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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 09.08.2000 INC.2000.9503

9 août 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,699 mots·~8 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 95.2000.3 M                                                          Lugano, 9 agosto 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 2/3 agosto 2000 da

__________

(difeso d’ufficio dall’avv. __________)

e trasmessa in data 4/7 agosto 2000 con preavviso negativo dal Procuratore Pubblico dott. __________;

concesso all’accusato istante, con ordinanza 7 agosto 2000, di formulare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, e letto l’allegato 8 agosto 2000;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP 1140/2000/RI;

ritenuto

in fatto:

A.

__________ è stato tratto in arresto in data 18 febbraio 2000, siccome sospettato di aver venduto un ingente quantitativo di ecstasy; al momento del fermo aveva sulla persona 500 pastiglie di detta sostanza stupefacente (v. rapporto d’arresto 18 febbraio 2000, inc. GIAR 95.2000.1 doc. _ p. 1-2). Il giorno successivo, questo giudice ha confermato l’arresto, con contestuale intimazione della promozione d’accusa per titolo di infrazione e contravvenzione alla LFStup. (inc. GIAR cit., doc. _ risp. 1).

B.

__________ ha da subito ammesso di avere acquistato e rivenduto, a partire da luglio 1999, un importante quantitativo di ecstasy (v. già verbale di polizia 18 febbraio 2000, ore 18.05, allegato al rapporto d’arresto; verbale GIAR 19 febbraio 2000, inc. GIAR 95.2000.1 doc. _ p. 2). Le dimensioni della sua attività delittuosa hanno indotto il magistrato inquirente ad estendere formalmente l’accusa all’infrazione aggravata alla LFStup. (v. verbale MP di conferma 7 luglio 2000, ore 16.15 [inc. MP, verbali MP doc. _]).

C.

Con l’istanza qui in discussione (inc. GIAR 95.2000.3, doc. _), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria: grazie alla sua “solerte collaborazione” (loc. cit., pto. 1 p. 2), gli inquirenti avrebbero potuto non solo chiarire in dettaglio la sua posizione, bensì anche “assumere preziosi elementi per altre inchieste” (ibid.). Non sussistono più necessità d’inchiesta, come si desume dall’avvenuto deposito degli atti (loc. cit., pto. 2 p. 2). Il pericolo di sua recidiva sarebbe inesistente, atteso che la lunga carcerazione preventiva subita avrebbe portato alla sua completa disintossicazione (loc. cit., pto. 3 p. 3); e il pericolo di fuga sarebbe escluso già per il fatto che i suoi documenti di legittimazione sono sotto sequestro (loc. cit., pto. 4 p. 3).

D.

Il magistrato inquirente, premessa l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza nei confronti dell’accusato per un quantitativo complessivo di oltre 6000 pastiglie di ecstasy, 116 g. di cocaina, trip, LSD e speed (v. preavviso negativo 4/7 agosto 2000, inc. GIAR 95.2000.3 doc. _ p. 2), dà atto dell’avvenuta chiusura dell’istruttoria formale a carico di __________. Dichiara di non poter ipotizzare possibili futuri bisogni istruttori, né pericolo di recidiva visto il suo casellario giudiziale (ibid.). Quanto al pericolo di fuga, motivato tuttavia unicamente “dalla sicura pena da espiare che sarà a lui comminata dalla Corte Giudicante” (ibid.), il Procuratore Pubblico auspica semmai l’adozione di incisive misure sostitutive. Di fatto, l’unico vero argomento contro la messa in libertà provvisoria dell’accusato è individuato nella “proporzionalità della durata del carcere preventivo sofferto e quello da subire [dall’accusato] prima del pubblico dibattimento (da ritenersi prossimo visto l’emanazione nei giorni a venire del relativo atto d’accusa) a fronte della gravità delle imputazioni contestate e ammesse dall’accusato che gli prefigurano, se non addirittura il deferimento ad una Assise Criminale, la sua certa condanna ad una pena detentiva da espiare di non corta durata” (ibid.).

E.

In sede di osservazioni al preavviso negativo (inc. GIAR 95.2000.3 doc. _), l’accusato riconferma la propria istanza, affermando che comunque il solo principio di proporzionalità “non rappresenta un presupposto a sé stante e sufficiente per mantenere la detenzione preventiva” (loc. cit., p. 2).

Considerato

in diritto:

1.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss) -ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

2.

Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, e relativi a un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, da lui ammesso avanti agli inquirenti (v., ad es., il già citato verbale di notifica dell’arresto, e soprattutto l’esaustivo verbale MP di conferma 7 luglio 2000, ore 16.15 [inc. MP, verbali MP doc. _]).

