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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 15.11.2002 INC.2000.29204

15 novembre 2002·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·4,325 mots·~22 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 292.2000.4 LM                                                      Lugano, 15 novembre 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Luca Marazzi

sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 1/4 marzo 2002 da

__________ __________(difeso dall’avv. __________)

avverso la decisione 11/19 febbraio 2002, con la quale il Procuratore Pubblico avv. Arturo Garzoni ha integralmente respinto un’istanza di complementi istruttori proposti nell’ambito del procedimento condotto contro il reclamante per titolo di infrazione alla LFStup.;

viste le osservazioni 8 marzo 2002 del Procuratore Pubblico, e preso atto che il medesimo postula la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________;

ritenuto

in fatto:

A.

__________ e __________ sono titolari della ditta __________ con sede a __________ e con un ulteriore negozio a __________. La ditta, dedita al commercio di prodotti derivati dalla canapa, è saltata agli occhi degli inquirenti del Cantone __________ per aver acquistato ingenti quantitativi di canapa da persone sottoposte ad inchiesta in quel Cantone. L’autorità inquirente ticinese, attivatasi su segnalazione della polizia __________, ha proceduto all’arresto dei due summenzionati in data 11 maggio 2000 (v. rapporto d’arresto 11 maggio 2002, inc. Giar 293.2000.1 doc. 2). Il giorno successivo, questo giudice ha confermato l’arresto, con contestuale intimazione delle rispettive promozioni d’accusa (per il qui reclamante, v. inc. Giar 292.2000.1 docc. 3, risp. 1), per entrambi gli accusati estese a verbale MP 18 maggio 2000 (all’inc. MP, docc. 27 e 28) ai titoli di infrazione aggravata e contravvenzione alla LFStup.

B.

L’istruttoria formale ha seguito il suo corso, ed in data 13 luglio 2000 è sfociata nel deposito atti (inc. MP doc. 40). In quell’ambito, l’accusato reclamante ha proposto (v. istanza 10 agosto 2000, inc. MP doc. 47) cinque complementi di prova: l’audizione dei fornitori, dei dettaglianti e dei responsabili di un altro negozio di derivati della canapa in merito ai quantitativi di canapa fornita a __________ (loc. cit., pto. 1 p. 1-2); diverse audizioni su cosa veniva realmente prodotto presso __________ (loc. cit., pto. 3 p. 2); l’audizione di un precedente dipendente sui suoi rapporti con “la Polizia cantonale/comunale di __________” (loc. cit., pto. 5 p. 3); l’acquisizione degli atti relativi ad un furto commesso ai danni del negozio di __________ (loc. cit., pto. 6 p. 3), infine l’acquisizione di un servizio giornalistico sui canapai ticinesi, fra i quali il negozio __________ di __________ (loc. cit., pto. 4 p. 3). Ha chiesto inoltre la traduzione del rapporto del Giudice istruttore di __________ e di alcune pagine del rapporto della Polizia cantonale di quel Cantone (loc. cit., pto. 2 p. 2).

Con la decisione qui impugnata, il magistrato inquirente ha respinto le cinque prove richieste, in quanto tutte irrilevanti, e semmai di facile produzione in sede dibattimentale (decisione impugnata 11 febbraio 2002, inc. MP doc. 55, passim). Un’eventuale traduzione della documentazione redatta in lingua tedesca dovrebbe essere semmai richiesta e pagata direttamente dall’accusato reclamante (ibid.).

C.

