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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.11.2000 INC.2000.46303

23 novembre 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·801 mots·~4 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 463.2000.3 L                                                         Lugano, 23 novembre 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 15 novembre 2000 da

__________, attualmente presso l'Ospedale __________

                                    (patrocinato dall'avv. __________)

qui trasmessa il 20/21 novembre 2000 con preavviso negativo dal Procuratore pubblico straordinario dott. __________;

viste le osservazioni 22 novembre 2000 di __________, che conferma contenuti e conclusioni dell'istanza;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato:

che

-          __________, già privato della libertà personale a __________ per pendente procedura estradizionale promossa dalla competente Autorità penale italiana, venne arrestato il 6 agosto 2000 per ordine del Procuratore pubblico straordinario, con promozione dell'accusa per titolo di corruzione attiva: questo giudice ebbe a confermare il provvedimento all'udienza del 7 agosto 2000;

l'accusato si trova presentemente ricoverato presso l'Ospedale regionale di __________ per necessarie indagini cliniche, il suo stato di salute peraltro non essendo "compatibile con la carcerazione fino a data da stabilire a seconda dei risultati degli accertamenti", come al certificato medico 14 novembre 2000 dell'assistente di medicina dr.essa __________;

a ragione di questa situazione, con istanza 15 novembre 2000, __________ ha chiesto al magistrato inquirente di essere messo in libertà, appunto "per motivi di salute, in ragione della sua non carcerabilità", con autorizzazione di permanenza in Svizzera, "in deroga al divieto di entrata, e ciò fino alla fine del procedimento a suo carico";

il Procuratore pubblico straordinario esprime preavviso negativo, costatando che l'accusato non è astretto in un carcere, ma ricoverato in camera ospedaliera di sicurezza: allora "gli invocati motivi di salute non sussistono", in quanto "per carcerabilità deve intendersi infatti la custodia in un carcere chiuso e non in ospedale";

le osservazioni dell'accusato al preavviso negativo sottolineano come la permanenza dello stato di carcerazione, sia pure in cella ospedaliera, è tale da ridurre tempestività ed efficacia delle cura, con influsso negativo sull'aspetto psicologico a danno della necessità di "concentrarsi in modo esclusivo sulle cure": viene aggiunto che __________ ha pienamente chiarito le sue responsabilità e che non vi è nessun pericolo di fuga (anche perché "rimarrebbe comunque in stato di detenzione nell'ambito della procedura estradizionale");

come noto arresto e carcere preventivo sono legittimi in presenza di gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e contemporaneamente di motivi di interesse pubblico, quale è nel presente contesto il pericolo di fuga (art. 95 cpv. 2 CPP);

l'istanza non ha posto in discussione, per negarne il ricorrere, questi presupposti: sono le osservazioni al preavviso negativo a parlare implicitamente di assenza di bisogni dell'istruttoria e specificamente di esclusione di pericolo di fuga, per cui ne sembra scossa la ricevibilità per il mancato rispetto del doppio grado di giurisdizione;

in ogni caso, anche attraverso sommario esame d'ufficio, vi sono da un lato sufficienti indizi di reato, __________ avendo ammesso di aver fatto da tramite tra l'allora giudice __________ e __________ per favorire la rimessa al primo di un importante somma di denaro da dissequestrare nel contesto di un procedimento di confisca nella competenza dello stesso giudice __________ (v. verbale __________ dell'11 agosto 2000, pag. 6 ss.; confronto __________ / __________ del 17 agosto 2000 e verbale 13 ottobre 2000 di __________), e dall'altro vi è palese pericolo di fuga, anche solo pensando agli esiti della tuttora pendente procedura di estradizione (per contro non ricorrono obbiettivamente bisogni dell'istruzione);

ora il problema della carcerabilità per ragioni di salute sfugge del tutto alla competenza dell'autorità giudiziaria per rimanere in quella esclusiva del medico, come in pratica nel presente caso è avvenuto con il trasferimento e la degenza in consono ambiente ospedaliero, con le sole restrizioni al contempo necessarie alle cure ed alla garanzia della privazione della libertà personale: in contrario senso nulla è detto dai responsabili clinici (che inoltre neppure indicano come definitiva questa presente conclusione di incarcerabilità);

per la grave malattia diagnosticata, è comprensibile che __________ patisca riscontri di preoccupazione e di sofferenza psicologica, ma ciò non muterebbe con una comunque problematica libertà provvisoria, altresì sempre confrontata con il procedimento penale (tanto più che, come riconosciuto dall'accusato egli rimarrebbe "in stato di detenzione nell'ambito della procedura estradizionale", di pratico impatto identico all'attuale forma di esecuzione del carcere preventivo): e va respinta la men che provata e quindi gratuita illazione di ritardi di cure ed interventi per la sola circostanza della privazione della libertà;

l'istanza si avvera ai limiti della ricevibilità ed è in ogni modo infondata e come tale va respinta, senza pronuncia di spese giudiziarie e riservato il diritto di ricorso alla Camera dei ricorsi penali a norma di legge;

visti gli art. 95 ss. e 284 cpv. 1 lett. a CPP,

decide:

1.      In quanto ricevibile, l'istanza è respinta.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso entro dieci giorni dall'intimazione alla Camera dei ricorsi penali.

4.      Intimazione:

avv. __________, per sé e per l'accusato istante;

-        Procuratore pubblico straordinario dott. __________ (con copia delle osservazioni al preavviso negativo).

                                                                              giudice __________

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