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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.04.2000 INC.2000.13302

20 avril 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,630 mots·~8 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 133.2000.2 L                                                         Lugano, 20 aprile 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata l'11 aprile 2000 da

__________

(patrocinato dall'avv. __________)

e qui trasmessa con preavviso negativo il 17/18 aprile 2000 dal Procuratore pubblico avv. __________;

viste le osservazioni 29 aprile 2000 dell'accusato, che si conferma in contenuti e conclusioni dell'istanza;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

__________ è stato arrestato il 2 marzo 2000, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di truffa: con atto del 17 aprile 2000 l'accusa è stata estesa alle ipotesi di reato di falsità in documenti e sviamento della giustizia (doc. _ dell'inc. MP 1024/2000).

Il procedimento, che concerne anche diverse altre persone, concerne un vasto traffico di automobili seriamente danneggiate, che facevano oggetto di nuovo

contratto leasing per poi a volte essere fatte sparire e denunciate falsamente siccome rubate oppure oggetto di nuovo incidente così da ottenere congruo risarcimento assicurativo. All'inizio dell'inchiesta a suo carico, __________ si è dimostrato decisamente reticente (cfr. verbale di polizia 2 marzo 2000, annesso al doc. _: "Ritengo di non aver partecipato alla commissione di alcuna truffa"; idem 4 marzo 2000, doc. _: "Faccenda BMW M3 … : Nego di aver partecipato attivamente alla commissione della truffa"). Di seguito l'accusato, anche al cospetto di ribadite chiamate di correo, ha ammesso la sua partecipazione a sei delle fattispecie inquisite, tuttavia ancora con divergenze sul personale coinvolgimento dei singoli attori (v. verbale 3 aprile 2000 dinnanzi al magistrato inquirente, doc. _).

Si ricorda che __________ è in attesa di giudizio sugli atti di accusa del 23 aprile 1998 per ripetuta ricettazione ("nell'ambito di un vasto traffico internazionale di autovetture rubate"), ripetuta truffa e falsità in documenti (tra altro già in relazione a leasing di automobili) e ripetuto abuso della licenza e delle targhe e del 10 agosto 1998 per ripetuta falsità in documenti e bancarotta semplice (rispettivamente cattiva gestione).

2.

L'istanza di libertà provvisoria sostiene assenza di pericolo di collusione e di recidiva e quindi venir meno dei presupposti di legge per il mantenimento del provvedimento privativo della libertà. Atteso che non è sufficiente argomentare continuità dell'inchiesta per avere concretezza del pericolo di collusione, __________ dopo le iniziali reticenze ha ammesso le sue responsabilità e rimane disposto a confronti, senza oggettiva possibilità per lui di inquinamento delle prove. Neppure sovviene la recidiva, i fatti imputatigli corrispondendo temporalmente ai precedenti ancora in attesa di giudizio, in un economicamente disastrato periodo della sua vita, ora con nuove attività e positive prospettive personali.

L'istante lamenta il mancato completo accesso agli atti, che viene chiesto in via subordinata, a garanzia di efficacia della difesa.

Il Procuratore pubblico preavvisa negativamente l'istanza, evidenziando il ruolo importante di __________ nella commissione dei reati, per la sua veste di procacciatore di clienti per la finanziaria leasing __________. Le importanti divergenze di versioni fanno temere pericolo di collusione prima dei confronti tra i diversi compartecipi. D'altro canto vi è un accentuato pericolo di recidiva, l'accusato istante avendo ripreso a delinquere dopo due brevi periodi di carcere preventivo nell'autunno 1995 e nella primavera del 1997, pendenti poi due conseguenti atti di accusa.

Il magistrato inquirente non prende posizione sulla richiesta di accesso agli atti.

Le osservazioni di __________ al preavviso negativo in sostanza ribadiscono quanto esposto nell'istanza. Non vi è pericolo di collusione, perché egli assolutamente non prenderebbe contatto con le altre persone coinvolte e neppure quello di recidiva, avendo egli delinquito per le pressioni finanziarie della __________, situazione ora superata.

Viene nuovamente deplorata la mancata possibilità di accedere agli atti istruttori ed in più di non avere facoltà di colloqui liberi.

3.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, per evitare possibile collusione ed inquinamento delle prove, ed il pericolo di recidiva.

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

4.

Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, sino al dibattimento processuale.

