Skip to content

Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.07.2000 INC.2000.38803

7 juillet 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,801 mots·~9 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 388.2000.3L                                                          Lugano, 7 luglio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 30 giugno 2000 da

__________

(patrocinato dall'avv. __________)

e qui prodotta con preavviso negativo il 4/5 luglio 2000 dalla Procuratrice pubblica avv. __________ (in sostituzione del Procuratore pubblico avv. __________);

viste le osservazioni 7 luglio 2000 dell'accusato, che si conferma in contenuti e conclusioni dell'istanza;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

__________ è stato arrestato il 14 luglio 2000, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di furto e danneggiamento. Le indagini avevano preso avvio da forti sospetti di suo coinvolgimento nel furto di telefoni

cellulari commesso la notte sul 10 luglio 2000 nel negozio __________, di cui è titolare il padre dell'accusato, __________. In effetti __________ ha ammesso di aver partecipato con altri a quell'azione criminosa, sia per necessità di denaro, sia per mascherare la svendita a proprio profitto di un centinaio di tali apparecchi nella filiale di __________ della menzionata ditta, da lui gestita (v. verbale di conferma dell'arresto, doc. _ dell'inc. MP 3129/2000). In totale sono così risultati mancanti 342 natel di diverse marche per un valore complessivo di fr. 123'424.-, secondo il prezzo di vendita (v. verbale di polizia 17 giugno 2000 di __________, doc. _).

Il seguito dell'istruzione formale ha portato alla luce altri reati a dimostrazione di preoccupante disponibilità di __________, sia per le persone frequentate, sia per le fattispecie di alta rilevanza penale discusse e messe in atto. Come poi confermato dinnanzi al Procuratore pubblico (verbale del 21 giugno 2000, doc. _), l'accusato ha partecipato ad operazioni in vista di spaccio di banconote false nell'ordine di un importo nominale di 200 mio. di lire (verbale di polizia 19 giugno 2000, doc. _, pag. 5 ss., e come brevemente preannunciato nel verbale di polizia 17 giugno 2000, doc. _, pag. 1: "Io e __________ a partire da due mesi orsono, abbiamo trattato degli affari poco puliti … trattasi di spaccio di banconote false …"), con finanziamento dell'operazione in grazia del ricavato conseguito con i cellulari (verbale di polizia 20 giugno 2000, doc. _ pag. 3), ha avuto a disposizione cocaina asseritamente restituita in circostanze da chiarire (verbale di polizia 19 giugno 2000, doc. _, pag. 9) ed ha personalmente favorito la prostituzione con sporco utile in tre mesi di oltre fr. 12'000.- (verbale di polizia 20 giugno 2000, doc. _, pag. 4 ss.).

2.

L'istanza di libertà provvisoria minimizza partecipazione e responsabilità di __________, formalmente incensurato e "pesce piccolo della fattispecie, rovinato da pessime conoscenze", e sottolinea che l'istruttoria concernente le imputazioni formalizzate è conclusa, anche per l'ottimo comportamento e la collaborazione dell'accusato, che ha confessato in modo esaustivo e dettagliato. Ora ha preoccupazioni per il posto di lavoro (espresse al padre) e va "salvaguardata la posizione della famiglia" (cioè della convivente e della loro figlioletta), senza dimenticare il suo "stato valetudinario" (essendo stato affetto da depressioni). Fatto cenno - a dire il vero in forma e contenuto poco comprensibili - a problemi di correità, di istigazione e di concorrenza - e richiamati i principi giurisprudenziali in tema di cautelare privazione della libertà, l'istante ammette l'evidenza di gravi indizi di colpevolezza, ma nega ricorrere di pericolo di collusione, di fuga e di recidiva, con argomentazioni che - se del caso - verranno riprese più innanzi.

Il Procuratore pubblico postula la reiezione dell'istanza, avuto particolare riguardo allo sviluppo successivo delle indagini per altri reati, oltre a quelli inizialmente inquisiti. Dal riassunto delle diverse fattispecie emerge quindi che "l'inchiesta è ben lungi dall'essere conclusa, ritenuto come l'istante si sia reso colpevole o quantomeno sospetto di una nutrita serie di reati penali di oggettiva gravità". Ne consegue concreta dimostrazione di bisogni istruttori e segnatamente del pericolo di collusione, che impediscono la rimessa in libertà.

Le osservazioni al preavviso negativo mettono in particolare evidenza le "precarie condizioni di salute" di __________ (e per i loro possibili risvolti negativi, "il padre, signor __________ alias __________, rende già sin d'ora responsabile lo Stato"), come al rapporto medico del dott. __________ sugli esiti più negativi che positivi di una carcerazione preventiva prolungata sul futuro lavoro di ricupero. Inoltre i principi di proporzionalità non sono ossequiati per l'assenza del Procuratore pubblico titolare dell'inchiesta con la conseguente inammissibile protrazione della carcerazione preventiva per i nuovi reati, "per i quali l'accusato si dichiara completamente estraneo" e che non hanno ancora fatto oggetto di promozione dell'accusa.

