N. 49.2001.3 M Lugano, 15 maggio 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 6/7 febbraio 2001 da
__________,
(difeso di fiducia dall’avv. __________)
avverso la decisione 30 gennaio 2001 nel procedimento penale contro il reclamante per titolo di infrazione aggravata e contravvenzione alla LFStup., con la quale il Procuratore Pubblico avv. __________ ha confermato l’avvenuto sequestro di un importo di frs. 17'000.— e documentazione connessa;
lette le osservazioni 16 febbraio 2001 del magistrato inquirente, che postula la reiezione del reclamo;
convocate le parti in udienza ex art. 283 CPP in data 25 aprile 2001, nella quale occasione reclamante e magistrato inquirente hanno ribadito e precisato le rispettive posizioni, quest’ultimo segnatamente dando atto dell’avvenuta restituzione della documentazione connessa;
preso atto che il reclamante, con scritto 11 maggio 2001, ha dichiarato di ritirare il proprio reclamo, ciò che viene constatato con la presente decisione esente da tassa e spese di giustizia ed impugnabile alla Camera dei ricorsi penali entro 10 giorni dall’intimazione;
in applicazione degli artt. 280 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
decide :
1. Il reclamo 6/7 febbraio 2001 è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d’oggetto a seguito del suo ritiro.
2. Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.
3. La presente decisione è impugnabile alla Camera dei ricorsi penali entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
- avv. __________, per sé e per il reclamante;
- Procuratore Pubblico avv. __________, con copia dello scritto 11/14 maggio 2001 del reclamante.
giudice __________