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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.03.2003 INC.2002.20710

17 mars 2003·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,520 mots·~13 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. INC.2002.20710

Lugano 17 marzo 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto supplente

Claudio Lepori

  sedente per statuire sull'istanza presentata l'11 marzo 2003 dalla

Procuratrice pubblica avv. Claudia Solcà, Lugano  

intesa ad ottenere una terza proroga della durata di sei mesi del carcere preventivo cui è astretto

__________, attualmente presso il Penitenziario cantonale (patrocinato dall'avv. __________)

nel procedimento penale pendente contro quest'ultimo per titolo di appropriazione indebita ed altri reati;

viste le osservazioni 14 marzo 2003 dell'accusato, che postula la reiezione dell'istanza;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che

-          __________ è stato arrestato il 9 aprile 2002, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di appropriazione indebita, amministrazione infedele aggravata subordinatamente semplice, falsità in documenti e riciclaggio di denaro, quest'ultima ipotesi essendo stata estesa con decisione 11 marzo 2003 all'aggravante della realizzazione di una grossa cifra d'affari o di un guadagno considerevole (AI verosimilmente 271 dell'inc. MP __________): oltre alla conferma dell'arresto il giorno successivo, questo giudice ha statuito in merito alla carcerazione dell'accusato il 20 giugno 2002, respingendo una prima istanza di libertà provvisoria (inc. GIAR 207.2002.4), il 7 ottobre 2002, prorogando il carcere preventivo per necessità istruttorie sino all'8 febbraio 2003 (inc. GIAR 207.2002.7), il 24 dicembre 2002, respingendo una seconda istanza di libertà provvisoria (inc. GIAR 207.2002.8) e da ultimo il 6 febbraio 2003 accogliendo limitatamente una nuova proroga con scadenza il 22 marzo 2003: nessuna di queste decisioni è stata impugnata dinnanzi alla Camera dei ricorsi penali;

la fattispecie inquisita è nota (v. i citati pregressi giudizi):

Ricordato che __________ fu membro del consiglio di amministrazione e direttore della società di servizi nel campo fiduciario e commerciale __________ dal 7 giugno 1999 al 21 settembre 2001 e direttore della società di gestione patrimoniale e consulenza finanziaria __________. dal 20 settembre 2001 al 5 marzo 2002, si ha che il procedimento in oggetto aveva preso avvio per la denuncia sporta nei confronti dell'accusato da parte di un cliente che ha lamentato grosse perdite su conti affidati al denunciato, il quale per contro gli aveva fatto avere estratti e situazioni rivelatesi appunto non corrispondenti alla realtà: per questa ed altre analoghe fattispecie sono in corso accertamenti contabili. All'inizio di aprile di quest'anno è poi giunta notizia al Ministero pubblico di rapporti tra __________ e pericolosi elementi di spicco di associazione mafiosa intesa al traffico di stupefacenti, con evidenza di importante movimento di Lire in contanti importate o fatte importare in __________ dall'accusato e qui cambiate in dollari USA oppure in Euro con successiva destinazione su altri conti anche all'estero: l'ammontare complessivo di questa ipotesi di riciclaggio corrisponde ad almeno 40 mio di fr., alcuni milioni dei quali distratti a proprio profitto dall'accusato stesso.

nell'esposto della precedente analoga istanza del 17 gennaio 2003 venne precisato, secondo gli accertamenti istruttori a quel momento (ora in proposito non essendo state evidenziate novità), che

"…l'importo contante sequestrato - sulla relazione __________ (intestata al suocero di __________) presso la banca __________ e su altre relazioni intestate a clienti di __________ presso la banca __________ - per almeno circa CHF 8 mio complessivi, fa parte di una movimentazione durata tra gennaio 2000 e gennaio 2002 di un importo complessivo del controvalore di circa CHF 45 milioni. Somma importata in __________ in tranches, in lire italiane e in contanti, per opera di __________ e successivamente depositata su relazioni bancarie nella sua disponibilità e destinata, una volta cambiata in Euro o in US$, al __________."

richiamate le precedenti sue prese di posizione in tema di privazione della libertà di __________ __________, la Procuratrice pubblica postula una nuova proroga del carcere preventivo della durata di sei mesi, considerata "prudenzialmente proporzionata e adeguata per cercare di esperire, in assenza di collusione, gli accertamenti e le domande di assistenza giudiziaria necessari alla ricostruzione delle diverse fattispecie", argomentando altresì che: con riferimento alle indicazioni della decisione di proroga limitata del 6 febbraio 2003, in punto alla necessità di conferma da parte della magistrata inquirente dei verbali rilasciati da __________ alla Polizia rispettivamente di eventuale contraddittorio con i testimoni, si ha che la Difesa da tempo ha accesso agli atti essenziali, che l'accusato ha di massima nel passato sempre confermato i verbali di polizia e che risulta "arduo, per non dire impossibile, organizzare i verbali dei testi", in quanto si presentano senza preannuncio o con poche ore di preavviso a ciò aggiungendosi indisponibilità del patrocinatore per vacanze o altre udienze urgenti; il quadro in ogni modo è abbastanza delineato, nonostante l'ampiezza dell'agire di __________, con conseguenti anche comprensibili sue dimenticanze; vi sono difficoltà di assunzione di prove sull'aspetto soggettivo del reato di riciclaggio aggravato, con attesa in merito di "un importante aiuto" delle competenti autorità penali __________, anche attraverso il prossimo trasferimento dalla __________ in __________ del prevenuto __________, dove al contrario che ora in __________, con rifiuto di essere colà interrogato - "diversamente reagirà … una volta interrogato dal procuratore incaricato dell'inchiesta"; tenuto conto della ricerca in corso di altri compartecipi, negare la proroga significherebbe vanificare gli sforzi per debellare organizzazioni criminali ed impedire di combattere loro spregiudicatezza e ferocia;

