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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 15.11.2002 INC.2000.29304

15 novembre 2002·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,779 mots·~14 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 293.2000.4 LM                                                      Lugano, 15 novembre 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Luca Marazzi

sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 22/25 febbraio 2002 da

__________(difesa dal lic. iur. __________ Lugano)

avverso la decisione 11 febbraio 2002, con la quale il Procuratore Pubblico avv. Arturo Garzoni ha integralmente respinto un’istanza di complementi istruttori proposti nell’ambito del procedimento contro di lei condotto per titolo di infrazione alla LFStup.;

viste le osservazioni 8 marzo 2002 del Procuratore Pubblico, e preso atto che il medesimo postula la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________

ritenuto

in fatto:

A.

__________ e __________ sono titolari della ditta __________ con sede a __________ e con un ulteriore negozio a __________. La ditta, dedita al commercio di prodotti derivati dalla canapa, è saltata agli occhi degli inquirenti del Cantone __________ per aver acquistato ingenti quantitativi di canapa da persone sottoposte ad inchiesta in quel Cantone. L’autorità inquirente ticinese, attivatasi su segnalazione della polizia __________, ha proceduto all’arresto dei due summenzionati in data 11 maggio 2000 (v. rapporto d’arresto 11 maggio 2002, inc. Giar 293.2000.1 doc. 2). Il giorno successivo, questo giudice ha confermato l’arresto, con contestuale intimazione delle rispettive promozioni d’accusa (per la qui reclamante, v. inc. Giar 293.2000.1 docc. 3, risp. 1), per entrambi gli accusati estese a verbale MP 18 maggio 2000 (all’inc. MP, docc. 27 e 28) ai titoli di infrazione aggravata e contravvenzione alla LFStup.

B.

L’istruttoria formale ha seguito il suo corso, ed in data 13 luglio 2000 è sfociata nel deposito atti (inc. MP doc. 40). In quell’ambito, l’accusata reclamante ha proposto (v. istanza 10 agosto 2000, inc. MP doc. 46) tre complementi di prova: l’audizione di un precedente dipendente, l’acquisizione degli atti relativi ad un furto commesso ai danni del negozio di __________, infine l’acquisizione di un servizio giornalistico sui canapai ticinesi, fra i quali il negozio __________ di __________.

Con la decisione qui impugnata, il magistrato inquirente ha respinto le tre richieste, in quanto tutte irrilevanti, e semmai di facile produzione in sede dibattimentale (decisione impugnata 11 febbraio 2002, inc. MP doc. 55, passim).

C.

__________, in sede di reclamo (inc. Giar 293.2000.4 doc. 1), riafferma la necessità di accertare la “consapevolezza dell’accusata di vendere prodotti di canapa destinati al consumo di stupefacenti” (reclamo, cit., pto. 4 p. 3) e critica la reiezione delle prove proposte siccome frutto di “una ingiustificata valutazione anticipata” (ibid.). Non si esprime più, invece, sul rifiuto di acquisire agli atti l’articolo giornalistico de __________.

D.

Il Procuratore Pubblico, dal canto suo (v. osservazioni 8 marzo 2000, inc. Giar 293.2000.4 doc. 3), ribadisce gli argomenti esposti in sede di censurata pronuncia, aggiungendovi dettagliata discussione sul perché, a suo modo di vedere, sia “non solo improponibile, ma pure temerario” (loc. cit., p. 3), da parte dell’accusata reclamante, appellarsi all’errore di fatto, ma anche all’errore di diritto (ibid.).

Considerando

in diritto:

1.

            a)        Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. Giar 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. Giar 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. Giar 1093.93.5; 18 settembre 1998 in re G., inc. Giar 601.98.1 consid. 1a, in: Rep. 131 [1998] n. 122).

            b)        Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (= art. 4 vCost. fed.; v. DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Non è dunque data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. Giar 55.98.1 consid. 1; v. inoltre decisione 18 settembre 1998 in re G., inc. Giar 601.98.1 consid. 1b, in: Rep. 131 [1998] n. 122).

2.

