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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.10.2002 INC.2002.20707

7 octobre 2002·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,692 mots·~8 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 207.2002.7L                                                         Lugano, 7 ottobre 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Claudio Lepori

sedente per statuire sull'istanza presentata il 20 settembre 2002 dalla

Procuratrice pubblica avv. Claudia Solcà

intesa ad ottenere la proroga di sei mesi del carcere preventivo cui è astretto

__________ attualmente presso il Penitenziario Cantonale

(patrocinato dall'avv. __________)

nel procedimento penale pendente contro quest'ultimo per titolo di appropriazione indebita ed altri reati;

viste le osservazioni 27 settembre 2002 dell'accusato che si oppone all'istanza, con pedissequa richiesta di completo accesso all'incarto istruttorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

__________ è stato arrestato il 9 aprile 2002, con contestuale promozione dell'accusa nel suoi confronti per titolo di appropriazione indebita, amministrazione infedele aggravata subordinatamente semplice, falsità in documenti e riciclaggio.

Con decisione 20 giugno 2002 (inc. GIAR 207.2002.4) che non è stata impugnata alla Camera dei ricorsi penali, questo giudice ha respinto una sua istanza di libertà provvisoria. Sulla fattispecie si era allora rilevato:

Ricordato che __________ fu membro del consiglio di amministrazione e direttore della società di servizi nel campo fiduciario e commerciale __________ dal 7 giugno 1999 al 21 settembre 2001 e direttore della società di gestione patrimoniale e consulenza finanziaria __________ dal 20 settembre 2001 al 5 marzo 2002, si ha che il procedimento in oggetto aveva preso avvio per la denuncia sporta nei confronti dell'accusato da parte di un cliente che ha lamentato grosse perdite su conti affidati al denunciato, il quale per contro gli aveva fatto avere estratti e situazioni rivelatesi appunto non corrispondenti alla realtà: per questa ed altre analoghe fattispecie sono in corso accertamenti contabili. All'inizio di aprile di quest'anno è poi giunta notizia al Ministero pubblico di rapporti tra __________ e pericolosi elementi di spicco di associazione mafiosa intesa al traffico di stupefacenti, con evidenza di importante movimento di Lire in contanti importate o fatte importare in __________ dall'accusato e qui cambiate in dollari USA oppure in Euro con successiva destinazione su altri conti anche all'estero: l'ammontare complessivo di questa ipotesi di riciclaggio corrisponde ad almeno 40 mio di fr., alcuni milioni dei quali distratti a proprio profitto dall'accusato stesso.

Le indagini si sono poi particolarmente appuntate sull'ipotesi di riciclaggio di cui è sopra cenno.

2.

La Procuratrice pubblica chiede una proroga di sei mesi del carcere preventivo cui è astretto __________, segnatamente al cospetto di "importante mole di lavoro istruttorio ancora da compiere" e ritenuti dati preminenti motivi di interesse pubblico, nel rispetto del principio di proporzionalità per la gravità e la complessità dei fatti inquisiti.

Fatto cenno all'avvio dell'inchiesta ed ai suoi contenuti, nonché alle acquisizioni probatorie di verbalizzazioni e di vaglio di numerosa documentazione, vengono

evidenziate le reticenze dell'accusato, in particolare circa l'origine degli importanti fondi sequestrati, con riferimento a movimentazione nel tempo pari a quasi 50 mio. di franchi, risultando così ancora necessario completare le notizie chieste ed ottenute in via rogatoria e procedere all'interrogatorio di altre persone coinvolte, evitando pericolo di collusione.

E' inoltre presente pericolo di fuga, per la riduzione dei legami dell'accusato con il nostro territorio, tenuto conto che la famiglia già si è trasferita all'estero.

__________ postula la reiezione dell'istanza per carenza di preminenti motivi di interesse pubblico.

Premesso che egli ha collaborato con gli inquirenti sin dall'inizio del procedimento a suo carico, con divergenza solo sugli aspetti soggettivi, e lamentato il mancato completo accesso agli atti istruttori (donde richiesta accessoria a questo giudice di concederlo nel contesto del presente giudizio), l'accusato mette in dubbio l'asserita complessità dell'inchiesta trattandosi di accertamenti finanziari, con esclusione di pericolo di collusione, anche per le gravi minacce già formulate nei suoi confronti. E' peraltro inesistente u pericolo di fuga, il trasferimento all'estero di moglie e figli essendo temporanea soluzione di ripiego ed i genitori continuando a risiedere qui con necessità di contatti umani e famigliari per recente nota disgrazia. Non è in conclusione rispettato il principio di proporzionalità, anche in considerazione dell'ampiezza massima della proroga richiesta.

