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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.02.2001 INC.2001.3703

8 février 2001·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·311 mots·~2 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 37.2001.3 M                                                          Lugano, 8 febbraio 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 5 febbraio 2001 da

__________,           

(difeso d’ufficio dal lic. iur. __________)

e trasmessa in data 6 febbraio 2001 con preavviso negativo dal Procuratore Pubblico dott. __________;

atteso che in data 7 febbraio 2001, l’istante ha inoltrato reclamo contro il diniego di assunzione di complementi probatori da lui proposti;

venutasi pertanto a creare una sovrapposizione di istanza e reclamo, intrinsecamente contraddittori, e dovendosi allora in primis dirimere detta contraddizione;

sentito il magistrato inquirente, che in data 7 febbraio 2001 ha dato il proprio assenso di principio all’assunzione, almeno parziale in quanto fattibile da un punto di vista pratico, delle prove proposte dall’accusato;

sentito, il medesimo giorno, il difensore dell’istante, che ha dichiarato di ritirare l’istanza di libertà provvisoria al fine di permettere l’assunzione delle prove richieste, sotto riserva di ripresentarla più avanti;

letto lo scritto 8 febbraio 2001 del difensore, che conferma quanto sopra;

dovendosi allora prendere atto dell’avvenuto ritiro dell’istanza di libertà provvisoria in oggetto, ciò che va constatato con la presente decisione, teoricamente impugnabile entro 10 (dieci) giorni avanti alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello, e comunque esente da tassa e spese giudiziarie;

visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP

decide :

1.   L’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 5 febbraio 2001 da __________ è stralciata dai ruoli a seguito del suo ritiro.

2.   Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.   Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.   Intimazione:

-      lic. iur. __________, per sé e per l’accusato __________, con copia del preavviso negativo del magistrato inquirente;

-      Procuratore Pubblico dott. __________, con copia delle osservazioni dell’accusato, della dichiarazione di ritiro dell’istanza e l’inc. MP __________ di ritorno.

giudice __________

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