con richiamo delle osservazioni alla precedente istanza di proroga, nuovamente __________ si oppone alla protrazione della sua carcerazione preventiva: fa avantutto presente come la decisione 6 febbraio 2003 di questo giudice fosse particolarmente precisa, con la concessione di una proroga ridotta al fine di consentire chiarificazioni e contestazioni all'accusato, incombenti - ripetutamente chiesti dall'accusato, da ultimo nelle richiamate osservazioni del 28 gennaio 2003 - che in concreto non sono stati affatto esperiti, mentre "gratuite sono le illazioni" sulle difficoltà di aggiornare interrogatori, che invece non risultano essere stati tempestivamente previsti; l'istanza di proroga in discussione neppure adduce l'esistenza di "nuove e sinora ignote emergenze" ed in punto ai bisogni istruttori si riduce "ad un discorso generale e generico"; è per finire dimostrato che la magistrata inquirente "non ha utilizzato il periodo di proroga né per fare quanto indicato dal GIAR, né per portare avanti in modo sostanziale l'inchiesta", per cui il principio di proporzionalità che aveva consentito la corrente proroga, ora ed "in assenza totale di nuove emergenze … esclude categoricamente una proroga del carcere;

ancora una volta le premesse in diritto sono quelle già dispiegate nel passato:

Come al dettato di legge ed a giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, nella specie del pericolo di collusione, ed eventualmente quello di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

ed altrettanto di nuovo sull'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza non occorre soffermarsi, la stessa essendo pacifica e neppure evocata o discussa dall'accusato opponente (ovviamente riservato il giudizio di merito, con particolare riguardo all'aspetto soggettivo dei rimproverati comportamenti, come alle riserve in proposito già avanzate in precedenza dalla difesa: v. le osservazioni 27 settembre 2002 in sede di prima proroga, inc. GIAR 207.2002.7, doc. 3);

nell'apprezzamento dello svolgimento dell'istruzione formale, il giudizio del 6 febbraio 2003 si era così pronunciato:

… sulle necessità di inchiesta questo giudice deve esprimere le seguenti riflessioni, per la costatazione che __________, fatto salvo il contraddittorio con la moglie __________ del 21 novembre 2002 (AI 15, per il quale atto istruttorio la difesa del marito aveva dovuto insistere come agli AI 189, 225 e 227), venne interrogato dalla magistrata inquirente quattro volte, l'ultima il 12 giugno 2002 (AI 7), mentre numerosi sono stati gli interrogatori dell'accusato da parte di agenti di polizia (una dozzina dopo il 12 giugno e sino al 5 dicembre 2002): a parte il fatto di ritardato e lesinato accesso agli atti per la difesa (comunque non qui dedotto eventualmente quale diniego di giustizia: si vedano in ogni modo le numerose sollecitazioni in AI 175, 183, 200, 201, 222, 228), non si giustificano mesi di assunzione di prove - segnatamente interrogatori dell'accusato ad opera di agenti della polizia giudiziaria e di testimoni (questi ultimi spesso assistiti da loro patrocinatori), ad opera sia della magistrata inquirente che di segretari giudiziari - senza partecipazione del patrocinatore e cioè senza doveroso contraddittorio né in particolare chiarificazione a norma dell'art. 61 cpv. 3 CPP (a possibile richiesta di parte), con poca efficacia di tempestività nella conclusione della fase predibattimentale se questi atti dovranno essere ripresi in seguito dinnanzi alla Procuratrice pubblica eventualmente su istanza della difesa;

      ed ancora

è ben vero che il procedimento si muove su diversi fronti per fatti ripetuti nel tempo e intricati, con implicazioni anche internazionali, ma forse anche appunto per questa situazione oggettiva di complessità delle indagini, sarebbe stato opportuno e profittevole a puntuale raccolta di prove procedere man mano alla loro sostanziale definizione secondo le forme che vogliono l'istruttoria nelle mani del magistrato inquirente "nel rispetto dei diritti delle parti" (art. 193 CPP);

per cui (ricordato che il pericolo di collusione deve fondarsi su precisi elementi concreti e non può essere considerato in astratto: massima in REP 1997, n. 98, tratta dalla sentenza 25 giugno 1997 in re V.V., CRP 60.97.141; sentenza 7 marzo 2003 della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale in re R.C., 1P.78/2003, consid. 2.3.1)