In sede di reclamo (inc. Giar 292.2000.4 doc. 1), __________ ribadisce la necessità di sentire fornitori ed acquirenti di canapa al fine di stabilire il quantitativo acquistato da __________, essendo “in particolare certo che la prima fornitura di 16,5 Kg di canapa era destinata, in buona parte, al canapaio ‘__________’ e non al signor __________” (loc. cit., pto. 2 p. 3). L’acquisizione del numero di novembre 1999 de __________ servirebbe essenzialmente per verificare “l’attendibilità delle analisi eseguite e quindi anche la possibilità di risalire al laboratorio che ha effettuato le analisi” (loc. cit., pto. 4 p. 5). L’audizione del teste __________ dovrebbe confermare che i rapporti del negozio di __________ con la Polizia comunale/cantonale di quel Comune abbiano “confortato il signor __________ nell’idea che la vendita di ‘sacchetti profumati’ alla canapa fosse lecita” (loc. cit., pto. 5 p. 5); l’esclusione di tale prova sarebbe il frutto di un’errata valutazione anticipata della stessa (ibid.). E la medesima argomentazione viene fornita a suffragio della richiesta di acquisizione degli atti di polizia relativi al furto subito dal negozio di __________ nel gennaio 1999 (loc. cit., pto. 6 p. 6). Da ultimo, il rifiuto del Procuratore Pubblico di procedere alla traduzione italiana di documenti in tedesco lederebbe i diritti costituzionali del reclamante, ed in particolare il suo diritto di essere sentito (loc. cit., pto. 3 p. 4). Non ripropone, invece, la richiesta di cui al pto. 3 dell’originaria istanza, relativa ad audizioni su cosa veniva realmente prodotto presso __________.

D.

Il Procuratore Pubblico, dal canto suo (v. osservazioni 8 marzo 2002, inc. Giar 292.2000.4 doc. 4), ribadite le motivazioni proposte in sede di decisione impugnata, vi aggiunge dettagliata discussione sul perché, a suo modo di vedere, sia “non solo improponibile, ma pure temerario” (loc. cit., p. 4), da parte dell’accusato reclamante, appellarsi all’errore di fatto, ma anche all’errore di diritto (ibid.).

Considerando

in diritto:

1.

            a)        Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. Giar 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. Giar 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. Giar 1093.93.5; 18 settembre 1998 in re G., inc. Giar 601.98.1 consid. 1a, in: Rep. 131 [1998] n. 122).

            b)        Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (= art. 4 vCost. fed.; v. DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Non è dunque data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. Giar 55.98.1 consid. 1; v. inoltre decisione 18 settembre 1998 in re G., inc. Giar 601.98.1 consid. 1b, in: Rep. 131 [1998] n. 122).

2.

Notoriamente, spetta al giudice del merito valutare nella sostanza le accuse mosse dal Procuratore Pubblico; decidere, in altre parole, se siano adempiuti gli elementi costitutivi delle fattispecie oggettiva e soggettiva del reato ipotizzato nell’atto d’accusa. Questo giudice deve astenersi da un tale esame, già solo per evitare di creare anche solo parvenza di possibile pregiudizio. Il suo compito si limita a valutare se la decisione del Procuratore Pubblico di rinunciare all’assunzione di una determinata prova offerta adempia i requisiti esposti ai considerandi precedenti: in altre parole se, nell’esercizio di un senz’altro ammissibile apprezzamento anticipato della prova offerta (v. in proposito la già citata decisione 18 settembre 1998 in re G., inc. Giar 601.98.1 consid. 2a, in: Rep. 131 [1998] n. 122 p. 369), il magistrato inquirente abbia a ragione maturato il convincimento che la prova medesima non era nuova, rilevante e pertinente per le future sue conclusioni.

3.

a)        Il primo complemento proposto dall’accusato reclamante riguarda chiarimenti relativi all’effettivo quantitativo di canapa da lui acquistato in Svizzera interna, meglio a __________: a suo dire, in sunto, il quantitativo assunto come corretto dal magistrato inquirente, e che scaturirebbe dal rapporto 10 aprile 2000 della Polizia cantonale __________, sarebbe invece eccessivo. In particolare, sarebbe certo che la prima fornitura di kg. 16,5 di canapa non era destinata all’accusato reclamante (supra, consid. C).

