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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.11.2001 INC.2001.58202

23 novembre 2001·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,140 mots·~11 min·9

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 582.2001.2 M                                                        Lugano, 23 novembre 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 9/12 novembre 2001 da

__________,          __________;

(difeso di fiducia dall'avv. __________)

e trasmessa in data 21 novembre 2001 con preavviso negativo dal Procuratore Pubblico avv. __________;

concesso all'accusato istante, con ordinanza 21 novembre 2001, di formulare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, e letto l'allegato 21 novembre 2001;

letti ed esaminati gli atti formanti l'inc. MP __________;

ritenuto

in fatto:

A.

__________ è stato tratto in arresto in data 24 ottobre 2001, in quanto sospetto autore di abusi sessuali ai danni dei figli suoi e della sua precedente convivente (v. rapporto d'arresto, inc. Giar __________, doc. _). Il giorno successivo questo giudice ha confermato l'arresto, con contestuale intimazione della promozione dell'accusa per titolo di atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento, violazione del dovere di assistenza o educazione (v. inc. Giar citato, doc. _ rispettivamente doc. _).

B.

L'inchiesta ha preso avvio lo scorso mese di giugno, quando l'accusato si è presentato spontaneamente al Procuratore Pubblico per denunciare abusi sessuali da lui medesimo commessi ai danni della figlia della sua precedente compagna. Successivi atti istruttori, segnatamente l'audizione di testi e della madre della presunta vittima, hanno fatto nascere il sospetto che gli abusi potessero essersi prodotti in numero maggiore e nei confronti di più vittime.

C.

L'istanza di libertà provvisoria qui discussa (v. inc. Giar __________ doc. _) - inoltrata dall'accusato in data 9/12 novembre 2001, ma tenuta in sospeso dal Procuratore Pubblico con il suo accordo fino al 20 novembre 2001 (v. scritto della difesa 15 novembre 2001, inc. Giar citato, allegato al doc. _) - dà per certo che siano già stati effettuati tutti gli atti istruttori necessari, pretende che un eventuale pericolo di collusione possa essere escluso tramite norme di condotta, e conclude affermando che adeguate misure accompagnatorie permetterebbero di escludere un qualsiasi pericolo di recidiva (v. istanza cit., passim).

D.

Il preavviso negativo del Procuratore Pubblico (inc. Giar __________ doc. _) è fondato essenzialmente sull'esistenza di ulteriori necessità istruttorie e di pericolo di recidiva. Sarebbero attualmente in corso le audizioni delle presunte vittime - audizioni che, a ragione della giovane età delle stesse vittime, esigono tempo e circospezione (loc. cit., pag. 1). Soprattutto l'ultima audizione della vittima A., effettuata il 19 novembre 2001, ribadisce e rafforza il sospetto che l'accusato abbia insidiato sessualmente non solo la figlia, bensì anche i figli maschi suoi e della sua precedente compagna, e ciò oltretutto anche dopo essersi autodenunciato lo scorso mese di giugno (loc. cit., pag. 1/2), da cui deriverebbe pericolo di recidiva. Ritenuto come sulla scorta delle dichiarazioni delle presunte vittime si impongano ulteriori accertamenti, alla luce di quanto precede il magistrato inquirente paventa inoltre la messa in atto di comportamenti collusivi nei confronti dei bambini (direttamente da parte dell'accusato, eventualmente tramite intermediazione di terze persone).

E.

In sede di osservazioni 21 novembre 2001 (inc. Giar __________ doc. _), __________ contesta l'esistenza di un pericolo di collusione: l'inchiesta è partita dall'autodenuncia dall'accusato, il quale così facendo ha dimostrato di non volersi sottrarre al procedimento penale (loc. cit., lit. c pag. 2). Un divieto di prendere contatto con le presunte vittime, poi, basterebbe, ed una violazione di tale divieto verrebbe gravemente sanzionata (loc. cit., lit. a pag. 1). Un eventuale pericolo di recidiva potrebbe essere limitato tramite misure sostitutive (loc. cit., lit. b pag. 2).