Notoriamente, spetta al giudice del merito valutare nella sostanza le accuse mosse dal Procuratore Pubblico; decidere, in altre parole, se siano adempiuti gli elementi costitutivi delle fattispecie oggettiva e soggettiva del reato ipotizzato nell’atto d’accusa. Questo giudice deve astenersi da un tale esame, già solo per evitare di creare anche solo parvenza di possibile pregiudizio. Il suo compito si limita a valutare se la decisione del Procuratore Pubblico di rinunciare all’assunzione di una determinata prova offerta adempia i requisiti esposti ai considerandi precedenti: in altre parole se, nell’esercizio di un senz’altro ammissibile apprezzamento anticipato della prova offerta (v. in proposito la già citata decisione 18 settembre 1998 in re G., inc. Giar 601.98.1 consid. 2a, in: Rep. 131 [1998] n. 122 p. 369), il magistrato inquirente abbia a ragione maturato il convincimento che la prova medesima non era nuova, rilevante e pertinente per le future sue conclusioni.

3.

a)        Il Tribunale federale ha recentemente avuto occasione di pronunciarsi su un ricorso per cassazione proposto da una persona condannata in Ticino per infrazione alla LFStup., sulla base di fatti molto simili a quelli qui discussi: la ricorrente, infatti, a suo tempo commessa in un negozio di prodotti derivati dalla canapa, riteneva potersi avvalere dell’errore di diritto in virtù della presunta tolleranza dell’autorità nei confronti di detta attività (v. sentenza 24 maggio 2002 della Corte di cassazione penale, inc. TF 6S.46/2002 MDE, consid. 3a).

b)        L’Alta Corte esordisce rammentando che la vendita di fiori di canapa (“sacchetti odorosi”) è punibile a norma dell’art. 19 cfr. 1 LFStup. se lo scopo perseguito è quello di estrarre stupefacenti. Tale condizione è adempiuta se l’agente sa che la canapa sarà usata come droga e, ciononostante, la vende accettando che sia utilizzata a tale scopo (DTF cit., consid. 2, con rinvio a DTF 126 IV 60 consid. 2, DTF 126 IV 198 consid. 2).

c)         Nel caso di specie, la consapevolezza della reclamante che “tanta della canapa venduta” sarebbe stata utilizzata come stupefacente emerge dagli atti (v. verbale MP 18 maggio 2000, inc. MP doc. 27 p. 2-3), e non è in seguito più stata messa in dubbio. Ne discende che il dolo del suo agire, fosse anche solo indiretto (v. DTF 126 IV 198 consid. 2 in fine), è senz’altro dato.

4.

a)        L’accusata reclamante pretende di avvalersi dell’errore di diritto, come già la ricorrente nella discussa sentenza del Tribunale federale. La massima autorità giudiziaria ha esaminato a fondo tale obiezione. Ha spiegato che primo requisito per l’ammissione dell’errore di diritto è che l’agente abbia agito mentre si credeva in buona fede legittimato a farlo poiché ignorava che l’atto perpetrato fosse illecito o perseguibile, ma anzi abbia creduto di non fare alcunché d’illecito (DTF cit., consid. 3.b.aa).

Opportunamente, nemmeno la reclamante pretende di aver positivamente ritenuto di essere legittimata a vendere canapa incontestatamente destinata ad uso quale stupefacente. Dunque, per la pretesa ammissione dell’errore di diritto già viene a mancare il primo requisito.

b)        Questo primo requisito, da solo, comunque non basterebbe. Nella mente dell’agente devono aggiungersi ragioni sufficienti per credere di agire nella legalità: espresso negativamente, il reo non deve aver mancato all’obbligo (imposto dalle circostanze nonché dalla sua situazione personale) di assicurarsi che aveva il diritto di agire come ha fatto. Quest’ultima condizione non è soddisfatta se l’agente ha effettivamente dubitato, o avrebbe dovuto dubitare, della liceità del suo comportamento, e ciononostante non ha preso le dovute precauzioni (DTF cit., consid. 3.b.bb).

Anche se, per ipotesi, la reclamante avesse positivamente creduto di agire nel rispetto della legalità, non potrebbe pretendere di non aver avuto motivi di sospettare che fosse in errore, né di aver posto in atto le verifiche che si imponevano, considerata la sua situazione personale. Il carattere illecito del suo agire era notorio (DTF cit., consid. 4a, con rinvio a Guido Corti, Canapa e “canapai” fra legalità e illegalità, in: RDAT II – 1999, p. 377 ss.), e quasi quotidianamente oggetto di articoli sui giornali. La situazione personale della reclamante, poi, è qui tale da assolutamente non giustificare la mancata acquisizione delle informazioni che si imponevano, poiché il suo coinvolgimento nell’attività del negozio era addirittura maggiore che non nel caso discusso dal Tribunale federale: ella era non semplice commessa, bensì anche contabile, e poco prima dell’apertura dell’istruttoria era entrata in società con il coaccusato __________, per lungo tempo suo compagno. Inoltre, era lei medesima consumatrice di marijuana (v. verbale MP 18 maggio 2000, cit., p. 3).