b)        Va premesso che la richiesta riguarda gli acquisti di canapa effettuati da __________ presso una ben precisa ditta, la “__________” di __________; tale commercio ha fatto oggetto del rapporto 10 aprile 2000 della Polizia cantonale di __________ (agli atti dell’inc. Giar 292.2000.1 quale allegato 4 al rapporto d’arresto, doc. 2/4). A parte il fatto che l’accusato reclamante non spiega assolutamente come faccia ad essere certo che quella che lui chiama la prima fornitura di kg. 16,5 di canapa (in realtà, consistente in più consegne) non era destinata a lui, bensì ad altro canapaio, il citato rapporto spiega in termini chiari come la Polizia sia giunta a tale conclusione: uno dei responsabili della ditta venditrice, __________, avrebbe dichiarato a verbale che fra l’autunno 1998 ed il 5 luglio 1999 aveva fornito all’accusato reclamante in tutto kg. 21,5 di canapa. Un altro dipendente, __________, entrato alle dipendenze della ditta venditrice in data 5 luglio 2002, e che a partire da quel momento avrebbe annotato tutte le consegne, ha poi confermato i quantitativi relativi al periodo successivo. Nel corso dello studio dell’agenda di __________ sono emerse tre annotazione relative a consegne di canapa a __________, intervenute il 22 maggio, 1° e 14 giugno 1999, per un totale di kg. 5. In dubio pro reo, la Polizia __________ ha considerato questi ultimi 5 kg. siccome facenti parte del quantitativo stimato da __________.

c)         Ad una attenta lettura, i verbali dei due prevenuti __________ (verbale di polizia __________ del 5 dicembre 1999, ore 19.30 [allegato B al rapporto di polizia, inc. MP doc. 1]; verbale di polizia __________ 14 dicembre 1999, ore 15.30 [allegato D al rapporto di polizia, inc. MP doc. 1]) collimano perfettamente con il rapporto di polizia. La prima domanda al prevenuto __________ circoscrive chiaramente il tema, menzionando espressamente il negozio __________. È vero che nella risposta, __________ menziona anche il negozio __________; ma tanto la seconda domanda quanto la relativa risposta non possono che riferirsi al tema della prima domanda, dunque al negozio del qui reclamante. Comunque quest’ultimo, come detto, non fornisce alcun indizio che faccia anche solo sorgere il sospetto che i primi 16,5 kg. di canapa forniti da “__________” in Ticino potessero essere destinati ad altri.

d)        Pertanto, considerati gli elementi di giudizio già agli atti, il Procuratore Pubblico può dare per accertata la destinazione dei predetti 16,5 kg. di canapa. È allora giusto dire che le audizioni proposte non potrebbero in alcun modo sovvertire le conclusioni alle quali, sulla scorta degli altri elementi di giudizio già all’incarto, si deve comunque giungere: esercitando legittima valutazione anticipata della loro portata, a ragione il Procuratore Pubblico le ha rifiutate.

4.

__________ chiede poi l’audizione di un precedente dipendente di __________, che dovrebbe riferire dei suoi rapporti con le autorità di polizia, apparentemente atti a suffragare la tesi difensiva secondo la quale “tali rapporti (visite di poliziotti) hanno infatti confortato il signor __________ nell’idea che la vendita di ‘sacchetti profumati’ alla canapa fosse lecita” (reclamo, cit., pto. 5 p. 5).

a)        Il Tribunale federale ha recentemente avuto occasione di pronunciarsi su un ricorso per cassazione proposto da una persona condannata in Ticino per infrazione alla LFStup., sulla base di fatti molto simili a quelli qui discussi: la ricorrente, infatti, a suo tempo commessa in un negozio di prodotti derivati dalla canapa, riteneva potersi avvalere dell’errore di diritto in virtù della presunta tolleranza dell’autorità nei confronti di detta attività (v. sentenza 24 maggio 2002 della Corte di cassazione penale, inc. TF 6S.46/2002 MDE, consid. 3a).

b)        L’Alta Corte esordisce rammentando che la vendita di fiori di canapa (“sacchetti odorosi”) è punibile a norma dell’art. 19 cfr. 1 LFStup. se lo scopo perseguito è quello di estrarre stupefacenti. Tale condizione è adempiuta se l’agente sa che la canapa sarà usata come droga e, ciononostante, la vende accettando che sia utilizzata a tale scopo (DTF cit., consid. 2, con rinvio a DTF 126 IV 60 consid. 2, DTF 126 IV 198 consid. 2).