3.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, particolarmente intesi quale tema di collusione, e il pericolo di recidiva.

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

4.

Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà.

4.1

In presenza delle ammissioni dell'accusato, come ricordato sopra, ed anche per il fatto che questo presupposto non è contestato, non v'è altro da aggiungere per ritenere data l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, per più fattispecie complessive comunque di sicura gravità, vuoi per deteriore disponibilità, vuoi per la reiterazione in reati diversi, vuoi per immotivati intenti di facile lucro.

E' ben vero che per le fattispecie concernenti le banconote false, gli stupefacenti e il favoreggiamento della prostituzione non è stata promossa l'accusa: in ogni modo le stesse sono apparse per ammissioni dello stesso __________, confermate dinnanzi al magistrato inquirente, alla presenza del suo patrocinatore, per cui è perlomeno azzardato - come nelle osservazioni al preavviso negativo - farlo dire "completamente estraneo". D'altro canto, come si espone in appresso, basta e avanza la necessità di miglior puntuale chiarimento della vicenda legata ai telefoni cellulari.

4.2

A torto nell'istanza e nelle osservazioni al preavviso negativo si fa stato di assenza di pericolo di collusione.

Infatti già per la fattispecie relativa ai cellulari non tutto è stato chiarito, ad esempio sulla causa del mancato funzionamento dell'allarme: __________ ha negato di conoscerne la combinazione numerica e quindi di averlo disinserito, ma comunque di aver detto ai compartecipi che "non vi era alcun problema circa il sistema di allarme senza precisare altro", per cui ipotizza che "l'allarme non è entrato in funzione" per essere "subentrato un difetto occulto non emerso in seguito durante la nuova fase di collaudo" (verbale 30 giugno 2000, doc. _, pag. 2). Ancor più sulle altre fattispecie, aggiuntesi nel corso dell'istruzione formale, occorrono approfondimenti indagatori senza possibilità di inquinamento di prove o di qualsivoglia collusione "con terze persone coinvolte nei fatti ed ancora a piede libero" (come al preavviso negativo): di fatto sin qui si ha solo l'abbozzo di compartecipazione da parte di __________, per quanto da quest'ultimo dichiarato, ma ovviamente occorre controllare dettagli e complesso

con l'assunzione di altre prove, in particolare con l'audizione delle altre persone coinvolte e con eventuali confronti. E per questi episodi seguirà di certo immantinente promozione dell'accusa.

4.3

Non essendovi oggettivamente pericolo di fuga, va affrontato quello di recidiva, avendo presente come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (Mario LUVINI, in REP 1989, pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7).

__________ si presenta sostanzialmente come incensurato. Egli tuttavia ha delinquito in varie diverse direzioni, dimostrando - come già detto - disponibilità e labilità, tutto inteso a comunque lucrare. Atteso che presentemente primeggia il pericolo di collusione, può qui restare indecisa la probabilità di reiterazione, che potrà essere approfondita in seguito, quando sarà meglio definito il quadro delle responsabilità dell'accusato istante, in uno con opportuni accertamenti psichiatrici riferiti a tendenze depressive.

5.

Il carcere preventivo sin qui sofferto e quello prevedibile per le necessità processuali, in un procedimento che coinvolge più persone e più fatti e che risulta essere condotto con coerente sollecitudine, è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, anche in considerazione del descritto pesante coinvolgimento di __________.

E' ovvio che egli aneli alla libertà ed abbia preoccupazioni per il lavoro e le sue relazioni personali, ma deve pure aver presente che di quelle fu ben dimentico quando delinquiva (e specialmente frequentava "amiche" prostitute e - come ricordato nelle osservazioni al preavviso negativo - "usciva spesso alla sera senza informare la convivente"). Per quanto concerne poi i problemi di salute, la valutazione spetterà al medico, in ogni modo nulla sino ad ora permettendo di concludere ad incarcerabilità. In proposito si osserva che le osservazioni dell'accusato citano solo parzialmente il certificato 30 giugno 2000 dello psichiatra dott. __________, il quale ha seguito solo "episodicamente __________, con presunzione quindi di ridotta necessità di conforto medico, e considera "che il confronto con la realtà (rappresentato dall'incarcerazione)

contiene sicuramente valenze positive e può costituire una salutare lezione per il paziente", mentre solo ipoteticamente una carcerazione preventiva "prolungata potrebbe" avere esiti più negativi che positivi (con buona pace anche per le ineleganti minacce del signor __________ alias __________).

6.

L’istanza - peraltro poco corrispondente alla realtà processuale - è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.       L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.       Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.       Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.       Intimazione:

-    avv. __________, per sé e per l’istante;

       -    Procuratore pubblico avv. __________ (con copia delle osservazioni dell’istante e con l’incarto MP 3129/2000 di ritorno).

                                                                              giudice __________

INC.2000.38803 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.07.2000 INC.2000.38803 — Swissrulings