona sostanza), somma mediante la quale sono state acquistate azioni __________ poi trasferite ad un conto della __________; le azioni sarebbero state oggetto di vendita nel giugno del 2000, con rimborso dei 774'000.- EUR , che vale quale rimborso del capitale (Istanza, punto 2). A conferma e riprova della buona fede, vi sarebbe poi il fatto che la somma è stata lasciata per circa un anno e mezzo sulla relazione presso la quale è poi stata sequestrata (ibidem).

L'istanza prosegue con considerazioni circa le critiche effettuate da __________ nei confronti di __________, in relazione alla gestione del conto della __________ (Istanza, punto 3), nonché sul fatto che lo stesso __________ avrebbe dato l'assenso per il versamento ora contestato (a dire del reclamante anche a seguito del deteriorarsi degli investimenti della società __________) ed oggetto di sequestro (Istanza, punto 4).

5.

Il magistrato inquirente, con la decisione qui impugnata (24 marzo 2004), ha respinto l'istanza.

Dopo riassunto delle condizioni di cui all'art. 161 CPP, ha affermato l'esistenza di gravi indizi di reato nei confronti di __________, deducibili dagli atti (con rinvio ad allegati dell'AI 1 e all'AI 44, quest'ultimo risalente al 14.02.2002), nonché provenienza della somma di EUR 774'000.- da un conto della __________ con transito (tutto in un giorno) da un conto di __________ (Rapporto Efin, allegato 11, pag. 4). Conclude distinguendo, con rinvii giurisprudenziali (Basler Kommentar, Strafgesezbuch I, nota 47 ad art. 59), tra i concetti di "Direktbegünstigter" e "Dritterwerber" ed asserendo che al primo non si applicano le "facoltà liberatorie concesse al Dritterwerber" dall'art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP.

6.

a)

Mediante il reclamo oggetto della presente, __________ propone una analisi (in gran parte di merito) dell'inchiesta, elencando gli elementi che ritiene confermino la sua buona fede nonché la controprestazione. Contesta le argomentazioni giuridiche del Procuratore pubblico, segnalando il fatto che vengono proposte ora per la prima volta, in contrasto con la motivazione della precedente decisione.

b)

Le osservazioni del Procuratore pubblico (7 aprile 2004) ribadiscono, sostanzialmente, le argomentazioni contenute nella decisione.

c)

L'accusato __________ (Osservazioni, 19 aprile 2004), chiede accoglimento del reclamo e contesta l'asserita (dal PP) inapplicabilità del cpv. 2 dell'art. 59 cifra 1 CP. A suo dire, il caso in esame non rientra tra quelli cui fa riferimento la dottrina citata dal magistrato inquirente. A sostegno della sua tesi cita altra dottrina (G. Artz, Einziehung und guter Glaubem in FS Gauthier, 1996, p. 105), sottolineando come il reclamante non può essere considerato quale "unechter Dritter" e, quindi, deve beneficiare delle eccezioni alla confisca previste dall'art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP.

d)

Le parti civili, dal canto loro (Osservazioni, 13 aprile 2004), chiedono conferma della decisione del magistrato inquirente sottoscrivendo l'interpretazione da dare al caso in esame per rapporto all'art. 59 CP e segnalando come incompleta la citazione dottrinale fatta dall'accusato.

7.

Il reclamo e le osservazioni dell'accusato così come quelle delle parti civili si diffondono, inoltre, in considerazioni di dettaglio sui fatti d'inchiesta e sul merito. Di queste si dirà, se necessario nei considerandi che seguono.

8.

Il reclamo presentato tempestivamente da persona parte al procedimento penale, sequestratario e destinatario della decisione impugnata, è ricevibile.

9.

Per non vanificare la portata delle norme sulla confisca, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro dei beni che vi soggiacciono (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS 113 [1995], cit., pto. 6.3, p. 362), rispettivamente che sono destinati a garantire l'eventuale risarcimento (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid. 3.d.aa p. 107). Come la confisca, pure il sequestro può ovviamente essere ordinato anche nei confronti di un terzo.

