N. 254.2001.1 L Lugano, 16 maggio 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sul reclamo presentato il 14 maggio da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro l'incompleta evasione di istanza di accesso agli atti da parte del Procuratore pubblico avv. __________ nel procedimento __________, per titolo di lesioni personali;
ritenuto che dato l'esito del gravame si prescinde per economia di giustizia dal chiamare le controparti a formulare osservazioni;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che
la notte sul 5 luglio 1999 __________ (deceduto il successivo 14 luglio) sarebbe stato aggredito nella camera dell'Ospedale civico di Lugano da altro paziente identificato poi in __________: il procedimento avviato su denuncia/querela del reclamante, figlio della vittima, è sfociato nella decisione di non luogo a procedere del 30 aprile 2001 (NLP __________);
confrontato con questo esito, __________, con atti tutti del 14 maggio 2001, ha chiesto al Procuratore pubblico la motivazione scritta del non luogo a procedere (quand'anche "seppure succinta, sia già stata fornita"), ha presentato prudenzialmente istanza di promozione dell'accusa alla Camera dei ricorsi penali ed ha introdotto il presente reclamo, lamentando la solo parziale messa a disposizione degli atti processuali ed in particolare l'assenza della documentazione medica;
la decisione di non luogo a procedere ha concluso la fase predibattimentale, indipendentemente dall'assistenza di motivazione (art. 185 CPP), con cessazione quindi delle competenze del Procuratore pubblico e di riflesso di questo giudice, riservato il rimedio della promozione dell'accusa o della completazione delle informazioni preliminari per decisione della Camera dei ricorsi penali (art. 186 CPP),
per quanto accennato sopra, il procedimento penale in oggetto non è però definitivamente chiuso ed allora non si ha collocazione del tema dell'ispezione degli atti nel contesto dell'art. 27 CPP e cioè nell'esclusiva competenza della Camera dei ricorsi penali anche per interessati già parte dello stesso procedimento (sentenza 15 settembre 1997 in re I.A., CRP 60.97.122; decisione 3 dicembre 1998 in re V.B., GIAR 1033.93.4);
sembra allora che la garanzia del diritto di essere sentito e del suo esercizio, attraverso conveniente accesso all'incarto, nelle pendenze intese ad ottenere apertura dell'istruzione formale (o subordinatamente completazione delle informazioni preliminari), vada tutelata dalla Camera dei ricorsi penali nel contesto della corrispondente procedura, estendendo per analogia la giurisprudenza in proposito sviluppata per le impugnative concernenti la libertà personale (v. Rusca, Salmina e Verda, Commento del CPP, 1997, ad art. 60 n. 19);
il reclamo è pertanto rimesso alla Camera dei ricorsi penali, per accertamento della sua competenza e per il seguito del caso, senza spese giudiziarie di questa sede;
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1. Il reclamo è qui stralciato dai ruoli e trasmesso alla Camera dei ricorsi penali come ai considerandi.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Intimazione:
della sola decisione all'avv. __________, per sé e per il reclamante;
dell'intero incarto alla Camera dei ricorsi penali, sede.
giudice __________