N. 278.2001.1. L Lugano, 25 giugno 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sul ricorso presentato il 23 maggio 2001 da
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(rappresentato dal __________)
contro la decisione 23 marzo 2001 del Dipartimento delle istituzioni, che gli ha fatto divieto di abbandono del territorio dei Comuni di __________;
preso atto delle comunicazioni 6 giugno 2001 del reclamante e 13 giugno 2001 dell'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'emigrazione, dalla quali appare il ritiro del gravame, in vista di un riesame della situazione personale del ricorrente, per cui si ha stralcio dai ruoli senza seguito di spese giudiziarie;
decide:
1. La procedura ricorsuale è evasa, in quanto divenuta priva di oggetto.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Intimazione:
- __________, per sé e per il ricorrente;
- Dipartimento delle istituzioni, Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'emigrazione, Bellinzona (con i suoi atti di ritorno).
giudice __________