Il sequestro può, e deve, essere mantenuto fintanto che le norme sulla confisca mantengono possibilità di applicazione, nella competenza del giudice del merito.

10.

Le norme ed i principi applicabili in materia di confisca, pur se noti ai patrocinatori delle parti ed al magistrato inquirente, vengono qui ripresi:

"Pur nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid RPS]). “Valori patrimoniali” non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti (depositi bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali limitati: essenziale è che essi abbiano un proprio, determinabile valore economico (v. Niklaus Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998, qui di seguito citato: Schmid Kommentar) e che il loro illecito trasferimento nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento dei suoi attivi o una diminuzione dei suoi passivi (v. Schmid, Kommentar, nota 17 ad art. 59 CPS).

Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia propri che impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto. 4.3.2, p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi impropri possono essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea che li riconduca all’originario provento di reato, mentre per i beni sostitutivi propri dev'essere dimostrato che essi hanno preso il posto del bene originale (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare deve essere facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo beneficiario (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107, con rinvio a DTF 4 maggio 1999 in re Z., consid. 2b). Se il provento di reato è pervenuto sotto forma di denaro, esso resta direttamente confiscabile anche se è stato modificato, ad esempio depositato e prelevato da conti bancari, trasformato in chèques o simili, infine cambiato in altra valuta (tutte forme di trasformazione in bene sostitutivo improprio, v. Schmid, Kommentar, nota 50 ad art. 59 CPS).

Completamente rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, cit., pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, cit., pto. 4.4.1, p. 339). In tal caso, i beni passibili di confisca sono necessariamente di provenienza lecita.

Indipendentemente dalla natura della confisca nel singolo caso, la misura può essere ordinata non solo nei confronti dell’autore, bensì anche di terzi che abbiano beneficiato dei proventi del reato, a meno che non trovino applicazione le eccezioni contemplate all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS (art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase CPS; v. Schmid, cit., pto. 4.3.3, p. 336 ss.). Il terzo, nei confronti del quale è ordinata la misura, può eccepire unicamente di avere acquisito i beni in proprietà, eventualmente di disporne in virtù di diritti reali limitati; il mero possesso, invece, non osta alla confisca, ed ancor meno vi si oppongono eventuali pretese obbligatorie del terzo: “non spetta [...] al diritto penale tener conto, in materia di confisca, dei diritti di natura obbligatoria di terzi” (Messaggio, pto. 223.4 in fine; così, verbatim, già in decisione 6 ottobre 1997 in re K e F, inc. Giar 141.97.3, consid. 5 p. 6.; Niklaus Schmid, nota 82 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998)."

       (sentenza 16 agosto 2002 in re M., GIAR 39.2002.5)

11.

a)

Nel caso in esame, il magistrato inquirente ha respinto l'istanza di dissequestro asserendo che il reclamante, avendo ricevuto i fondi oggetto di sequestro in modo "diretto" (irrilevante sarebbe il transito sul conto di __________) dalla relazione delle parti civili, e mediante bonifico oggetto dell'accusa, non avrebbe la qualità di "Dritterwerber" (o di "echte Dritter") che gli permette di far valere buona fede e controprestazione per opporsi alla confisca (quindi al sequestro, rispettivamente al suo mantenimento). Citando il Basler Kommentar, afferma che il reclamante è un "Direktbegünstigter" (o "unechte Dritte") del provento del (eventuale) reato che, sempre secondo il magistrato inquirente, sarebbe confiscabile indipendentemente dalla sua buona fede (e dalla controprestazione effettuata).