c)         L’accusata reclamante, a suffragio della propria tesi difensiva, si concentra sulla tolleranza dimostrata in passato nei confronti della sua attività, anche da parte dell’autorità di polizia. L’obiezione non è nuova: già vi aveva fatto capo la ricorrente nella citata sentenza del Tribunale federale. Quest’ultimo, in proposito (DTF cit., consid. 4b), spiega la pretesa passività delle autorità inquirenti con la difficoltà di distinguere, per loro, fra attività lecita ed illecita svolta nei singoli negozi, e di apportare la prova dell’utilizzazione illegale della canapa: ma tale pretesa tolleranza non poteva apparire determinante, proprio perché non riguardava l’attività indubitabilmente illecita svolta in quei negozi. D’altra parte, aggiunge il Tribunale federale, bastava che l’accusata verificasse la sua posizione con l’autorità competente – ovviamente, ponendo la giusta domanda circa la liceità della vendita di sacchetti odorosi nella consapevolezza che il loro contenuto veniva utilizzato quale stupefacente, e non limitandosi a vaghe informazioni su altra merce altrettanto manifestamente innocua. Ma ciò, pare, non è avvenuto.

5.

a)        Giusto qui si inserisce la questione dei tre complementi di prova, asseritamente proposti proprio per avvalorare la tesi dell’errore di diritto. Tramite essi, l’accusata reclamante vuole in particolare dimostrare la tolleranza dimostrata da un determinato agente della Polizia comunale (e dall’autorità di polizia in generale) nei confronti dell’attività del negozio di __________, derivando da ciò l’esistenza di “circostanze che possano aver confortato, a quel momento, l’opinione circa la legalità del commercio legato alla canapa (art. 20 CPS)” (reclamo, cit., pto. 4 p. 3).

b)        La tesi difensiva è insostenibile, per diverse ragioni. In primo luogo, come dimostrato ai considerandi precedenti, l’insieme delle circostanze di fatto del caso concreto portano ad escludere già che l’accusata fosse ignara dell’utilizzo preponderante quale stupefacente che gli acquirenti facevano del contenuto dei sacchetti odorosi (supra, consid. 3c). Secondariamente, l’illiceità della vendita di canapa ad uso quale stupefacente era più che notoria (supra, consid. 4b); confusione, se c’era, era stata sfruttata ad arte dai gestori dei negozi di canapa, che avevano affiancato prodotti leciti a prodotti atti ad utilizzo proibito (in realtà quale alibi, vista la modesta incidenza che l’attività lecita aveva sul fatturato dei loro negozi, v. ad es. verbale MP __________ 18 maggio 2000, cit., p. 2). Dunque, le prove proposte non potrebbero in alcun modo sovvertire le conclusioni alle quali, sulla scorta degli altri elementi di giudizio già all’incarto, si deve comunque giungere.

6.

Abbondanzialmente, sia anche detto che le prove proposte, oltre che inadatte a modificare le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, sono pure – prese singolarmente – inconferenti.

a)        Nella misura in cui l’audizione del teste __________ appare finalizzata a chiarire “le modalità, il numero degli interventi e il risultato degli stessi” (istanza di complemento 10 agosto 2000, inc. MP doc. 44 pto. a p. 1), con particolare riferimento alle visite di un non meglio specificato agente della Polizia comunale di __________, va detto che qualsiasi siano i rapporti che questi aveva instaurato con il commesso (ibid.), essi sono del tutto irrilevanti: primo, non riguardano l’accusata reclamante. Secondo, non era e non poteva essere il personale atteggiamento di un singolo agente che, in una ponderata e prudente valutazione delle circostanze, poteva ragionevolmente apparire atto a spogliare il chiaro testo di legge del suo inequivocabile significato: detto altrimenti, non era perché si era instaurato un buon rapporto fra un commesso ed un agente della Polizia comunale che la vendita di sacchetti odorosi nella consapevolezza che il loro contenuto veniva assunto come stupefacente diveniva lecito. D’altra parte, come già detto, non risulta – o almeno la reclamante non lo afferma – che al poliziotto in questione sia stato chiesto se potevano essere venduti sacchetti odorosi pur sapendo che chi li acquistava ne fumava il contenuto (o lo utilizzava quale tisana, v. DTF 14 giugno 2001, Corte di cassazione penale [inc. 6S.15/2001 vlc], consid. 3.b.aa).