c)         Nel caso di specie, la consapevolezza del reclamante circa l’uso che veniva effettivamente fatto dei ‘sacchetti profumati’ di canapa – ovvero, fumarne il contenuto – emerge con sufficiente chiarezza fra le righe dei verbali (v. verbale MP 18 maggio 2000, inc. MP doc. 28 p. 1-2, p. 7; verbale di polizia 11 maggio 2000, ore 13.22, allegato 6 al rapporto di polizia giudiziaria, inc. MP doc. 37, p. 5 in fine), nonostante i tentativi della difesa di correggere il tenore delle dichiarazioni dell’accusato reclamante (v. verbale MP 18 maggio 2000, cit., p. 7, con rinvio al verbale d’udienza di conferma dell’arresto, inc. MP doc. 14 p. 4), ed il cui risultato sarà valutato a suo tempo dalla Corte di merito. Ne discende che il dolo del suo agire, fosse anche solo indiretto (v. DTF 126 IV 198 consid. 2 in fine), è senz’altro dato.

5.

a)        L’accusato reclamante pretende di avvalersi dell’errore di diritto, come già la ricorrente nella discussa sentenza del Tribunale federale. La massima autorità giudiziaria ha esaminato a fondo tale obiezione. Ha spiegato che primo requisito per l’ammissione dell’errore di diritto è che l’agente abbia agito mentre si credeva in buona fede legittimato a farlo poiché ignorava che l’atto perpetrato fosse illecito o perseguibile, ma anzi abbia creduto di non fare alcunché d’illecito (DTF cit., consid. 3.b.aa).

__________ si adopera alacremente al fine di rendere plausibile che egli abbia volontariamente rinunciato a vendere sacchetti profumati non appena avuti dubbi circa la liceità del suo agire, e ciò già sei mesi prima dell’intervento della magistratura, dopo aver acquisito le informazioni del caso (v., ad es., reclamo, cit., pto. 5 p. 5). Numerosi indizi portano a divergente conclusione: le dichiarazioni di __________, già sua dipendente, compagna e consocia in __________; la sua dipendenza dai derivati della canapa (v. verbale MP cit., p. 4-6; verbale di polizia 11 maggio 2000, cit., p. 8), e dunque la sua perfetta conoscenza di tutti gli usi possibili per i fiori di canapa, senz’altro ulteriormente approfondita grazie alle informazioni acquisite grazie alla sua appartenenza al comitato del Coordinamento svizzero della canapa, ovvero l’associazione professionale del settore, e la presidenza dell’Associazione Canapai Ticinesi (v. verbale di polizia 11 maggio 2000, cit., p. 8). Starà, in ogni caso, alla Corte di merito pronunciarsi definitivamente in proposito.

b)        Anche se soddisfatto, questo primo requisito, da solo, comunque non basterebbe. Nella mente dell’agente devono aggiungersi ragioni sufficienti per credere di agire nella legalità: espresso negativamente, il reo non deve aver mancato all’obbligo (imposto dalle circostanze nonché dalla sua situazione personale) di assicurarsi che aveva il diritto di agire come ha fatto. Quest’ultima condizione non è soddisfatta se l’agente ha effettivamente dubitato, o avrebbe dovuto dubitare, della liceità del suo comportamento, e ciononostante non ha preso le dovute precauzioni (DTF cit., consid. 3.b.bb).

Anche se, per ipotesi, il reclamante avesse positivamente creduto di agire nel rispetto della legalità, non potrebbe pretendere di non aver avuto motivi di sospettare che fosse in errore, né di aver posto in atto le verifiche che si imponevano, considerata la sua situazione personale. Il carattere illecito del suo agire era notorio (DTF cit., consid. 4a, con rinvio a Guido Corti, Canapa e “canapai” fra legalità e illegalità, in: RDAT II – 1999, p. 377 ss.), e, già ben prima dell’ottobre 1999, quasi quotidianamente oggetto di articoli sui giornali.

