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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 15.11.2004 INC.2000.50503

15 novembre 2004·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,331 mots·~7 min·3

Résumé

Accesso agli atti negato

Texte intégral

Incarto n. INC.2000.50503

Lugano, 15 novembre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 10 novembre 2004 da

__________ e_RECL1 __________ rappr.ti dall'_DIFF1  

contro

la decisione emanata il 9 novembre 2004 dal Procuratore pubblico Maria Galliani che nega alla difesa l'accesso agli atti dell'inc. MP __________;

premesso che per l'emanazione della decisione, visto l'oggetto del reclamo, non è necessario assegnare al magistrato inquirente un termine per le osservazioni, rispettivamente visionare l'inc. MP __________, bastando quelli già in possesso di questo ufficio (GIAR 505.2000.1/2);

ritenuto e considerato,

in fatto ed in diritto

che:

a seguito delle segnalazioni 20 settembre e 14 novembre 2001 da parte dell'on. __________ è stato aperto un procedimento nei confronti di  per titolo di violazione del segreto d'ufficio (art. 320 CP);

nel corso del verbale 21 settembre 2004 il Procuratore pubblico ha promosso l'accusa nei confronti di; il verbale è stato poi sospeso in considerazione della preannunciata ricusa del magistrato inquirente da parte della difesa dell'accusato;

preso atto della richiesta 22 settembre 2004 dell'avv. _DIFF1 volta ad ottenere l'accesso agli atti del procedimento, con scritto 23 settembre 2004 il Procuratore generale ha comunicato alla difesa di non ritenere fondata la motivazione addotta nel contesto della procedura di ricusa, che per quanto riferito all'istruttoria non sarebbe stata fornita motivazione alcuna e che, in ogni caso, la consegna di tutti gli atti istruttori prima che gli stessi siano prospettati all'accusato sarebbe lesiva del principio dell'immediatezza e tale da compromettere l'istruttoria con versioni preconfezionate ed ipotetiche collusioni; il magistrato inquirente ha inoltre precisato "stante comunque la ricusa da lei anticipata, la presente non pretende di avere carattere formale ma è semplicemente, come di prassi, una trasparente comunicazione sui motivi. Ciò che le permette, se del caso, di meglio formulare la richiesta giustificando l'urgenza e la necessità di decisione di altro magistrato";

il 27 settembre 2004  ha presentato reclamo per denegata giustizia - tra l'altro - per rapporto al rifiuto di fatto di accesso agli atti del procedimento di cui all'inc. MP __________;

con decisione 3 novembre 2004 questo giudice ha constatato denegata giustizia in relazione alla mancata emanazione da parte del magistrato inquirente di una decisione formale di diniego, ciò che ha comportato una limitazione di fatto del diritto del reclamante sancito dall'art. 60 CPP, con conseguente obbligo per il Ministero pubblico di garantire al reclamante l'esercizio del diritto di visione degli atti, non risultando lo stesso limitato da decisione contraria (consid. 6);

preso atto della suddetta decisione, segnatamente del consid. 6, in data 4 novembre 2004 l'avv. __________ ha chiesto al Ministero pubblico di poter ottenere al più presto copia dell'intero incarto;

con decisione 9 novembre 2004 il Procuratore pubblico Maria Galliani ha respinto la suddetta richiesta, con la seguente motivazione "considerato che gli atti di cui all'incarto in oggetto non sono stati ancora contestati né all'accusato né alla moglie dello stesso (stante la sospensione dei relativi verbali di interrogatorio 21.9.2004 a seguito di domanda di ricusa, tuttora pendente dinnanzi alla competente autorità), per preminenti motivi istruttori, allo stadio attuale del procedimento, si giustifica il diniego al loro accesso";

ha fatto seguito il reclamo 10 novembre 2004, con il quale la difesa di  riconferma la propria richiesta di accesso agli atti, evidenziando nel contempo che il Procuratore pubblico avrebbe disatteso il consid. 6 della sentenza 3 novembre 2004 di questo ufficio;

il reclamo in esame, presentato da persona legittimata -_RECL1 accusato nel procedimento di cui all'inc. MP __________ - e tempestivo è ricevibile in ordine;

giusta l'art. 60 cpv. 2 CPP il difensore può sempre prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia, salvo contrarie esigenze di inchiesta;

la questione dell'accesso agli atti fino a quel momento parte dell'inc. MP __________ è già stata esaminata (e decisa) da questo ufficio nella sentenza 3 novembre 2004:

"

In sostanza nel nostro ordinamento vale il principio (la garanzia) che l'accusato ed il suo difensore hanno completo accesso agli atti per legge in istruzione formale e con estensione giurisprudenziale anche precedentemente; eventuali limitazioni costituiscono l'eccezione. L'accusato ed il suo difensore hanno quindi il diritto di chiedere la concretizzazione di tale diritto in qualsiasi forma, per fax, telefonicamente o per iscritto (in analogia con quanto avviene per la richiesta dei permessi di colloquio con gli accusati in stato di detenzione), senza che sia necessario motivare la propria richiesta. Nell'ipotesi in cui il magistrato inquirente non si limiti a confermare il principio, ma lo ribalti applicando l'eccezione (in caso, contrarie esigenze d'inchiesta) deve emanare una formale decisione motivata.

