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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 09.11.2000 INC.2000.64302

9 novembre 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,457 mots·~7 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 643.2000.2 M                                                        Lugano, 9 novembre 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 2/3 novembre 2000 da

__________,

(difeso d’ufficio dall’avv. __________)

e trasmessa in data 6/7 novembre 2000 con preavviso negativo dal Procuratore Pubblico avv. __________;

preso atto che entro il termine assegnatogli, l’accusato istante non ha inoltrato osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP 6501/2000/CS;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto:

che:

-        __________ è stato tratto in arresto in data 18 ottobre 2000, siccome coinvolto in una truffa di ragguardevoli proporzioni ai danni di una coppia di anziani residenti in Ticino. Il giorno successivo, questo giudice ha confermato l’arresto, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per titolo di truffa e riciclaggio di denaro (v. inc. GIAR 643.2000.1 doc. _);

l’accusato istante ha da subito sostanzialmente ammesso il proprio coinvolgimento nei fatti oggetto d’inchiesta, segnatamente di essersi fatto passare – nei confronti delle vittime, una delle quali soffre di Alzheimer – per grosso specialista di medicina genetica, millantando la capacità di guarirla, ottenendo in tal modo, sotto vari titoli segnatamente quale finanziamento per le proprie ricerche, un importo prossimo ai 20 milioni di franchi svizzeri (v. allegato 5 al verbale MP 20 ottobre 2000 della parte lesa, inc. MP doc. _);

-        __________ chiede ora (v. istanza, inc. GIAR 643.2000.2 doc. _) di essere posto in libertà provvisoria: pur non negando di aver avuto un ruolo nei fatti oggetto d’inchiesta, afferma di essere stato manovrato da terze persone (loc. cit., pto. 3 p. 2). Tuttavia, a suo dire i gravi problemi di salute di cui soffre, nonché il lasso di tempo già trascorso dal momento dell’arresto, giustificherebbero la sua richiesta, atteso che non intenderebbe in alcun modo sottrarsi alla giustizia, pur desiderando tornare a casa propria in Germania (loc. cit., pto. 4 p. 2-3);

il magistrato inquirente, riassunti i fatti, fonda il proprio preavviso negativo sulla sussistenza di ulteriori necessità istruttorie, segnatamente l’audizione di diverse persone in Germania ed in Svizzera con le quali sussiste pericolo di collusione, e la ricostruzione delle tracce del provento di reato, sinora recuperato solo parzialmente (v. preavviso negativo, inc. GIAR 643.2000.2 doc. _ p. 2). Manifesto sarebbe poi il pericolo di fuga, senz’altro non ovviabile con il versamento di una cauzione (loc. cit., p. 2).  Infine, proprio in considerazione dei problemi di salute che lo affliggono, l’accusato istante si trova attualmente degente presso l’Ospedale, e verrà sottoposto prossimamente ad una perizia psichiatrica (loc. cit., p. 2);

l’accusato istante non ha presentato osservazioni entro il termine assegnatogli;

l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116);

i menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128);

con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, da lui peraltro ammesso sia avanti agli inquirenti che in sede di udienza di conferma dell’arresto (v. verbale MP 18 ottobre 2000, inc. GIAR 643.2000.1 doc. _; verbale GIAR 19 ottobre 2000, inc. GIAR cit., doc. _);

indubbiamente numerose sono ancora le esigenze istruttorie da esperire, quali l’identificazione e successiva audizione dell’entourage dei due principali accusati, il ritrovamento e successivo blocco del denaro provento di reato, infine la prospettata erezione di una perizia psichiatrica – tutti passi d’inchiesta che esigono manifestamente il mantenimento in carcere degli attori principali, troppo evidente essendo il pericolo che, altrimenti, essi possano inquinare le prove, segnatamente movimentare il provento di reato non ancora rinvenuto allo scopo di evitarne il blocco, oppure prendere indebiti contatti con terzi coinvolti ma non ancora sentiti, sì da concordare con loro una versione unitaria da ammannire agli inquirenti;

il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l’accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all’esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, l’insieme delle circostanze, quali il carattere dell’interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l’assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (così verbatim DTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione);

nel caso di specie, serio e concreto pericolo di fuga deriva già dal fatto che l’accusato istante è cittadino germanico senza alcun legame con la Svizzera, ma al contrario con un apparentemente forte legame familiare (nei confronti della moglie) in Germania. L’impressione che si ha è che farebbe qualsiasi cosa pur di tornare a Monaco; non altrettanto sicura, invece, appare l’asserita sua disponibilità a tornare in Ticino quando l’inchiesta lo richiedesse – perché una volta tornato nel suo ambiente, è legittimo prevedere che la sua peculiare struttura psichica gli farebbe apparire un ritorno qui come una difficoltà insormontabile. Tutto ciò, unito alla prospettiva quanto mai concreta di una lunga pena detentiva da espiare, potrebbe effettivamente indurlo a privilegiare la scelta della latitanza all’eventualità di affrontare il pubblico dibattimento e l’espiazione della pena;

considerata l’estensione e la gravità oggettiva dei reati patrimoniali commessi dall’accusato istante e dalla correa, si può ben dire che l’inchiesta di cui è oggetto è da annoverare fra quelle certamente complesse, e di corrispondente durata. L’inchiesta, in ogni caso, sembra procedere a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. Il carcere preventivo sofferto e prospettabile appare allora ampiamente rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata dell’evasione delle necessità istruttorie ancora incombenti – senza sottacere che il lasso di tempo intercorso fra l’arresto e l’istanza qui discussa è senz’altro assai breve anche in termini assoluti (solamente tre settimane). Resta sottinteso l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP);

da ultimo, ed abbondanzialmente, si rammenta che per costante ed univoca giurisprudenza le cagionevoli condizioni di salute di un accusato non rappresentano un motivo valido per la concessione della libertà provvisoria, poiché l’arresto è essenzialmente misura d’inchiesta presa nel preminente interesse pubblico, e non dipende dalle condizioni personali dell’accusato. Il rispetto delle condizioni di salute dell’accusato è comunque scontato, ed anzi dimostrato per atti conclusivi dal fatto che egli è sempre ancora in cura medica, degente presso l’Ospedale civico e non incarcerato;

in conclusione, l’istanza in discussione dev’essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.

*   *   *

Per i quali motivi,

visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP

decide :

1.   L’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 2/3 novembre 2000 da __________ è respinta.

2.   Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.   Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.   Intimazione:

-      avv. __________, per sé e per l’accusato __________;

-      Procuratore Pubblico avv. __________, con l’inc. MP 6501/2000/CS di ritorno.

__________

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