3.

Ritenuto come il magistrato inquirente, a sostegno del proprio preavviso negativo, non si appelli né all’esistenza di ulteriori necessità d’inchiesta né al pericolo di recidiva, l’unico elemento di giudizio che possa concretizzare il concetto di “preminenti motivi di interesse pubblico” esatti all’art. 95 cpv. 2 CPP è quello di un pericolo di fuga.

            a)        Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l’accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all’esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, l’insieme delle circostanze, quali il carattere dell’interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l’assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (così verbatim DTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione).

b)        Nell’evenienza specifica, per stessa ammissione del magistrato inquirente non sussistono elementi di giudizio tali da far ritenere che __________ possa decidere di darsi alla macchia: cittadino svizzero qui domiciliato, con affetti in loco e senza poli alternativi di interesse all’estero, non ha mai manifestato – e neppure lasciato intendere – l’intenzione di sottrarsi alla giustizia. È tuttavia vero che, vista l’entità del suo delinquere, non si può ragionevolmente escludere, a suo carico, la pronuncia di una pena detentiva da espiare: e ciò potrebbe rappresentare, in astratto, movente di fuga. A ragione, dunque, il Procuratore Pubblico ha auspicato, in via eventuale, che nei confronti dell’accusato istante vengano ordinate, in caso di rilascio, adeguate misure sostitutive.

4.

a)        Resta il discorso della proporzionalità di un eventuale mantenimento della carcerazione preventiva. A mente del magistrato inquirente, tale mantenimento sarebbe giustificato già solo per il fatto che essa sfocerà in una “certa [...] condanna ad una pena da espiare di non corta durata” (preavviso negativo, cit., p. 2). L’accusato istante, invece, ritiene che il requisito della proporzionalità, di per se stante, non sia sufficiente.

b)        Ha indubbiamente ragione la difesa. Come ben emerge dal testo di legge, la carcerazione preventiva di un accusato persegue preminenti motivi di interesse pubblico, esemplificati nei pericoli di fuga e di recidiva, nonché nei bisogni dell’istruzione (art. 95 cpv. 2 CPP). La proporzionalità della detenzione preventiva è unicamente un requisito negativo, nel senso che una detenzione preventiva poggiante su uno dei presupposti scaturenti dal pubblico interesse può essere negata o revocata qualora rappresentasse misura sproporzionata – sproporzionata sia con riferimento alla presumibile pena, sia ai tempi necessari per la stesura e l’inoltro dell’atto d’accusa nonché per la celebrazione del pubblico dibattimento. Il requisito della proporzionalità, in altre parole, è un mero freno d’emergenza, con il quale si intende evitare una detenzione preventiva che potrebbe eccedere la pena effettivamente pronunciata (e la cui entità è sempre di oltremodo difficile previsione), o comunque una detenzione che, seppur legittimata dall’esistenza di preminenti motivi di pubblico interesse, non trovi giustificazione nell’effettiva gravità del reato inquisito. In nessun caso essa può essere addotta quale motivo unico per una detenzione preventiva (così anche Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP ticinese, Lugano 1997, nota 5 ad art. 102 CPP, citato a ragione anche dalla difesa): venendo a cadere gli specifici motivi di interesse pubblico, consistenti essenzialmente nell’interesse dello Stato a che reati vengano istruiti e portati a giudizio avanti alle competenti corti di merito, una privazione della libertà troverà giustificazione penale soltanto a seguito di condanna – ma allora, evidentemente, quale pena o misura.

5.

In conclusione, l’istanza in discussione deve essere accolta, con la presente decisione impugnabile entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP) e senza conseguenze di tassa e spese.

*   *   *

Per i quali motivi,

visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP

decide :

1.      L’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 2/3 agosto 2000 da __________ è accolta, e l’accusato istante è posto immediatamente in libertà provvisoria.

§   È mantenuto il sequestro dei documenti di legittimazione dell’accusato.

§§ All’accusato è fatto obbligo di presentarsi settimanalmente al più vicino posto di polizia. I dettagli verranno stabiliti dal Procuratore Pubblico.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

-    avv. __________, per sé e per l’accusato __________, con copia del preavviso negativo del magistrato inquirente;

-    Procuratore Pubblico dott. __________, con l’inc. 1140/2000/RI di ritorno, con copia delle osservazioni dell’accusato istante e per immediata esecuzione;

-    SEPEM e Direzione del PCT, per conoscenza.

giudice __________

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