N. 393.2000.2 L Lugano, 21 dicembre 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Claudio Lepori
sedente per statuire sul reclamo presentato il 15 dicembre 2000 da
__________(patrocinato dall'avv. __________)
contro la decisione 1. dicembre 2000 del Procuratore pubblico avv. Emanuele Stauffer, che ha condizionato il dissequestro - interlocutoriamente respinto - di un immobile al conseguente sequestro del ricavo della sua vendita, nel procedimento penale pendente contro __________, per titolo di truffa e altri reati;
viste le osservazioni 19 dicembre 2000 del magistrato inquirente, che postula la reiezione del reclamo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che:
- che nei confronti in particolare di __________ è in corso un procedimento penale per reati patrimoniali consumati nel contesto di operazioni immobiliari;
- il 19 giugno 2000, il Procuratore pubblico ha disposto il blocco a registro fondiario di tutte le proprietà immobiliari di pertinenza tra altri di __________, a valere quale sequestro a norma di legge (doc. 18 dell'incarto MP __________);
- tra quei fondi vi è la part. __________ RFD di __________, gravata da cartella ipotecaria al portatore di fr. 200'000.-, iscritta il 16 maggio 2000 (v. doc. C, prodotto con il reclamo), detenuta dal reclamante a garanzia di parte di suoi prestiti all'accusato;
- il 9 novembre 2000, __________ ha chiesto lo sblocco e cioè il dissequestro della menzionata particella, onde consentirne la vendita e di conseguenza il ricupero da parte sua della somma di fr. 200'000.-, garantita come sopra;
- con decisione 1. dicembre 2000, il Procuratore pubblico si è dichiarato disposto al dissequestro, ritenuto che l'intero importo della vendita rimanga poi a sua volta sotto sequestro a garanzia di tutte le parti civili creditrici;
- il reclamo, tempestivo e prodotto da persona legittimata per comprensibile interesse (e quindi ricevibile in ordine, come agli art. 280 ss. CPP), illustrati i fatti, fa valere che la cartella è stata acquistata "in perfetta buona fede e nei modi e nella forma richiesti dal Codice civile", con prioritario diritto al soddisfacimento: il Procuratore pubblico, con le sue osservazioni e pur riconoscendo la corrispondenza dei fatti esposti dal reclamante, non ritiene che quest'ultimo "possa essere ritenuto creditore ipotecario e che usufruisca pertanto di un credito preferenziale", i suoi diritti dovendo allora concorrere con quelli delle parti civili;
- l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato: è tuttavia ovvio che oggetto del provvedimento in vista di confisca (come sarebbe qui il caso) può colpire unicamente attivi a libera disposizione e non debiti o impegni presi correttamente e civilmente vincolanti, per cui mantiene logica validità la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali (REP 1991, pag. 541), nel senso che non è passibile di sequestro una garanzia bancaria ed il corrispondente pegno, a patto che il relativo contratto non sia inficiato da sospetto di reato, in questa situazione non essendo discorso di buona fede del terzo, confrontato con una controparte al negozio autrice o sospetta autrice di reato (come all'art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CP), ma di contratto perfezionatosi al di fuori da qualsiasi reato (v. decisione 11 agosto 1999 in re O.R, GIAR 964.98.1);
- nel caso in discussione non vi è nessun sospetto di reato in connessione con l'erogazione di un prestito da parte di __________ a favore di __________ e con la dazione in pegno della cartella ipotecaria, per cui i prioritari diritti incorporati in questo titolo vanno salvaguardati, come vuole il diritto civile (si veda quanto esposto dal reclamante) e la procedura esecutiva (art. 219 cpv. 1 LEF): evidentemente il Procuratore pubblico potrà ordinare il sequestro dell'eventuale ricavo dalla vendita esuberante il credito ipotecario;
- il reclamo è così accolto con la presente decisione, suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP): non vengono ovviamente caricate spese giudiziarie, il reclamante avendo per converso diritto a congrue ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP);
visti i citati articoli di legge,
decide:
1. Il reclamo è accolto.
1.1. Il Procuratore pubblico ordinerà il dissequestro della part. __________ RFD di __________, come ai considerandi.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Lo Stato verserà al reclamante la somma di fr. 400.- a titolo di ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione.
5. Intimazione:
giudice Claudio Lepori