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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 04.12.2000 INC.2000.38305

4 décembre 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,402 mots·~7 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 383.2000.5 L                                                         Lugano, 4 dicembre 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 24 novembre 2000 da

__________, cittadino turco, attualmente presso il Penitenziario cantonale

                                    (patrocinato dall'avv. __________)

e qui trasmessa con preavviso negativo il 29 novembre / 1. dicembre 2000 dal Procuratore pubblico avv. __________;

viste le osservazioni 4 dicembre 2000 dell'accusato, che si conferma in contenuti e conclusioni dell'istanza;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che

-          __________ venne arrestato il 13 giugno 2000, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di furto e infrazione alla legge federale sulle armi e sulle munizioni: a verbale del 13 luglio 2000 (doc. _ dell'inc. MP 3129/2000, secondo l'attuale numerazione: in precedenza doc. _), il Procuratore pubblico ha esteso l'accusa ai reati di truffa, danneggiamento, infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e messa in circolazione di monete false;

questo giudice è già stato chiamato due volte a pronunciarsi su istanze di libertà provvisoria formulate dall'accusato, respingendole entrambe rispettivamente con decisione 21 luglio 2000 (inc. GIAR 383.2000.3) e con decisione 31 agosto 2000 (inc. GIAR 383.2000.4), ritenuti pacifici gravi e concreti indizi di colpabilità e presenti pericolo di collusione, di fuga e di recidiva;

la nuova, per così dire, composita istanza conferma le ammissioni di colpevolezza, considera conclusi gli accertamenti ed esclude pericolo di fuga per chiedere quindi in via principale la chiusura dell'istruzione formale, la disgiunzione del procedimento concernente __________ da quelli contro i correi e l'adozione della procedura abbreviata: in via subordinata è postulata la libertà provvisoria senza condizioni rispettivamente dietro versamento di cauzione e disposizione di altre misure sostitutive;

il Procuratore pubblico fa presente di avere proprio lo stesso 29 novembre 2000 proceduto alla chiusura dell'istruzione formale (v. doc. _, per quanto concerne l'istante), non vi sono pertanto motivi per procedere a disgiunzione o per far capo al rito al rito abbreviato, mentre permangono pericolo di fuga e di recidiva, per cui l'istanza di libertà provvisoria va respinta;

le osservazioni a detto preavviso negativo, a conferma dell'istanza, insistono specialmente sul difetto di proporzionalità della lunga carcerazione rispetto ai reati ipotizzati, considerati i verosimili lunghi tempi di aggiornamento del processo, mentre che a pericolo di fuga e di recidiva ("se esistessero") si può parare con opportune misure sostitutive;

anche per i pregressi citati giudizi è noto che:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - [ … ] il pericolo di fuga e quello di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato

codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).";

gravi e concreti indizi di colpevolezza vennero già verificati in precedenza e quanto meno corrispondono alle ammissioni dell'accusato, il tutto ora consegnato negli atti dell'istruttoria formale definitivamente chiusa e prossimamente nell'atto di accusa (per il rifiuto del Procuratore pubblico di far capo alla procedura di giudizio abbreviata, secondo la discrezionalità riconosciutagli dalla legge: art. 316 a cpv. 2 CPP): è così caduto il pericolo di collusione;

la richiesta di riattivazione della procedura di esame della domanda di asilo nulla muta rispetto alle ragioni che fondano il pericolo di fuga, come esposte nelle passate decisioni, tranquillamente cresciute in giudicato:

"Per quanto concerne il pericolo di fuga, si ricorda che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).

E' ben vero che __________ ha qui parenti e afferma di essersi "assimilato", non intendendo pertanto rimpatriare (v. verbale di polizia 29 giugno 2000, doc. _, pag. 4 e 5), comunque già la sua permanenza è precaria, non essendo ancora stata decisa la sua domanda di asilo, e soprattutto si trova confrontato con le riferite importanti imputazioni e con altri chiarimenti tali da oggettivamente aggravare la sua posizione processuale, per cui la scelta di latitanza è eventualità concreta, sia per evitare confronti e accertamenti, sia per sfuggire alla condanna ad una pena detentiva verosimilmente da espiare, con possibile seguito comunque di espulsione.";

del pari si ha in punto al pericolo di recidiva, affatto sfiorato dall'istanza in discussione e solo nominato nelle osservazioni al preavviso negativo (e comunque non ovviabile con altre misure meno incisive):

"Anche se non evocato al momento della conferma dell'arresto e neppure avanzato dal Procuratore pubblico, può ora essere discorso di pericolo di recidiva, osservando come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (Mario LUVINI, in REP 1989, pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7).

Il complesso degli addebiti, sia pure solo considerando quanto ammesso dall'accusato, ed il comportamento processuale di quest'ultimo dimostrano disponibilità a ripetuta indiscriminata partecipazione a reati, in quanto "sprovvisto di mezzi finanziari" (v. verbale di polizia 13 giugno 2000, annesso al doc. _, e come ricordato nell'istanza). Ora egli è disoccupato, vale a dire nella stessa situazione di squattrinato, facile indirizzo al reato, avuto anche presente che una liberazione prima del completo accertamento dei fatti e della conclusione del procedimento indurrebbe a banalizzazione di quanto commesso, senza quindi sufficiente influsso di prevenzione speciale.";

la libertà provvisoria essendo stata chiesta in via subordinata alla chiusura dell'istruttoria (avvenuta) ed alla disgiunzione dei procedimenti per ricorso al rito abbreviato (con tempi non dissimili da quelli per il deferimento alla competente Corte d'assise nelle vie normali), vi è implicito riconoscimento di proporzionalità del carcere preventivo tuttora corrente (176 cpv. 2 e 3 CPP), ricordando che qui possono valere solo i termini di legge per l'aggiornamento del pubblico dibattimento (art. 102 cpv. 3 e 230 CPP);

l’istanza è conseguentemente respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP);

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.       L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.       Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.       Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.       Intimazione:

-    avv. __________, per sé e per l’istante;

       -    Procuratore pubblico avv. __________ (con copia delle osservazioni dell’istante e con gli atti dell’incarto MP 3129/2000 di ritorno).

                                                                              giudice __________

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