i soli motivi di pericolo di collusione rispettivamente di inquinamento delle prove possono essere allora e presentemente intravisti o supposti nell'assenza di radicamento istruttorio delle dichiarazioni di __________ e di conveniente eventuale contraddittorio con i numerosi testimoni già singolarmente interrogati, non certo nelle altre argomentazioni della Procuratrice pubblica: il rifiuto di __________ di essere interrogato dall'autorità penale svizzera perdurante la sua carcerazione estradizionale in __________ non significa che accetterà di rispondere una volta consegnato alle competenti autorità penali __________ ed in ogni modo per la sua perdurante privazione della libertà non si capisce come vi possa essere concreta possibilità di intrallazzo; neppure si vede bene come __________ possa influenzare i responsi delle pendenti rogatorie internazionali; in punto al non nominato corriere, risultano già essere stati raccolti sufficienti elementi da testimoni e dallo stesso accusato, che andranno (come alle indicazioni dei punti precedenti) formalizzati nell'istruttoria, in modo da evitare ritrattazioni e cambiamenti di versioni; l'acquisizione di tutti gli atti processuali italiani sfugge alle sfere di intervento di __________ __________ e del pari per la documentazione bancaria, in gran parte già assicurata all'inchiesta;

      con la conclusione di giustificazione del

… mantenimento della carcerazione preventiva per quel tempo ragionevolmente necessario alle chiarificazioni dei verbali di __________ ed agli eventuali contraddittori, in collaborazione con il patrocinatore dell'accusato: si potrebbe osservare che in tal modo la privazione della libertà sofferta da quest'ultimo non è a lui imputabile e non deve farsene carico, ma (fermi restando i rilievi fatti in precedenza) bisogna tener conto di sicura complessità fattuale e personale del procedimento e del comprensibile intento della magistrata inquirente di assicurare il maggior numero di riscontri oggettivi ed esterni per meglio definire il quadro complessivo delle fattispecie, con il che si ha attenzione al principio di proporzionalità;

dall'esame degli atti istruttori si deve purtroppo dedurre che praticamente nulla è stato fatto nel senso indicato nel precedente citato giudizio: non vi è nessuna nuova acquisizione dall'inquirenza __________; la pretesa miglior scelta di interrogatori di Polizia non ha trovato da oltre tre mesi alcuna concreta attuazione (l'ultimo verbale di Polizia è del 5 dicembre 2002, n. 64 del corrispondente elenco nell'inc. MP); __________ è stato interrogato due volte dalla Procuratrice pubblica, senza diretta chiarificazione con verbalizzazioni di Polizia, il 5 febbraio 2003, non ancora caduta l'ultima decisione di proroga, su trasferimento di denaro, contatti e viaggi all'estero in proposito  (A. 16 dell'inc. MP) e il 10 marzo 2003 su movimenti patrimoniali concernenti clienti malversati (A. 18 dell'inc. MP); l'11 febbraio 2003 vennero brevemente interrogati due testimoni dal Segretario giudiziario, assente la difesa (B. 40 e 41 dell'inc. P: né vale, in genere, trincerarsi dietro l'assenza per breve vacanza del patrocinatore di __________);

l'istanza in discussione poi non fa valere circostanze e fatti nuovi, tali da sostanzialmente mutare le costatazioni del giudizio del 6 febbraio scorso, come espressamente dallo stesso riservato nell'eventualità di ulteriore proroga, e da legittimare una proroga addirittura (per non dire altro) di sei mesi, ma fa appello a proclamazioni di principio sulla pericolosità di queste organizzazioni criminali e sulla necessità di debellarle, con affermazione di pregiudizio per questo intento dalla rimessa in libertà di __________, senza però in concreto neppure tentare di contrastare rilievi e conclusioni in proposito di quell'ultima decisione e senza cercare di dimostrare quali particolari atti istruttori potrebbero soffrire di collusione, salvo a vagamente rinviare ad attesa di collaborazione da parte delle competenti autorità __________ ed all'estradizione di __________, con la certezza che una volta in __________ (quando?) accetterà interrogatori, senza dimenticare che questi eventi né perlomeno indicativamente nelle date di loro realizzazione né certi nei loro risultati non possono giustificare per __________ privazione della libertà personale per tempo indeterminato;

in fine si rileva che la Procuratrice pubblica più non fa valere un pericolo di fuga, quale altro presupposto per la proroga del carcere preventivo, per cui l'argomento non vuole nuova verifica;

per queste ragioni e per il rispetto del principio di proporzionalità, l'istanza di proroga del carcere preventivo è respinta, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG, e contrario) e suscettibile di ricorso alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP): a __________ vengono riconosciute ripetibili corrispondenti all'intervento difensivo (art. 9 cpv. 6 CPP);

per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.      L’istanza è respinta, per cui il carcere preventivo, cui è astretto __________, non è prorogato.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Lo Stato verserà a __________ l'importo di fr. 450.- a titolo di ripetibili.

4.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

Intimazione:                                                           giudice Claudio Lepori

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