La situazione personale del reclamante, poi, è qui tale da assolutamente non giustificare la mancata tempestiva acquisizione delle informazioni che si imponevano (v. verbale MP, cit., p. 7): __________ non era semplice commesso, come nel caso discusso dal Tribunale federale, ma aveva messo in piedi personalmente prima il negozio di __________, poi quello di __________, dopo essersi bene informato sui prodotti e gli sbocchi professionali (verbale di polizia 11 maggio 2000, cit., p. 2). La sua partecipazione al più alto livello al lavoro delle organizzazioni professionali svizzera e ticinese impone di considerarlo una delle persone meglio informate del Cantone su potenzialità e rischi del commercio di canapa (verosimilmente, è questo che il Procuratore Pubblico voleva esprimere al penultimo capoverso del pto. 5 della decisione impugnata, cit., p. 4 – con buona pace per le polemiche puntualizzazioni della difesa, v. reclamo, cit., pto. 5 p. 5), e la sua ammessa dipendenza dai derivati stupefacenti dalla canapa ne faceva un esperto anche in tema di utilizzo illecito.

c)         L’accusato reclamante, a suffragio della propria tesi difensiva, si concentra sulla tolleranza dimostrata in passato nei confronti della sua attività, anche da parte dell’autorità di polizia. L’obiezione non è nuova: già vi aveva fatto capo la ricorrente nella citata sentenza del Tribunale federale. Quest’ultimo, in proposito (DTF cit., consid. 4b), spiega la pretesa passività delle autorità inquirenti con la difficoltà di distinguere, per loro, fra attività lecita ed illecita svolta nei singoli negozi, e di apportare la prova dell’utilizzazione illegale della canapa: ma tale pretesa tolleranza non poteva apparire determinante, proprio perché non riguardava l’attività indubitabilmente illecita svolta in quei negozi. D’altra parte, aggiunge il Tribunale federale, bastava che l’accusato verificasse la sua posizione con l’autorità competente – ovviamente, ponendo la giusta domanda circa la liceità della vendita di sacchetti odorosi nella consapevolezza che il loro contenuto veniva utilizzato quale stupefacente, e non limitandosi a vaghe informazioni su altra merce altrettanto manifestamente innocua. Ma ciò, pare, non è avvenuto: significativamente, quando la polizia gli aveva chiesto una lista dei prodotti venduti, __________ si era ben guardato dall’indicare canapa quale sostanza da fumare (v. verbale MP, cit., p. 6).

6.

a)        Giusto qui si inserisce la questione dei tre complementi di prova, asseritamente proposti proprio per avvalorare la tesi dell’errore di diritto. Tramite essi, l’accusato reclamante vuole in particolare dimostrare la tolleranza dimostrata da un determinato agente della Polizia comunale (e dall’autorità di polizia in generale) nei confronti dell’attività del negozio di __________, derivando da ciò l’esistenza di motivi atti a confortarlo “nell’idea che la vendita di ‘sacchetti profumati’ alla canapa fosse lecita” (reclamo, cit., pto. 5 p. 5).

b)        La tesi difensiva è insostenibile, per diverse ragioni. In primo luogo, come dimostrato ai considerandi precedenti, l’insieme delle circostanze di fatto del caso concreto portano ad escludere già che l’accusato fosse ignaro dell’utilizzo preponderante quale stupefacente che gli acquirenti facevano del contenuto dei sacchetti odorosi (supra, consid. 4c). Secondariamente, l’illiceità della vendita di canapa ad uso quale stupefacente era più che notoria (supra, consid. 5b); confusione, se c’era, era stata sfruttata ad arte dai gestori dei negozi di canapa, che avevano affiancato prodotti leciti a prodotti atti ad utilizzo proibito (in realtà quale alibi, vista la modesta incidenza che l’attività lecita aveva sul fatturato dei loro negozi, v. ad es. verbale MP __________ 18 maggio 2000, cit., p. 3; verbale MP __________, inc. MP doc. 27, p. 2). Dunque, le prove proposte non potrebbero in alcun modo sovvertire le conclusioni alle quali, sulla scorta degli altri elementi di giudizio già all’incarto, si deve comunque giungere.

