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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.08.2000 INC.2000.49301

23 août 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·619 mots·~3 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 493.2000.1 L                                                         Lugano, 23 agosto 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza di intervento presentata il 21 agosto 2000 da

__________

(patrocinato dall'avv. __________)

con riferimento al decreto 11 agosto 2000 del Procuratore pubblico avv. __________, con il quale è stata inflitta all'instante la multa disciplinare di fr. 1'000.- per inadempienza nell'ufficio di testimone (art. 30 CPP);

ritenuto che l'esito dell'esame iniziale del gravame non necessita di osservazioni da parte del magistrato inquirente;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che

il Procuratore pubblico conduce le indagini di sua competenza contro ignoti per titolo di corruzione attiva (art. 288, dal 1. maggio 2000 art. 322 ter CP) e di corruzione passiva (art. 315, dal 1. maggio 2000 art. 322 quater CP) in conseguenza a segnalazioni di __________ concernenti presunte irregolarità nel rilascio a stranieri di permessi di soggiorno;

-          __________ si è infatti spontaneamente presentato presso il Ministero pubblico a consegnare lettere anonime di denuncia ed a riferire su quanto a sua conoscenza, venendo quindi formalmente interrogato come testimone (art. 121 ss. CPP) in quattro occasioni;

in particolare e per quanto qui concerne, in sede di audizione del 9 e dell'11 agosto 2000 dinanzi al Procuratore pubblico avv. __________, __________ ha tuttavia rifiutato di fornire le generalità di due persone diverse che gli avevano fornito informazioni su __________ e sul giudice __________;

di conseguenza e dopo ampie illustrazioni dell'istituto e connessi ammonimenti, vista la persistente reticenza di __________, il Procuratore pubblico con decreto 11 agosto 2000, in applicazione dell'art. 30 CPP, gli ha inflitto la multa di fr. 1'000.- "per il rifiuto di rispondere opposto nell'ambito degli interrogatori quale teste del 9 agosto 2000";

contro questa decisione __________ è insorto con il gravame 21 agosto 2000, indirizzato al Tribunale cantonale amministrativo (come al petitum, quale ricorso contro la multa disciplinare a norma dell'art. 32 CPP), al Procuratore pubblico (in via subordinata o alternativa quale istanza di riesame dello stesso provvedimento come all'art. 31 CPP) e a questo giudice (come alla nota in calce "P.S.: Inoltriamo questo ricorso al GIAR nel caso in cui lo stesso intendesse intervenire nell'ambito delle sue competenze", senza altra previa motivazione);

questa richiesta di intervento è del tutto irricevibile e come tale va quindi respinta, senza necessità di superflue osservazioni da parte del magistrato inquirente, come già ricordato in ingresso;

intanto se anche questo giudice può applicare sanzioni disciplinari per inadempienze nel contesto di procedure rientranti nel proprio ambito processuale (art. 30 cpv. 2 CPP), quando le stesse sono prese da altra istanza giudiziaria penale non è data qui competenza né di riesame né di giudizio di seconda istanza, chiaramente regolata come menzionato sopra;

d'altra parte il Giudice dell'istruzione e dell'arresto non ha competenza di vigilanza d'ufficio sul procedimento istruttorio (v. decisione 18 marzo 1993 in re V.S., GIAR 52.93.1) rispettivamente di intervento autonomo nei confronti

dei magistrati inquirenti (v. decisione 18 marzo 2000 in re S.Z., GIAR 52.93.2), ma solo di seconda istanza su reclamo come agli art. 280 ss. CPP (v. decisione 6 marzo 1993 in re E.N., GIAR 128.93.1);

non occorrono poi molte parole per concludere che la riferita annotazione in calce non costituisce reclamo per mancanza di motivazione (v. sentenza 20 luglio 1994 in re D.T., CRP 249/94), oltre che di domanda sottoposta a giudizio;

ricordato che la presente decisione è definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. 2 CPP), tassa e spese giudiziarie seguono la soccombenza;

visti i citati articoli di legge, nonché gli art. 280 ss. CPP e l'art. 39 lett. f TG,

decide:

1.      L'istanza di intervento è irricevibile.

2.      La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 20.- sono a carico di __________.

3.      La presente decisione è definitiva.

4.      Intimazione:

avv. __________, per sé e per __________;

-      Procuratore pubblico avv. __________, sede.

-      Comunicazione al Tribunale cantonale amministrativo, sede.

                                                                              giudice __________

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