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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.07.2000 INC.2000.20303

28 juillet 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,727 mots·~9 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 203.2000.3 L                                                         Lugano, 28 luglio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 20 luglio 2000 da

__________, cittadino dominicano

(patrocinato dall'avv. __________)

e qui trasmessa con preavviso negativo il 24/25 luglio 2000 dal Procuratore pubblico avv. __________;

viste le osservazioni 26 giugno 2000 dell'accusato, che si conferma in contenuti e conclusioni dell'istanza;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

__________ è stato arrestato il 29 marzo 2000, con contestuale promozione dell'accusa per titolo di sequestro di persona e rapimento e di violenza carnale.

L'inchiesta ha preso avvio dalle dichiarazioni della ventottenne brasiliana __________ di essere stata la notte precedente bloccata nell'appartamento dell'accusato e da quest'ultimo violentata, sin quando è riuscita a darsi alla fuga, calandosi dal terrazzo esterno su quello del sottostante piano, dove era accolta molto agitata e sconvolta dall'inquilina __________ (cfr. verbale di quest'ultima, doc. _1 dell'inc. MP 2120/2000). __________ ha sempre fermamente negato di aver usato qualsivoglia violenza nei confronti della ragazza, a lui concessasi con collaborante consenso.

2.

Espressa la riserva di sviluppare poi eventualmente in questa sede quanto concerne l'esistenza di indizi di reato, l'istanza di libertà provvisoria è motivata con la pratica conclusione dell'istruzione formale (e conseguente venir meno dei connessi bisogni), dall'assenza di pericolo di fuga (sin dall'infanzia l'accusato avendo qui il centro dei suoi interessi) e dall'improponibilità di quello di recidiva (non essendo __________ un soggetto pericoloso e non avendo più delinquito dopo la condanna per violazione della legge federale sugli stupefacenti).

Nel formulare preavviso negativo all'istanza, il Procuratore pubblico non evoca né pericolo di fuga né pericolo di recidiva, ma sostiene che l'istruzione formale non è ancora conclusa e che esiste pericolo di collusione e di inquinamento delle prove per il comportamento processuale di __________, "l'ambiente in cui si sta indagando" ed altre circostanze sospette, quali la rottura dei sigilli dell'appartamento dell'accusato, la versione del teste __________ ed il tentativo di ottenere il ritiro della denuncia.

Neppure le osservazioni dell'accusato al preavviso negativo si soffermano sulla colpevolezza: esse ribadiscono, con maggiori riferimenti di giurisprudenza e dottrina, l'assenza degli altri presupposti di legge, con particolare riguardo all'esclusione di pericolo di collusione, altresì sostenendo il corretto comportamento processuale dell'istante.

3.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio

secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, intesi quale pericolo di collusione e di inquinamento delle prove.

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

4.

Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà.

4.1

Il silenzio dell'accusato sugli indizi di colpevolezza a suo carico, ovviamente, non significa riconoscimento di responsabilità, valendo in proposito quanto da lui pervicacemente sostenuto in istruttoria. Comunque questo basilare presupposto deve essere esaminato d'ufficio in questa sede, con approccio nel contempo contenuto e prudente, sia appunto per l'assenza di contrarie argomentazioni qui avanzate, che meriterebbero valutazione, sia soprattutto per evitare pregiudizio al seguito del procedimento.

Pure sotto la specie della verisimiglianza, sufficiente a questo stadio del procedimento, è di notevole rilievo il comportamento della vittima (da ultimo, come si vedrà in seguito, con il rifiuto di denaro in cambio del ritiro della denuncia). Il racconto di __________ sulla violenza subita

appare lineare e non è affatto scalfito da sospetto di mendacio per una giovane donna, straniera in terra straniera e confrontata poi con autorità straniere, che non doveva difendere né illibatezza né reputazione: la sola mancata rimunerazione della prestazione o la scoperta dell'ammanco di alcune centinaia di franchi, come preteso dall'accusato ("Mi disse che lei non era stata lì tutta la notte gratis … ", verbale 13 aprile 2000 dinnanzi al Procuratore pubblico, doc. _, pag. 2), non inducono ad una fuga rocambolesca e precipitosa. Basta guardare le fotografie n. 1 e 14/18 (nel doc. _) per sentirsi i brividi nella schiena e per avere certezza di maggior timore per la vittima di continuare a rimanere in balia di __________, ciò in contrasto con quanto da lui implicitamente asserito su assenza di motivi per scappare (pur rimanendo "agitata" e con fretta di essere riaccompagnata, dopo la minaccia con la pistola giocattolo, le cose si sarebbero appianate, come lui dice "La Lana appena l'ha vista [n.d.r.: detta arma], si è spaventata e mi ha ingiunto di metterla via. Io l'ho fatto e siamo poi andati in sala a vedere la televisione.", verbale citato, pag. 2/3). Corrispondenza al racconto della vittima, si trova poi in quanto riferito dall'inquilina che per prima l'ha soccorsa (v. sopra). E dopo i fatti la vittima presentava ecchimosi ed ematomi (v. la documentazione fotografica n. 32/41 nel doc. _), lesioni traumatiche compatibili con il racconto della violenza subita, secondo il perito dott. __________ (v. referto 23 giugno 2000, doc. _), il tutto da contrapporre alle incredibili affermazioni dell'accusato di non aver visto quelle lesioni , che dovevano essere state provocate prima dei loro contatti ("… questa ragazza ha sicuramente subito delle violenze fisiche ma non ad opera mia ed in epoca antecedente al nostro incontro", così __________ nel verbale 30 giugno 2000 dinnanzi a Procuratore pubblico, doc. _ pag.2), confermando però le sue attenzioni samaritane per una bruciatura al seno della ragazza ("… ho semplicemente spalmato la crema su quella bruciatura", ibidem).

