N. 570.2001.2 LM Lugano, 11 ottobre 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 19 novembre 2002 da
__________, __________
(difeso di fiducia dall’avv. __________)
contro gli ordini di sequestro 31 ottobre 2001 emanati nell’ambito del procedimento penale condotto nei suoi confronti per titolo di reato di atti sessuali con fanciulli e pornografia;
uditi il magistrato d’accusa ed i patrocinatori dell’accusato e delle parti lese in udienza ex art. 283 CPP in data 23 agosto 2002, e preso atto che in quella circostanza l’accusato ha spontaneamente consegnato il ricavo provento dalla vendita delle sue auto d’epoca (in tutto fr. 45'000.—) al magistrato inquirente, da tenere a disposizione delle parti lese “per i risarcimenti che la Corte vorrà loro riconoscere” (verbale Giar cit., p. 2);
visto lo scritto 12 settembre 2002 del patrocinatore dell’accusato, che comunica il ritiro del gravame in oggetto, ciò che viene constatato con la presente decisione, evidentemente senza aggravio di tassa o spese di giudizio, eventuali ripetibili essendo semmai compensate;
visti gli artt. 161 ss. e 280 ss. CPP
decide :
1. Il reclamo 19/20 novembre 2001 è stralciato dai ruoli a seguito del suo ritiro.
2. Non si prelevano tassa né spese di giudizio, e non si attribuiscono ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’accusato __________;
avv. __________, per sé e per le parti lese da lui rappresentate;
avv. __________, per sé e per le parti lese da lei rappresentate;
- Procuratore Pubblico avv. __________, con l’inc. MP __________/CS/CS di ritorno.
giudice __________