Considerato

in diritto:

1.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).

2.

Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, sebbene egli respinga con veemenza ogni addebito (v. verbali MP 13 e 20 novembre 2001, all'incarto MP s. n., passim; v. pure osservazioni, cit., pto. c pag. 2). Vi è in primo luogo l'autodenuncia per i fatti commessi ai danni di I. (inc. MP doc. _), confermata in termini equivalenti dalla bambina (inc. MP doc. _). Per quanto riguarda i presunti abusi commessi ai danni dei bambini maschi, va detto che le dichiarazioni delle vittime appaiono coerenti nel tempo (L., ad esempio, si è espresso in termini univoci di fronte alla pedagogista, alla mamma e al Magistrato dei minorenni, v. inc. MP doc. _ e verbale 9 novembre 2001, s. n.) e nel contenuto, anche se raffrontate le une con le altre (si vedano ad esempio il già citato verbale di L. e le dichiarazioni 19 novembre 2001 di A., all'incarto MP in videocassetta; sulle dichiarazioni di A. v. anche i verbali __________ 16 e 19 novembre 2001, agli atti MP s.n.).

3.

a)        A sostegno della propria decisione di rifiutare la libertà provvisoria all'accusato istante, il Procuratore Pubblico adduce numerose necessità istruttorie: in particolare, le presunte vittime dovranno essere sottoposte ad esami medici e dovranno essere nuovamente sentite con riferimento a specifici comportamenti dell'accusato (v. preavviso, cit., pag. 2). Non fa dubbio che gli accertamenti menzionati, seppur esposti in termini assai generici, siano senz'altro indispensabili: né l'accusato lo contesta.

b)        Notoriamente, non basta tuttavia che vi siano ancora passi istruttori da esperire. Il mantenimento della carcerazione preventiva dell’accusato è giustificato soltanto se – e nella misura in cui – la prematura rimessa in libertà di lui possa essere di nocumento proprio nell’ottica dell’assunzione delle prove che ancora mancano. Si è soliti parlare, in questo contesto, di pericolo di collusione, quando è lecito temere l’intervento dell’accusato su terze persone (siano esse correi, parti lese o semplici testi), mentre il termine più ampio di inquinamento delle prove sta ad indicare altri atteggiamenti suscettibili di falsare l’assetto probatorio, come la soppressione o l’alterazione di mezzi di prova eccetera (come qui, verbatim, v. decisione 2 agosto 2001 in re A., inc. Giar 23.2001.8 consid. 3b p. 5).

c)         Contrariamente a quanto pretende l'accusato istante (v. osservazioni, cit., pto. c pag. 2), nell'incarto qui discusso si pongono problemi di collusione particolarmente delicati. In primo luogo, come rettamente ricorda il magistrato inquirente (v. preavviso negativo, cit., pag. 1), i comportamenti suscettibili di esercitare su bambini un influsso nefasto per l'esito dell'inchiesta sono di natura più sfumata e subdola che non quelli usualmente attuati nei confronti di adulti: basti pensare ai notori conflitti di lealtà che il bambino prova nei confronti di colui che accusa, oppure ai sensi di colpa per non aver saputo reagire tempestivamente e nel modo adatto – tutti sentimenti che per un adulto non è difficile manipolare. Bastano sottili pressioni psicologiche, che possono essere esercitate direttamente dall'accusato medesimo, ma altrettanto facilmente tramite persone a lui vicine: per ovviare a tale pericolo, appare necessario limitare i contatti che l'accusato potrebbe avere non solo con le presunte vittime, bensì anche con terze persone, che a loro volta potrebbero esercitare la loro influenza sui bambini.

