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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 21.12.2000 INC.2000.77001

21 décembre 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·761 mots·~4 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 770.2000.1 L                                                         Lugano, 21 dicembre 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Claudio Lepori

sedente per statuire sul reclamo presentato il 7 dicembre 2000 da

__________(patrocinato dall'avv. __________)

contro il decreto 24 novembre 2000 della Procuratrice pubblica dott. Rosa Item, che ha formalizzato il sequestro di 50 kg. di canapa prodotti dal reclamante;

viste le osservazioni 20 dicembre 2000 della magistrata inquirente, che postula la reiezione del reclamo;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che:

-      con decreto 24 novembre 2000 la Procuratrice pubblica ha sequestrato 50 kg. di canapa, coltivata, raccolta e immagazzinata da __________;

-      il reclamo in discussione, tempestivo e prodotto da parte pacificamente legittimata (per cui è data ricevibilità in ordine, come agli art. 280 ss. CPP), fa valere la regolarità della coltivazione, preannunciata all'autorità, e l'assenza di indizi di reato, in quanto il prodotto era ed è destinato ad essere venduto per estrazione di oli essenziali ed altri prodotti di natura cosmetica escluso qualsivoglia uso stupefacente, come alla documentazione già agli atti: viene quindi allegato il contratto di vendita (in inglese) 27 novembre / 4 dicembre 2000 a certo __________, titolare della ditta __________;

-      con le sue osservazioni, la magistrata inquirente chiede la reiezione del reclamo, atteso che la documentazione prodotta non è affatto tranquillante, risultando che __________ è commerciante di canapa ed anche titolare della ditta __________, canapaio di __________: a ciò si aggiunge il comportamento sospetto di __________, che non ha notificato il raccolto e lo ha occultato senza altro avviso;

-      l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al Procuratore Pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza per il processo, sia come mezzi di prova sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato: la norma - meglio poi specificata nei capoversi successivi - corrisponde all’art. 120 CPP/1941 (con esclusione della competenza per l’allora in funzione Giudice istruttore: cfr. revisione parziale del CPP, entrata in vigore il 1. gennaio 1993), per cui ancora soccorre la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali sul tema (REP. 1987, p. 265; 1989, p. 599; sentenze 30 gennaio 1992 in re O.C., CRP 282/91 e 17 marzo 1992 in re G.M., CRP 38/92; decisione 17 gennaio 1996 in re CS, GIAR 1.95.5);

-      quindi il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al dispiegamento della procedura e meglio alle necessità dell’istruzione preliminare, alle decisioni del magistrato requirente ed a quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione, come gli art. 58 ss CP rispettivamente 270-271 CPP (sequestro confiscatorio);

-      nel caso in discussione soccorre la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 124 IV 185 ss., citata tanto dal reclamante, quanto dalla Procuratrice pubblica), che vuole confisca di canapa quando vi è serio sospetto di una destinazione a prodotto stupefacente, indipendentemente dalla commissione di un'infrazione;

-      qui non si è ancora arrivati alla fase conclusiva con la pronuncia della confisca in applicazione dell'art. 58 CP, ma ci si muove nell'ambito dell'inchiesta intesa a chiarire la reale destinazione della canapa sequestrata, per cui è sufficiente un giudizio di verisimiglianza;

-      in questa prospettiva l'atteggiamento di __________ consente fondati sospetti che in ogni caso vogliono approfondimento, e meglio: egli ha sì notificato l'inizio di una coltivazione di canapa, ma poi non ha avvertito del raccolto; anzi egli lo ha immagazzinato in un locale di terzi alla chetichella, senza nessuna autorizzazione (con successiva causale scoperta); il contratto annesso al reclamo non consente affatto di fugare dubbi, mentre secondo informazioni di polizia non esiste una ditta __________, bensì quella individuale nominata __________, e __________

       è stato oggetto di inchiesta per commercio per mestiere di grossi quantitativi di prodotti della canapa ed è attualmente socio e gerente con firma individuale del canapaio __________ di __________;

-      il provvedimento cautelativo trova pertanto piena giustificazione, in attesa degli opportuni accertamenti, ferma restando la possibilità per __________ di ostendere (più) affidabile documentazione sulla destinazione della canapa sequestrata;

-      il reclamo è conseguentemente respinto, con la presente decisione suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP): le spese giudiziarie vanno a carico del reclamante soccombente (art. 39 lett. f TG);

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.      Il reclamo è respinto.

2.      La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 20.- sono a carico di __________

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione.

4.      Intimazione:

                                                                            giudice Claudio Lepori

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