(omissis)

             Ciò che non è avvenuto.

In concreto, il Procuratore generale  ha risposto personalmente alla richiesta 22.9.2004 con lo scritto 23.9.2004, precisando che si trattava di una semplice comunicazione informale, in quanto tale non impugnabile, e meglio "stante comunque la ricusa da lei anticipata, la presente non pretende di avere carattere formale ma semplicemente, come di prassi, una trasparente comunicazione sui motivi". In sede di osservazioni è stato ribadito che lo scritto 23.9.2004 del Procuratore generale  non è una decisione ai sensi dell'art. 6 CPP e quindi non è impugnabile.

Non essendovi agli atti una decisione formale di diniego, per stessa ammissione del Procuratore generale - irrilevante a tale proposito che nello scritto 23.9.2004 il Procuratore generale sia comunque entrato nel merito della richiesta 22.9.2004, respingendola in quanto "la consegna di tutti gli atti istruttori prima che gli stessi possano essere debitamente prospettati viola il principio dell'immediatezza e rischia di compromettere l'istruttoria con versioni preconfezionate ed ipotetiche collusioni" - la mancata concessione dell'accesso agli atti appare ingiustificata. Proprio nell'assenza di una decisione formale di diniego e quindi nell'ostacolare la concretizzazione del diritto è ravvisabile denegata giustizia. In tal modo il diritto del reclamante è stato, infatti, di fatto limitato: in particolare, il magistrato inquirente non ha permesso al reclamante di esercitare il proprio diritto di visione degli atti, impedendogli di fatto l'accesso agli atti e contestualmente rifiutandosi di emanare decisione formale motivata.

(omissis)

             E' constatata (omissis) denegata giustizia in relazione alla mancata emanazione di una decisione formale di rifiuto di accesso agli atti dell'inc. MP __________, con conseguente obbligo di garantire al reclamante l'esercizio del diritto di visione degli atti non risultando lo stesso limitato da decisione contraria."

questo giudice ha quindi constatato denegata giustizia in relazione all'assenza nell'incarto di una decisione di rifiuto/limitazione di accesso agli atti: in particolare, questo giudice ha ritenuto che il Procuratore generale, non permettendo di fatto al reclamante di visionare gli atti e contestualmente rifiutandosi di emanare formale decisione in tal senso (seppure al momento della comunicazione informale 23.9.2004 la ricusa non fosse ancora formalizzata, ma soltanto preannunciata) o di delegare l'eventuale competenza decisionale ad altro collega ex art. 192 cpv. 2 CPP, ha di fatto limitato (ingiustificatamente) il diritto del reclamante e che pertanto ad  dovesse essere obbligatoriamente garantito dal Ministero pubblico l'esercizio del diritto di visione degli atti, non essendo stato lo stesso limitato da decisione contraria;

in siffatte circostanze, l'emanazione di una decisione di diniego dopo aver avuto ampia possibilità di farlo a tempo debito e dopo che questo giudice aveva già statuito in merito, oltre ad essere contraria alla decisione 3 novembre 2004 di questo giudice, costituisce un abuso di diritto; per quanto concerne invece eventuali atti acquisiti (o che verranno acquisiti) successivamente, rimane intatta la facoltà del magistrato inquirente di emanare eventuale decisione motivata di rifiuto;

alla luce di quanto sopra espresso, il reclamo deve essere accolto, con la presente decisione definitiva; la tassa di giustizia e le spese rimangono a carico dello Stato, mentre non si assegnano ripetibili, in quanto non richieste;

P.Q.M.

visti gli artt. 320 CP, 60, 280 ss., 284 e contrario CPP,

decide

1.      Il reclamo 10 novembre 2004 è accolto ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza al reclamante conformemente a quanto stabilito da questo giudice con decisione 3 novembre 2004 (consid. 6) è garantito l'accesso agli atti, fino a quel momento acquisiti, dell'inc. MP __________.

2.      La tassa di giustizia, fissata in FRS 300.--, e le spese di FRS 50.-- sono a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.      La presente decisione è definitiva.

4.      Intimazione:

                                                                                 giudice Ursula Züblin