7.

Abbondanzialmente, sia anche detto che le prove proposte, oltre che inadatte a modificare le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, sono pure – prese singolarmente – inconferenti.

a)        Nella misura in cui l’audizione del teste __________ appare finalizzata a chiarire i “rapporti tra il negozio e la Polizia comunale/cantonale di __________” (reclamo, cit., pto. 5 p. 5), con particolare riferimento alle visite di un non meglio specificato agente della Polizia comunale di __________, va detto che qualsiasi siano i rapporti che questi aveva instaurato con il commesso, essi sono del tutto irrilevanti: primo, non riguardano l’accusato reclamante. Secondo, non era e non poteva essere il personale atteggiamento di un singolo agente che, in una ponderata e prudente valutazione delle circostanze, poteva ragionevolmente apparire atto a spogliare il chiaro testo di legge del suo inequivocabile significato: detto altrimenti, non era perché si era instaurato un buon rapporto fra un commesso ed un agente della Polizia comunale che la vendita di sacchetti odorosi nella consapevolezza che il loro contenuto veniva assunto come stupefacente diveniva lecito. D’altra parte, come già detto (supra, consid. 5c in fine), né al poliziotto in questione né ad altri è stato chiesto se potevano essere venduti sacchetti odorosi pur sapendo che chi li acquistava ne fumava il contenuto (o lo utilizzava quale tisana, v. DTF 14 giugno 2001, Corte di cassazione penale [inc. 6S.15/2001 vlc], consid. 3.b.aa).

b)        La documentazione di polizia relativa al furto subito dal negozio di __________ nel gennaio 1999, così come la corrispondenza e gli accordi con l’assicurazione, non sono atti ad apportare alcun elemento utile ai fini del presente giudizio: dall’avvenuto risarcimento del danno subito non si può in alcun modo dedurre la liceità della vendita dei sacchetti odorosi, posto che non spettava all’assicurazione valutare anticipatamente le modalità con le quali i sacchetti sottratti sarebbero stati venduti. Sarebbe come dire che se un’assicurazione indennizza un negozio di bevande alcoliche vittima di un furto, ciò valga quale garanzia del fatto che là non si vendeva a minorenni.

c)         Da ultimo, sia detto che le analisi del THC riportate nell’edizione di novembre 1999 della rivista “__________” non hanno alcun valore probatorio, non essendo dato di sapere – come giustamente rileva il Procuratore Pubblico (v. decisione impugnata, cit., pto. 4 p. 4) – da chi, dove, come e quando tali analisi siano state effettuate. Anche qui vale, comunque, che l’onere di dimostrare l’alto contenuto di THC rinvenuto nella canapa sequestrata nel negozio dell’accusata reclamante incombe alla pubblica accusa, e che il giudizio in proposito spetterà alla Corte di merito, chiamata a liberamente valutare le prove raccolte, segnatamente le analisi riportate nel rapporto d’inchiesta.

8.

a)        Precisando, ed in parte relativizzando, quanto esposto sopra (consid. 1a in fine), va detto che l’assunzione di complementi di prova già in sede predibattimentale è imprescindibile unicamente qualora tali prove – soddisfatte le condizioni suesposte (consid. 1a e 2) – appaiano utili per formare il convincimento del magistrato inquirente. Se la loro utilità si limita all’influenza che potranno eventualmente esercitare sulla decisione di merito della Corte, allora una loro assunzione preventiva non si impone. A meno che non si tratti di prove di impossibile produzione al pubblico dibattimento, oppure di prove che, se coronate da esito favorevole al richiedente, dovrebbero avere un influsso immediato già sulla decisione di spettanza del Procuratore Pubblico: si pensi, per la prima categoria, a una perizia su merce deperibile; e, per la seconda, alla verifica di un alibi assolutamente liberatorio.

