N. 778.2000.1 L Lugano, 12 dicembre 2000
N. 779.2000.1 L
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sul reclamo presentato l'11 dicembre 2000 da
__________, Agenzia di viaggi __________,
e
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(entrambe patrocinate dall'avv. __________)
per omissioni della Procuratrice pubblica avv. __________, consistenti nell'aver fatto partecipe il Segretario giudiziario avv. __________ all'emanazione di decreti di non luogo a procedere;
atteso che per l'esito del gravame è superfluo chiamare la magistrata inquirente e le controparti a presentare osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che
- __________ e la sua amministratrice unica __________ hanno sporto denuncia il 23 ottobre 2000 contro __________, già dipendente e direttrice della __________ (agenzia di viaggi gestita dalle denuncianti), e __________, apparentemente interessata a rilevare la concorrente per conto della ditta __________, per titolo di reati patrimoniali ed altro: la Procuratrice pubblica, con atti del 28 novembre 2000 ha decretato il non luogo a procedere (inc. NLP 3333 e 3334/2000);
il reclamo in oggetto considera omissione della Procuratrice pubblica la circostanza di aver fatto partecipare alle sue decisioni il Segretario giudiziario avv. __________, sospetto di imparzialità per essere stato attivo presso l'avv. __________, patrocinatore della denunciata __________;
a parte il fatto che da tempo oramai l'avv. __________ opera presso il Ministero pubblico e che le decisioni di non luogo a procedere sono state prese come di legge dal magistrato competente (a nulla influendo le sigle sui decreti), la ricusa di un segretario non rientra nelle competenze di questo giudice e neppure sembra essere prevista dalla procedura (art. 43 ss. CPP), mentre l'esclusione è rimessa al giudice presso il quale funziona il segretario (art. 42 cpv. 1 CPP);
il reclamo è conseguentemente per più versi irricevibile e come tale va dichiarato con la presente decisione definitiva, che vuole carico di tassa e spese giudiziarie alle reclamanti soccombenti (art. 280 ss., nonché e contrario art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e art. 39 lett. f TG);
visti i citati articoli di legge,
decide:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 20.- sono a carico delle reclamanti in solido ed in parti uguali.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione:
avv. __________, per sé e per le reclamanti;
- Procuratrice pubblica avv. __________, sede (con copia del reclamo e con gli incarti NLP 3333 e 3334/2000 di ritorno).
5. Comunicazione alla Camera dei ricorsi penali, sede.
giudice __________