Questa tesi, rispettivamente l'applicazione di questi concetti al caso in esame, non è condivisa da questo giudice, che la ritiene errata per più di un motivo.

b)

L'art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP, che stabilisce le eccezioni per la confisca nei confronti del terzo che ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che la giustificherebbero, non fa alcun riferimento alle modalità materiali e concrete di acquisizione, rispettivamente sulla eventuale tempistica dei "trasferimenti". Vanamente si cercherà nel messaggio qualche indicazione in questo senso. Anzi, nel messaggio è detto che "Il diritto di proprietà o un altro diritto reale acquisiti contemporaneamente (sottolineatura dello scrivente) o dopo la commissione del reato saranno rispettati soltanto alle condizioni previste dalla disposizione" (FF1993 III p. 219). Da queste constatazioni si può ipotizzare, se non desumere, che non siano le modalità materiali di acquisizione (bonifico anche diretto da conto a conto; trapasso brevi manu subito dopo il reato, ecc.) ad impedire l'applicazione delle eccezioni di cui al cpv. 2 dell'art. 59 cifra 1 e che i concetti contenuti nel Basler Kommentar, note 46 e 47 ad art. 59 ("Direktbegünstigter", o colui che "der deliktische Vorteile direkt aus der Straftat "erlangt" hat") si riferisca ad altre situazioni.

c)

Lo stesso Basler Kommentar fornisce una precisa indicazione circa le situazioni alle quali si riferisce : "insbesondere di juristische Person bei deliktischem Handeln durch Organe" (op. cit. nota 47, ultima frase). Tale indicazione è la stessa fornita da Artz laddove spiega il concetto di "unechte Dritte"(G. Artz, op. cit., p. 105, punto 3.5). Questo autore, si pone pure il problema di casi che coinvolgono persone fisiche e, dopo aver precisato che si tratta di casi rari ("so selten"), costruisce l'esempio (riportato anche dalle parti civili nelle loro osservazioni) che evidenzia come l'autore del reato agisca quale rappresentante legale (e patrimoniale) della persona "beneficiata" (economicamente) dal reato e ignara dello stesso (G. Artz, op. cit., pag. 106).

Anche Niklaus Schmid (Das neue Einziehungsrecht nach StGB Art. 58 ff., in RPS 1995, p. 321 ss.), laddove tratta il concetto di terzo ai sensi dell'art. 59 cifra 1 cpv. 2, afferma che "Handelte der Täter für eine andere (als Organe einer juristischen Person, als Vertreter usw.), so ist letzerer nicht Dritter in diesem sinne, d.h. er muss sich im Rahmen des Mechanismus von 59 die Anlasstat eigene anrechnen lassen " (N. Schmid, op. cit. punto 4.5.2 , pag. 343).

A mente di questo giudice, il concetto di "beneficiario diretto", o di "terzo improprio" è applicabile laddove tra autore del reato e beneficiario del relativo provento vi è un rapporto di rappresentanza a dipendenza del quale l'atto delittuoso del primo profitta, dal profilo giuridico/patrimoniale, "immediatamente" (e nel momento stesso in cui si perfeziona) al secondo, per conto del quale (sempre dal profilo patrimoniale) il primo agisce.

L'estensione del concetto di "diretto", così come definito dalla dottrina citata, alla tipologia e tempistica della trasmissione del valore patrimoniale, come nel caso di un bonifico (che effettivamente permette l'utilizzo del termine "diretto" per definire la modalità di trasmissione di fondi) non è, a giudizio dello scrivente, corretta.

d)

Ad ulteriore conferma del fatto che il "Direktbegünstigter", così come indicato nel Basler Kommentar, non sia assimilabile a colui che riceve un valore provento di reato "direttamente" tramite un bonifico (o altra modalità di trasmissione altrettanto "diretta"), vi è la "non rarità" dei casi analoghi a quello qui in esame (e spesso senza neppure il passaggio intermedio da altra relazione). Si pensi, ad esempio, ai cosiddetti reati "buco tappa buco" commessi da funzionari di banca o fiduciari, ai casi in cui il gestore di fondi (d'investimento o su conti "globali") rimborsa capitali a clienti (cui ha sottaciuto le perdite) utilizzando denaro affidatogli da nuovi investitori, ecc. Non risulta, a questo giudice, che il Ministero pubblico abbia mai mantenuto sequestri su valori percepiti con tali modalità, ai fini di chiedere la confisca, indipendentemente dall'accertamento della buona fede e dell'esistenza di una controprestazione, del beneficiato.