Sulla data d’inizio della vendita dei sacchetti profumati (istanza, cit., loc. cit.), sarà la Corte di merito a pronunciarsi, atteso che se non dovesse considerare provato l’inizio della vendita già a ottobre 1996, deciderà ovviamente in dubio pro reo. In altre parole, l’onere della prova grava sulla pubblica accusa, che si assume il rischio di non poter provare un’eventuale, pretesa vendita già da ottobre 1996.

b)        La documentazione di polizia relativa al furto subito dal negozio di __________ nel gennaio 1999, così come la corrispondenza e gli accordi con l’assicurazione, non sono atti ad apportare alcun elemento utile ai fini del presente giudizio: dall’avvenuto risarcimento del danno subito non si può in alcun modo dedurre la liceità della vendita dei sacchetti odorosi, posto che non spettava all’assicurazione valutare anticipatamente le modalità con le quali i sacchetti sottratti sarebbero stati venduti. Sarebbe come dire che se un’assicurazione indennizza un negozio di bevande alcoliche vittima di un furto, ciò valga quale garanzia del fatto che là non si vendeva a minorenni.

c)         Da ultimo, sia detto che le analisi del THC riportate nell’edizione di novembre 1999 della rivista “__________” non hanno alcun valore probatorio, non essendo dato di sapere – come giustamente rileva il Procuratore Pubblico (v. decisione impugnata, cit., pto. 3 p. 2-3) – da chi, dove, come e quando tali analisi siano state effettuate. Anche qui vale, comunque, che l’onere di dimostrare l’alto contenuto di THC rinvenuto nella canapa sequestrata nel negozio dell’accusata reclamante incombe alla pubblica accusa, e che il giudizio in proposito spetterà alla Corte di merito, chiamata a liberamente valutare le prove raccolte, segnatamente le analisi riportate nel rapporto d’inchiesta.

7.

a)        Precisando, ed in parte relativizzando, quanto esposto sopra (consid. 1a in fine), va detto che l’assunzione di complementi di prova già in sede predibattimentale è imprescindibile unicamente qualora tali prove – soddisfatte le condizioni suesposte (consid. 1a e 2) – appaiano utili per formare il convincimento del magistrato inquirente. Se la loro utilità si limita all’influenza che potranno eventualmente esercitare sulla decisione di merito della Corte, allora una loro assunzione preventiva non si impone. A meno che non si tratti di prove di impossibile produzione al pubblico dibattimento, oppure di prove che, se coronate da esito favorevole al richiedente, dovrebbero avere un influsso immediato già sulla decisione di spettanza del Procuratore Pubblico: si pensi, per la prima categoria, a una perizia su merce deperibile; e, per la seconda, alla verifica di un alibi assolutamente liberatorio.

b)        Per tutte e tre le prove proposte dall’accusata reclamante, vale che la loro assunzione in aula non rappresenterebbe assolutamente il benché minimo problema. Le obiezioni della difesa sulla pretesa impossibilità di verificare le dichiarazioni del teste __________, ed informazioni connesse, appaiono del tutto immotivate e, a distanza di oltre due anni dai fatti, comunque inverosimili se non pretestuose.

8.

Quanto precede porta all’integrale reiezione del reclamo in oggetto, ciò che avviene con la presente decisione definitiva, e con conseguenza di tassa e spese giudiziarie a carico della reclamante soccombente.

*   *   *

Per i quali motivi,

viste le norme di legge menzionate nonché gli artt. 280 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP e contrario

decide :

1.      Il reclamo inoltrato in data 22/25 febbraio 2002 da __________ è respinto.

2.      La tassa di giustizia di fr. 250.— e le spese giudiziarie di fr. 50.—, in tutto fr. 300.—, sono poste a carico della reclamante soccombente.

3.      La presente decisione è definitiva.

4.      Intimazione:

giudice Luca Marazzi

INC.2000.29304 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 15.11.2002 INC.2000.29304 — Swissrulings