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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 09.01.2001 INC.2000.38206

9 janvier 2001·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,201 mots·~6 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 382.2000.6 L                                                         Lugano, 9 gennaio 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il l'8 gennaio 2001 da

_____________,   attualmente presso il Penitenziario cantonale

                                 (patrocinato dall'avv. __________)

nel procedimento sfociato nell'atto di accusa 22 dicembre 2000 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha deferito l'accusato istante alla Corte delle Assise correzionali con le imputazioni di furto ed altri reati;

preso atto:

della comunicazione verbale 8 gennaio 2001 del magistrato requirente, che postula la reiezione dell'istanza per le ragioni addotte con il preavviso negativo 1. dicembre 2000 alla precedente analoga richiesta e per le motivazioni della decisione 7 dicembre 2000 di questo giudice, che non l'ha tutelata;

della lettera 8 gennaio 2001 del Presidente della Corte delle Assise correzionali, che si rimette al giudizio di questa sede;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che

con decisione 7 dicembre 2000 (inc. GIAR 382.2000.5), questo giudice ebbe a respingere una prima istanza di libertà provvisoria presentata da _____________, quando già l'istruzione formale era stata definitivamente chiusa, per cui ora si può far capo a quel giudizio, non impugnato, in quanto la situazione di fondo non è mutata: processualmente l'istante è stato nel frattempo deferito alla Corte delle Assise correzionale sulla base dell'atto di accusa 22 dicembre 2000 (ACC 201/2000);

le imputazioni formulate nei confronti dell'istante si riferiscono a ripetuta infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio, per avere in più occasioni funto da intermediario finanziario nel contesto di aiuto a clandestini (inchiesta che già valse ad _____________ la carcerazione preventiva da 27 marzo al 18 maggio 1998), ad infrazione aggravata e semplice alla legge federale sugli stupefacenti, per aver fatto preparativi di acquisto e successivo traffico di un chilogrammo di cocaina ed averne acquistati 51 g., rivendendone almeno 51, e di furto di non meno di 235 telefoni cellulari;

l'istanza di libertà provvisoria in discussione, rinviando "a quanto già espresso nelle prima istanza di data 27 novembre", è unicamente fondata "su di un fatto nuovo, di una certa rilevanza" e cioè che "il datore di lavoro della ex moglie del detenuto si è detto infatti disposto a prestare una somma pari a ben Frs. 30'000.- a titolo di cauzione";

conviene richiamare, per quanto necessario al successivo discorso, i principi applicabili sul tema:

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - il pericolo di fuga e quello di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

l'esistenza di gravi e concerti indizi di colpevolezza non essendo stata posta in dubbio e trovandosi riassunta nell'atto di accusa, _____________ dimentica la presenza degli altri presupposti, accertati nella decisione 7 dicembre 2000;

in primo luogo il pericolo di fuga, che venne così illustrato ed accertato:

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - il pericolo di fuga e quello di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

La situazione personale di _____________ è precaria, disponendo solo di un aleatoria autorizzazione in qualità di richiedente l'asilo (v. gli atti concernenti la decisione 13 novembre 2000 di questo giudice, inc. GIAR 382.2000.3), mentre egli mantiene contatti con la sua patria, nella quale ancora si è recato anche "per fare un po' di vacanza" (v. sua lettera 6 agosto 1998, doc. 32 inc. B). Con l'aggiunta della gravità della sua compromissione in più reati ed in tempi diversi, come riferito sopra, il pericolo di un allontanamento per evitare possibile e verosimile espiazione, con successiva espulsione giudiziaria o amministrativa, è quanto mai concreto, senza sufficiente argine da cauzione prestata da terzi. E, accennando a misure sostitutive, si ha che neppure queste vengono prese seriamente dall'istante: infatti è ben vero che nell'estate 1998 ottenne sospensione dell'obbligo di settimanalmente presentarsi in polizia, ma poi dapprima dimenticò puntualità e poi del tutto l'impegno (v. rapporti di polizia 17 dicembre 1998 e 24 febbraio 1999, doc. 33 e 34 inc. B) …

né l'istante si dà la pena di dimostrare, come all'eventualità di una fuga possa parare una cauzione prestata da terzi, per di più senza nessuna indicazione sulla persona del garante e sulle ragioni del suo intervento;

ma in più rimane (pure non discusso, per non dire indiscusso, ed assolutamente non ovviabile con prestazione di cauzione) il pericolo di recidiva, nei termini della precedente decisione:

Come già evocato al momento della conferma dell'arresto, è qui pure discorso di pericolo di recidiva, osservando come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (Mario LUVINI, in REP 1989, pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7).

Il mancato insegnamento tratto dalla prima carcerazione preventiva, la disponibilità a partecipare a reati di diverso genere e la situazione precaria dell'accusato istante, come via via rilevato nei considerandi precedenti, rendono del tutto concreta la tema che _____________ si presti nuovamente a delinquere, anche per la deviante impressione soggettiva di quasi impunità tratta da ritardata puntuale sanzione.

la proporzionalità è rispettata per l'ormai prossimo aggiornamento del processo;

l’istanza, di per sé irricevibile per carenza di motivazione, è conseguentemente respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP);

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.       L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.       Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.       Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.       Intimazione:

-    avv. __________, per sé e per l’istante;

-        Procuratore pubblico avv. __________;

-        Presidente della Corte delle Assise correzionali, sede.

                                                                              giudice __________

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