Casi analoghi, ancorché non "casi fotocopia", sono stati risolti da questo ufficio mediante l'applicazione (e non l'esclusione) dell'art. 59 cifra 1 cpv. 2:

"Trattandosi, nell’evenienza specifica, di definire il destino di valori patrimoniali in parte diretto provento di reato ancora reperibili (ossia nella misura in cui il sequestro tocca quella parte di danari sui conti X. e Y. che provengono dalla vendita di quote di terzi a vil prezzo il cui controvalore è confluito in favore del Titolare X. oltre il valore reale delle sue quote dei fondi) la sedes materiae è rappresentata dall’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS (cfr. GIAR 114.97.2 del 30.12.1998 in re MB). Dato che la confisca è misura di carattere reale, essa deve poter essere pronunciata nei confronti di chiunque sia in possesso del bene in questione, indipendentemente dal fatto che egli abbia a vedere o meno con il reato (Messaggio, FF 1993 volume III, pto. 223.3 p. 219). Ciò spiega il tenore volutamente indeterminato dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS, che non si pronuncia in merito alla cerchia di persone nei confronti delle quali la norma possa trovare applicazione. Tuttavia, la confisca è esclusa in due casi: qualora i valori in questione “debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ristabilirne i diritti” (art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase; v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach StGB Art. 58 ff., in: RPS 113 [1995] p. 321 ss., pto. 4.4.1 p. 339), oppure nei confronti di un detentore in buona fede degli stessi valori (art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS). Queste due varianti hanno intendimenti e portata ben distinti: la prima vuole rendere più semplice per la vittima diretta del reato il recupero del provento dell’atto illecito, e apre alla corte di merito la possibilità di procedere senza far capo ai meccanismi della confisca (v. Schmid, cit., pto. 4.4.2 p. 340). La seconda variante, invece, è da intendersi come correttivo alla regola dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 prima parte, ovvero che la confisca può essere ordinata contro chiunque. In effetti, un’applicazione rigorosa di questo principio potrebbe portare a conflitti con la garanzia costituzionale della proprietà di cui si dovesse avvalere il sequestratario asseritamente in buona fede ed estraneo al reato per il quale è stata condotta l’inchiesta penale (v. Schmid, cit., pto. 4.5.1 p. 342). Per questo motivo, in sede di revisione delle norme sulla confisca, il legislatore ha introdotto una “via penale” per la soluzione delle difficili questioni legate alle pretese di terzi in buona fede nei riguardi di beni sottoposti a confisca. Ai sensi del diritto penale, la buona fede che abilita il terzo detentore ad opporsi alla confisca è data se questi “ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata [inteso: la confisca, n.d.r.]”, ma soltanto se tale ignoranza sia accompagnata (e, in un certo senso, suffragata) dal pagamento di ”una controprestazione adeguata” (art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS). Altro motivo di rinuncia alla confisca, qui senza rilievo, è costituito dall’eventuale eccessiva severità della misura nei confronti del terzo (art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS ultima frase). Ne discende, in conclusione, che un valore patrimoniale provento (diretto, ma anche indiretto, v. Schmid, cit., pto. 4.5.2 p. 343) di reato e rinvenuto in possesso di un terzo può essergli sottratto e restituito alla parte lesa (la restituzione diretta alla parte lesa del “surrogato” in senso stretto non ha invece base legale sufficiente nell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 prima parte CPS, v. Schmid, cit., pto. 4.4.2 p. 341), a meno che il terzo non dimostri la propria buona fede nei modi esposti."