b)        Per le quattro prove proposte dall’accusato reclamante e qui discusse (audizioni dei fornitori, degli acquirenti dettaglianti e del commesso __________; acquisizione di atti di polizia, di documentazione assicurativa e di un articolo giornalistico) vale che la loro assunzione in aula non rappresenterebbe assolutamente il benché minimo problema. Le obiezioni della difesa sulla pretesa impossibilità di verificare le dichiarazioni del teste __________, ed informazioni connesse, appaiono del tutto immotivate e, a distanza di oltre due anni dai fatti, comunque inverosimili se non pretestuose.

9.

Resta, quale ultimo punto da discutere, la richiesta di ordinare la traduzione delle pagine 4 a 7 del rapporto 10 aprile 2000 della Polizia del Cantone __________. La traduzione integrale del rapporto del Giudice istruttore di __________ non è stata riproposta; il relativo rifiuto è dunque cresciuto in giudicato (sul concetto, v. Rep. 131 [1998] n. 120 nota 1).

a)        Dottrina e giurisprudenza (DTF 118 Ia 462, consid. 2a p. 464-465; Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, note 204 s. ad art. 6 CEDU; Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd., Lausanne 1994, margin. 747-749; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4. Aufl. Basel/Genf/München 1999, § 44 margin. 8; Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 210 e 255a) sono concordi nel ritenere imprescindibile mettere a disposizione dell’accusato che ne fa tempestiva richiesta, tradotti in una lingua a lui comprensibile, almeno tutti quegli atti, la cui conoscenza si appalesa indispensabile per garantirgli un equo processo: si è soliti fare riferimento all’atto d’accusa, ma pure ad importanti dichiarazioni di testi.

b)        Nel caso concreto, il rapporto di polizia di cui si parla rappresenta il punto di partenza di tutta l’inchiesta, e le pagine indicate contengono, in forma riassuntiva, anche le dichiarazioni di alcuni degli importanti fornitori di canapa dell’accusato reclamante. Ciò permette di affermare che si tratta di parte di un documento importante, del quale l’accusato reclamante ha legittimamente il diritto di avere conoscenza diretta, e non solo mediata tramite il riassunto che ne propone il magistrato inquirente. La richiesta – oltretutto limitata a poche pagine – merita pertanto accoglimento.

c)         Confutata deve invece essere la posizione di __________ sulle spese relative a tale traduzione. Esse non sono da porre a priori a carico dello Stato, ma andranno a confluire nelle spese di giudizio, la cui messa a carico è retta dal codice di rito (art. 9 CPP) e verrà decisa dalla Corte di merito.

10.

Il reclamo, in conclusione, merita accoglimento unicamente per quanto riguarda la richiesta di traduzione di parte del rapporto 10 aprile 2000 della Polizia del Cantone __________. Per il rimanente, esso va respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP e contrario). Tassa e spese di giustizia vengono poste a carico del reclamante soccombente nella misura di quattro quinti, eventuali ripetibili sono compensate.

*   *   *

Per i quali motivi,

richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 280 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP

decide :

1.      Il reclamo inoltrato in data 1/4 marzo 2002 da __________ è parzialmente accolto.

§               Pertanto, è fatto obbligo al Procuratore Pubblico di fare tradurre in italiano le pagine da 4 a 7 del rapporto 10 aprile 2000 della Polizia del Cantone __________.

§§             Per il rimanente, il reclamo è respinto.

2.      La tassa di giustizia di fr. 350.— e le spese di fr. 50.—, in tutto fr. 400.—, sono poste a carico del reclamante soccombente nella misura di quattro quinti, per un totale di fr. 320.—. Per il rimanente, esse restano a carico del Cantone Ticino. Non si attribuiscono ripetibili, semmai compensate.

3.      La presente decisione è definitiva.

4.      Intimazione:

giudice Luca Marazzi

INC.2000.29204 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 15.11.2002 INC.2000.29204 — Swissrulings