A tutto ciò si aggiunge il comportamento successivo di __________, che d'apparenza si disinteressa della scomparsa della giovane donna, ma si premura di lunga conversazione con __________, testimone da prendere con le pinze, sia pure solo per la non corrispondenza degli orari del suo preteso incontro con l'accusato, rispetto a quanto accertato sugli spostamenti dei due protagonisti. Ed __________ ha anche dovuto ammettere di aver raccontato bugie, significativa essendo quella sull'apprezzamento della ragazza, dapprima assolutamente non d'apparenza di prostituta, poi che in realtà aveva subito capito essere tale (v. verbale 17 maggio 2000 dinnanzi a Procuratore pubblico, doc. 3.2 pag. 2/3).

Senza necessità di entrare in altri particolari si ha allora evidenza di gravi e concreti indizi di colpabilità, come alla promozione dell'accusa.

4.2

L'istruttoria formale non è ancora stata conclusa, anche solo per l'eventualità della proposta e dell'assunzione di complementi.

L'accusato nega comunque l'esistenza di pericolo di collusione, in particolare quale "pressione sui testimoni e la vittima", per la mancanza di qualsivoglia indizio concreto in tale direzione e per l'inconsistenza delle ragioni in proposito addotte dal Procuratore pubblico. Ora, se la rottura dei sigilli dell'appartamento dell'accusato sembra aver trovato una giustificazione, occorre aver presente l'atteggiamento processuale dell'accusato, che nega, fornisce versioni insostenibili ed anche si è dimostrato bugiardo al cospetto di gravi addebiti, ed allora assumono particolare rilievo, tanto il coinvolgimento dell'amico __________ (che dovrà ancora essere interrogato e messo a confronto con persone e risultanze), quanto il tentativo di ottenere ritiro della denuncia in grazia di compenso, come a proposta della madre dell'accusato, __________. Per quest'ultima fattispecie non si vede motivazione apprezzabile, che avrebbe portato __________ - conoscente occasionale della vittima - a riferire il falso (verbale di polizia 27 maggio 2000, doc. _), e soprattutto a dare conferma in confronto con la signora __________ (verbale 19 giugno 2000, in presenza del magistrato inquirente, doc. _). D'altro canto vi è la corrispondente dichiarazione della stessa vittima, per il tramite della sua patrocinatrice (lettera 30 giugno 2000 dell'avv. __________, doc. _):

"Confermo che la signora __________, assistente presso il Servizio sociale di __________, che fungeva un po' da tramite tra __________ e me, mi aveva telefonato comunicandomi l'offerta che era stata fatta a __________ in cambio del ritiro della denuncia.

Se ben ricordo la somma proposta era di fr. 10'000.-.

__________ rimase molto turbata dalla proposta che le era stata fatta e la rifiutò."

Si aggiunge, anche a futura memoria, che rischio di collusione, qui appunto ammesso, è stato confermato in una recente sentenza del Tribunale federale in un procedimento analogo al presente, con la seguente importante considerazione (sentenza della I Corte dei diritto pubblico, 1P. 124/2000, del 23 marzo 2000, in re S.B., consid. 4a):

"Né il rischio di collusione decade automaticamente con la fine dell'istruttoria, rispettivamente con l'emanazione dell'atto di accusa: può continuare ad esistere anche dopo la sua conclusione, in particolare con riferimento a quei mezzi di prova che devono ancora essere assunti o che vengono nuovamente assunti nel corso del dibattimento (sentenza inedita del 27 ottobre 1997 in re H., consid. 2b e rinvii)."

5.

Il carcere preventivo sin qui sofferto e ipotizzabile sino al deferimento al giudice del merito, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante l’atteggiamento negativo dell’accusato, è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto del complesso dei fatti da accertare, nonché della prevedibile pena privativa della libertà, verosimilmente da espiare per le comminatorie degli art. 183 e 190 CP.

6.

L’istanza è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.       L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.       Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.       Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.       Intimazione:

-    avv. __________, per sé e per l’istante;

       -    Procuratore pubblico avv. __________ (con copia delle osservazioni dell’istante e con gli atti dell’incarto MP 2120/2000 di ritorno).

                                                                              giudice __________

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