       (sentenza 22 gennaio 1999 in re titolare relazione L., GIAR 167.1995.11)

E ancora:

"Non vi è dubbio che la relazione bancaria, sul dissequestro della quale si discute, sia di pertinenza formale e sostanziale dell’istante resistente A.. Incontestato è pure il fatto che detta relazione bancaria, il conto A xxxx presso il Credito Privato Commerciale SA di Lugano, sia stata alimentata dagli accusati con denaro provento di reato, poiché indebitamente prelevato dagli averi di altri ignari clienti di B. SA. Ciò basta per precisare che il sequestro poi revocato dal Procuratore Pubblico è di natura confiscatoria, e che si fonda dunque sugli artt. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS e 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP combinati. I problemi che si pongono sono, allora, essenzialmente due: se A. possa essere considerato terzo in buona fede ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS, e se il fatto che egli abbia ricevuto dagli accusati, a saldo del proprio investimento in B. SA, un importo verosimilmente superiore a quanto contabilmente dovutogli (seppur abbondantemente inferiore a quanto originariamente investito) sia motivo sufficiente per invalidare – almeno parzialmente – il dissequestro avversato."

e)

Alla luce di tutto quanto esposto nei considerandi che precedono, si deve concludere che nei confronti del qui reclamante non si può escludere (a priori e senza analisi delle condizioni specifiche del caso) l'applicazione delle eccezioni di cui al cpv. 2 dell'art. 59 cifra 1 CP ritenendolo un "Direktbegünstigter", o "unechter Dritter", ai sensi della dottrina citata. Laddove lo fa, la decisione del magistrato inquirente è errata nella motivazione e deve essere annullata.

12.

L'annullamento della decisione impugnata (per errata motivazione) non comporta automaticamente decisione positiva di dissequestro da parte di questo giudice. Infatti, nella decisione del 24 marzo 2004, il Procuratore pubblico, avendo risolto la questione in applicazione del cpv. 1 dell'art. 59 cifra 1 CP, non si esprime sulle questioni della buona fede e della controprestazione equivalente (sollevate dall'istante).

Questo giudice non è competente per emanare provvedimenti (propri) in luogo e vece del Procuratore pubblico laddove si tratta di questioni strettamente connesse all'esercizio dell'azione penale ed alle competenze istruttorie (sentenze: 17 marzo 1994 in re H., GIAR 204.1994.1; 23 aprile 2004 in re Y., GIAR 477.2002.7). Se lo facesse priverebbe, tra l'altro, le parti di un grado di giurisdizione.

Inoltre, non spetta a questo giudice (che non è giudice del merito), da solo, il compito di ricostruire le tesi dell'una o dell'altra parte sulla base della (copiosa) documentazione agli atti (CRP 5 dicembre 1997 in re P.).

13.

In conclusione, il reclamo nella misura in cui chiede l'annullamento della decisione impugnata è accolto. L'incarto è ritornato al magistrato inquirente per nuova decisione sull'istanza del 10 marzo 2004.

Viste le rispettive soccombenze, rispettivamente accoglimento parziale del reclamo, La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato per 2/3 e dei resistenti __________ e __________ (in solido) per il rimanente 1/3. Nella stessa misura, lo Stato ed i resistenti menzionati verseranno al reclamante ed all'accusato __________, che ha aderito al reclamo, ripetibili parziali.

Viste le norme applicabili ed in particolare gli artt. 140, 251 CP, 59 CP, 161 CPP, 280 ss, 284 e contrario CPP,

decide

1.      Il reclamo è parzialmente accolto:

          §.      La decisione 24 marzo 2004 del Procuratore pubblico è annullata.

       §§.       Al Procuratore pubblico è fatto ordine di emanare nuova decisione,       motivata, sull'istanza 10 marzo 2004 del qui reclamante.

2.      La tassa di giustizia, fissata in FRS 600.-, e le spese di FRS 90.-, sono a carico      dello Stato per 2/3 e dei resistenti __________ e __________ (in solido) per il rimanente 1/3.            Nella stessa misura, lo Stato ed i resistenti menzionati verseranno, a titolo di   ripetibili parziali, FRS 900.- al reclamante e FRS 600.- all'accusato __________.

3.      Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP, Lugano, entro 10 (dieci)       giorni dalla notifica.

4.     Intimazione:

                                                                              giudice Edy Meli

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