4.1

Non vi è contestazione sull'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, peraltro desumibili dalle ammissioni dell'accusato istante, quand'anche apparentemente incomplete per rispetto alla convergenza con quanto sostenuto da altri compartecipi. Salvo a rilevare che si tratta di comportamenti delittuosi non sofferenti banalizzazione, soprattutto - e come ancora si vedrà - per gli analoghi precedenti gravanti l'accusato, non è quindi necessario addentrarsi in dettagli e trarre altri apprezzamenti, anche per evitare inutile pregiudizio al seguito processuale.

4.2

In punto ai bisogni dell'istruzione, tanto il magistrato inquirente, quanto la difesa sono concordi nel ritenere necessario procedere ai confronti, come indicato nel preavviso negativo. Sembra anche pacifico che, prima di un atto istruttorio del genere, va evitata possibilità di contatto tra gli interessati, per evitare concretezza o sospetto di manovre collusive, a vantaggio di corretta assunzione delle prove, anche nell'interesse della difesa.

Come rilevabile dal numero delle persone coinvolte e ripetutamente interrogate ed altresì non dimenticando l'iniziale atteggiamento reticente di __________, si può comprendere il rinvio dei confronti e comunque prendere atto che saranno esperiti al più presto, come implicitamente assicurato dal Procuratore pubblico, attraverso l'esplicito impegno a concludere l'inchiesta il più celermente possibile. Fin lì permane tuttavia il pericolo di collusione.

4.3

Ed è in ogni modo dato il presupposto del pericolo di recidiva, richiamando come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (LUVINI, loc. cit., pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7).

Infatti gravemente pesano i precedenti di __________, che ha nuovamente delinquito con comportamenti analoghi ed identiche motivazioni, dopo essere stato in carcere preventivo dal 30 novembre al 22 dicembre 1995 e dal 9 marzo al 18 aprile 1997 e nonostante pendenza dei due citati atti di accusa, il primo

alquanto pesante. Come illustrato nel verbale 3 aprile 2000 dinnanzi al magistrato inquirente (doc. _, pag. 4 e 5), __________ nei primi anni '90 ha subito importanti rovesci finanziari e così a suo esplicito dire:

"Nel 1995 mi sono dunque messo ad operare in modo illecito con le auto (p)restando coinvolto in un'inchiesta del dicembre 1995 che ha determinato il mio primo arresto …

Poi mi sono nuovamente ritrovato indebitato con l'organizzazione del traffico di macchine e per poter rifondere il danno ho operato altre attività illecite che hanno determinato a mio carico il nuovo arresto nel 1997 …"

La sua situazione finanziaria non è certo migliorata successivamente, specie per le sue pendenze con la __________, di nuovo a propiziare i reati ora in discussione, né lo è ora (le contrarie argomentazioni in merito della difesa apparendo solo quali buoni propositi), per cui è di pacifica concretezza temere ricaduta dell'accusato istante - di dimostrata fragilità - in malversazioni.

Abbondanzialmente il ricordato comportamento processuale non è di certo indice di seria resipiscenza e nuova generosità potrebbe soggettivamente portare ad apprezzamento, se non di impunibilità, almeno di trascurabile gravità degli addebiti.

5.

Il carcere preventivo sin qui sofferto e ipotizzabile sino al deferimento al giudice del merito, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante l’atteggiamento anche reticente dell’accusato, è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto del complesso dei fatti da accertare e delle persone coinvolte, nonché della prevedibile pena privativa della libertà verosimilmente da espiare, per il concorso con gli addebiti già deferiti al giudice del merito.

6.

L’istanza è conseguentemente respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

7.

La "subordinata" dell'accesso agli atti istruttori e la richiesta di colloqui liberi vanno decisi in prima istanza dal Procuratore pubblico, riservato solo di seguito il reclamo a norma degli art. 280 ss CPP.

Il magistrato inquirente è allora invitato a decidere indilatamente in proposito, senza indicazioni in questa sede, ma con richiamo all'eccezionalità di un rifiuto (art. 60 cpv. 2 e 64 CPP), da convenientemente motivare.

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.      L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.      Il Procuratore pubblico è invitato a decidere indilatamente le istanze di accesso agli atti istruttori e di ammissione a colloqui liberi.

5.      Intimazione:

avv. __________, per sé e per l'accusato istante.

-         Procuratore pubblico avv. __________ (con copia delle osservazioni di __________ e con l'inc. MP n. 1024/2000 di ritorno).

                                                                                   giudice __________

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