3.

La precedente decisione citata ha così riassunto le premesse di diritto, ovviamente anche qui valide:

Come al dettato di legge ed a giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, nella specie del pericolo di collusione, ed eventualmente quello di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons.

3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

4.

Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono tuttora presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà.

4.1

La decisione di rifiuto della libertà provvisoria del 20 giugno 2002 ha puntualizzato l'esistenza di importanti indizi di colpevolezza ed alla stessa si può conseguentemente fare semplice rinvio, soprattutto in quanto quelle costatazioni non vennero contestate attraverso le vie ricorsuali e neppure ora lo sono. Ammessa quindi la materialità dei fatti, non è qui luogo per approfondire le divergenze sull'aspetto soggettivo, come fatto valere nelle osservazioni da __________, senza peraltro indicarle specificamente o commentarle nella loro valenza. Prudenza vuole, in questa sede e per non pregiudicare il seguito del procedimento, che non si vada a ricercarle e ad approfondirle.

4.2

Si sa che __________ è stato minacciato ed appare verosimile che lo sarà ancora, in considerazione dell'ambiente nel quale per il quale ha delinquito, anche distraendo rilevanti importi affidatigli nel contesto della sua partecipazione alla movimentazione necessaria alle sue controparti. Supera la verisimiglianza allora che - se non di moto proprio dell'accusato - saranno quei personaggi a farsi attivi presso quest'ultimo con intenti collusivi, per ottenere vantaggi processuali. Ciò è sufficiente per considerare acquisito il presupposto del pericolo di inquinamento delle prove in un'istruttoria complessa ed ancora aperta in determinanti direzioni, come fatto valere dall'istanza in discussione dalla magistrata inquirente.

4.3

In punto al pericolo di fuga, la decisione del 20 giugno 2002 si è così espressa:

I criteri determinanti per stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).

La Procuratrice pubblica sostanzia la ricorrenza di questo presupposto con i manifestati intenti di __________ di lasciare il nostro paese, i legami con il quale "scomparirebbero" al cospetto di processo e di eventualità di pena da espiare: egli avrebbe peraltro già escogitato un piano di fuga, anche per giustificare la sparizione di importanti somme dei malavitosi calabresi. In effetti gli atti processuali dimostrano che l'accusato intendeva trasferirsi in __________, acquistandovi un immobile attraverso una società di comodo, tanto che ancora oggi si trasferirebbe volontieri a __________ (verbale istruttorio 7 maggio 2002, pag. 5). Atteso che il carcere preventivo viene confermato per pericolo di collusione, l'eventualità di una fuga può essere lasciata in sospeso, il suo accertamento potendo dipendere poi da successive risultanze istruttorie.

A queste conclusioni si giunge anche oggi, ritenuto che il trasferimento della famiglia in __________, indizio di scelta di latitanza, è come tale sminuito da altri affetti familiari qui permanenti, specie in momenti tragici.

5.

Per le ragioni esposte e richiamate sopra il principio di proporzionalità è di per sé rispettato, ma non per la durata della proroga richiesta. Anche se l'accusato può in ogni tempo postulare la libertà provvisoria, attenzione ai precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP) vuole contenimento della possibile carcerazione preventiva, quale richiamo e quale necessità di controllo d'ufficio del trascorrere del tempo.

6.

Di conseguenza l'istanza di proroga del carcere preventivo è accolta parzialmente per la durata di quattro mesi, con la presente decisione, esente da

tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

7.

L'istanza di accesso agli atti va indirizzata alla Procuratrice pubblica, per la sua competenza di decisione in prima istanza, con la garanzia del doppio grado di giurisdizione: qui è allora irricevibile.

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.      L'istanza della Procuratrice pubblica è parzialmente accolta.

Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di quattro mesi e cioè sino all'8 febbraio 2003, compreso.

2.      L'istanza di accesso agli atti è irricevibile.

3.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

4.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione.

Intimazione:

                                                                       giudice Claudio Lepori

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