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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 18.12.2000 INC.2000.78701

18 décembre 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·937 mots·~5 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 787.2000.1 L                                                         Lugano, 18 dicembre 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 14 dicembre 2000 da

__________

(patrocinato dall'avv. __________)

contro la decisione 1. dicembre 2000 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha rifiutato (implicitamente) l'accesso agli atti e l'assunzione di prove nel procedimento conseguente a querela penale sporta contro il reclamante per titolo di diffamazione da __________ (patrocinato dall'avv. __________);

ritenuto che l'esito del reclamo può prescindere per economia di giustizia dal chiamare le controparti a formulare osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che

-          __________ è, tra altro, consigliere comunale di __________ e nella seduta 28 agosto 2000 appunto del legislativo di questa città si è espresso sulla gestione del __________, di cui __________ è amministratore delegato, con affermazioni da quest'ultimo considerate lesive del suo onore:

in un'intervista pubblicata sul quotidiane __________ del __________ 2000, __________ ha preso posizione e commentato il menzionato intervento;

il 13 settembre 2000, __________ ha sposto querela contro __________ per titolo di diffamazione, avendo il querelato affermato in quell'intervista:

"Non accetto che proprio un personaggio del calibro di __________, pregiudicato e attualmente alle prese con la giustizia per aggressione a pubblico ufficiale, venga a farci la morale lanciando accuse del tutto prive di fondamento"

in sede di informazioni preliminari, le parti sono state sentite presso il Commissariato di __________, mantenendo le proprie posizioni: giova rilevare che il querelante ha ammesso di "aver avuto a che fare con la Giustizia, e questo ben 35 anni fa" e di avere aperta con l'autorità (perlomeno a livello di Ufficio giuridico della circolazione) una vertenza in relazione a pretesa "aggressione a pubblico ufficiale", che in ogni modo "non è ancora sfociata in nessun provvedimento e nessuna denuncia" (v. rapporto di polizia 4 ottobre 2000 e annessi verbali, acquisito all'inc. MP 5746/2000);

con ordinanza del 17 ottobre 2000, il Procuratore pubblico ha formalmente comunicato a __________ la conseguente apertura di un procedimento penale per diffamazione, costituita dalle querelate affermazioni, con le avvertenze di rito a norma degli art. 207 cpv. 4 e 207 a CPP;

ad una prima richiesta del querelato del 23 ottobre 2000 di avere immediato accesso all'intero incarto e di essere interrogato personalmente dal magistrato inquirente, il Procuratore pubblico ha dato risposta il giorno seguente, inviando copia del rapporto di polizia del 4 ottobre 2000 e respingendo la richiesta di interrogatorio, con richiamo ai rimedi di legge, in quanto:

"… visti i reati ipotizzati e vista la sanzione che potrebbe essere inflitta, non vi è nessun obbligo in questo senso."

con istanza 24 novembre 2000, dopo segnalazione dell'incompletezza della documentazione messa a disposizione, __________ ha chiesto di essere ammesso alla prova della verità in subordine della buona fede a mente dell'art. 173 cfr. 2 CP, attraverso l'assunzione di una serie di prove

(produzione di documenti, richiamo di atti e audizione di testimoni), per "dimostrare che le affermazioni fatte … corrispondono a verità, risp. che le stesse sono state provocate da circostanze particolari, in un contesto politico e quindi di interesse pubblico", ritenuto che il querelante è "persona pubblica" e che il querelato è da tempo duramente attaccato da quest'ultimo;

il Procuratore pubblico, pacificamente acquisito all'incarto processuale quanto prodotto, con decisione 1. dicembre 2000 ha respinto tutte le altre prove, atteso che il querelante ha ammesso "di avere avuto a che fare con la giustizia" e che vi è "già sufficiente documentazione atta a dimostrare il clima ed il contesto" della vicenda, e l'11 dicembre 2000 ha emanato il decreto di accusa contro __________ con la proposta di pena di fr. 300.- di multa per diffamazione (DAP 2514/2000);

il reclamo in discussione, fatto l'istoriato della fattispecie, censura l'"affrettato" decreto di accusa, che viola le norme di procedura e misconosce il diritto di essere sentito, riproponendo le proprie prove, assistite dalle ragioni già fatte valere;

il reclamo è irricevibile perché si scontra con la regolarità dell'emanazione del decreto di accusa secondo la procedura semplificata introdotta con la novella dell'8 ottobre 1998 (in vigore dal 1. gennaio 1999), che consente all'art. 207 a CPP la formulazione appunto di un decreto di accusa "a qualsiasi stadio del procedimento", anche dopo le sole informazioni preliminari senza promozione dell'accusa né istruzione formale, fermo inoltre restando che l'accusato non deve essere obbligatoriamente sentito dal Procuratore pubblico se la pena proposta non esorbiterà la multa (art. 207 cpv. 4 CPP, il cui contenuto, con quello della norma in precedenza citata, venne portato a conoscenza del querelato con l'intimazione del 17 ottobre 2000): senza qui trarre giudizi sulla bontà della scelta del legislatore, questa facilitazione è stata comprensibilmente introdotta per sgravare il Ministero pubblico in casi di modesta rilevanza, essendo in ogni modo pacifico il diritto di difendersi dinnanzi al Pretore competente, previa opposizione;

abbondanzialmente si aggiunge che, acquisita come detto la documentazione prodotta dal querelato, le altre prove proposte non costituiscono novità: __________ ha ammesso la sostanziale verità di suoi trascorsi penali e di altra pendenza in atto, mentre la sua veste di politico impegnato a livello comunale e cantonale è notoria e, in uno con le vertenze tra le parti, emerge a sufficienza dagli atti, come completati ad opera del querelato;

l'esito del reclamo, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), vuole carico delle spese giudiziarie alla parte soccombente;

richiamati i citati articoli di legge

decide:

1.      Il reclamo è irricevibile.

2.      La tassa di giustizia di fr. 180.- e le spese di fr. 20.- sono a carico del reclamante.

3.      La presente decisione è definitiva.

4.      Intimazione:

avv. __________, per sé e per il reclamante;

avv. __________, per sé e per __________ (con copia del reclamo);

-        Procuratore pubblico avv. __________, sede (con copia del reclamo e con l'inc. MP 5746/2000 di ritorno).

                                                                                   giudice __________

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