Non va poi dimenticato che l'accusato nega ogni addebito: si tratta, risaputamente, di atteggiamento perfettamente lecito, che non deve essere di nocumento alcuno per l'accusato in sede di giudizio. In sede d'inchiesta, quando in discussione stanno fattispecie complesse e che vedono coinvolte più persone, può accadere che le negazioni dell’accusato, rispettivamente il suo silenzio, lascino senza risposta questioni concretamente suscettibili di essere influenzate da misure di inquinamento delle prove o collusive. In tali circostanze, che sottintendono – si ribadisce – la concreta possibilità per l’accusato di influire sull’accertamento dei fatti in modo indebito, il pericolo di inquinamento delle prove è per principio implicito, e diviene concreto (anche) a dipendenza dell’atteggiamento processuale che l’accusato decide di assumere: corrisponde al naturale andamento delle cose ed alla comune esperienza che colui il quale nega, sia considerato – più che non il reo confesso – incline a attuare quanto in suo potere pur di sminuire la credibilità delle prove a suo carico. Argomentare diversamente significherebbe pretendere che si debba attendere il primo atto concretamente collusivo prima di ammettere l’esistenza di tale pericolo.

Già solo per questa ragione, un semplice divieto di qualsiasi contatto con i bambini (v. osservazioni, cit., pto. a pag. 1) non sembra assolutamente sufficiente per evitare un loro possibile condizionamento (nel senso spiegato sopra), tanto più che nessuna sanzione permetterebbe di ripristinare le prove nel frattempo inquinate.

d)        In conclusione, nei confronti dell'accusato istante va ritenuto senz'altro un marcato pericolo di inquinamento delle prove, in particolare di collusione.

4.

a)        Notoriamente, il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra le quali i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica, e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (v. Mario Luvini, I presupposti materiale del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in: Rep. 122 [1989], p. 287 ss., pto. 3 p. 294; Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1388 s.).

b)        È pure dato un serio pericolo di recidiva. Non solo tale pericolo appare connaturato con il genere di reati qui in discussione, ma proprio nel caso di specie esso sembra essersi concretamente realizzato per mezzo di fatti avvenuti nel corso della trascorsa estate, dunque posteriori all'autodenuncia del giugno 2001. Ne parlano in termini sufficientemente verosimili - perlomeno per questa sede di giudizio ed a questo stadio dell'istruttoria (v. sopra, consid. 3 c) - le presunte vittime; ed il perito psichiatra, in una sua prima interlocutoria presa di posizione (v. scritto 28 ottobre 2001, agli atti MP s. n., ad 1 pag. 2), non ha potuto escludere con certezza il pericolo di recidiva. Quanto alle misure sostitutive proposte in sede di osservazioni (cit., pto. b pag. 2), esse appaiono doppiamente premature: come spiega il perito, la loro valutazione esige un esame più approfondito della psiche dell'accusato (loc. cit., ad 3 pag. 2). In secondo luogo, poiché non idonee ad evitare il pericolo di collusione, potranno semmai essere prese in considerazione ad uno stadio più avanzato dell'istruttoria, quando soprattutto le dichiarazioni delle presunte vittime saranno state assunte in modo completo e definitivo.

5.

Per quanto attiene al requisito della proporzionalità del carcere preventivo, resta da dire che l'inchiesta - di per sé delicata per il genere di reati ipotizzati nonché per il coinvolgimento di vittime minorenni, e resa ulteriormente difficile dall'atteggiamento negatorio dell'accusato - sembra nondimeno procedere a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. Il carcere preventivo sofferto (in termini assoluti ancora relativamente breve, un mese) e prospettabile appare allora ancora rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata dell'evasione delle necessità istruttorie ancora incombenti.

Resta sottinteso l'obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

6.

In conclusione, l'istanza in discussione deve essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro 10 giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.

Per i quali motivi,

visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP

decide :

1.      L'istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 9/12 novembre 2001 da __________ è respinta.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.      Intimazione:

          -    avv.ti __________, __________, per loro medesimi e per l'accusato istante;

          -    Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni 21 novembre 2001 e l'incarto MP di ritorno.

giudice __________

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