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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 09.03.2000 INC.2000.10703

9 mars 2000·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,917 mots·~10 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

N. 107.2000.3 M                                                        Lugano, 9 marzo 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 6/7 marzo 2000 da

__________,                                               __________

(difeso d’ufficio dalla lic. iur. __________)

e trasmessa in data 7 marzo 2000 con preavviso negativo dal Procuratore Pubblico dott. __________;

concesso all’accusato istante, con ordinanza 7 marzo 2000, di formulare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, e letto lo scritto 8 marzo 2000;

avuti a disposizione gli atti formanti gli inc. MP 939/2000/RI e 1153/2000/RI;

ritenuto

in fatto:

A.

__________ è stato tratto in arresto in data 22 febbraio 2000, siccome sospetto autore di un furto a __________, commesso il 13 febbraio 2000 (v. rapporto d’arresto, inc. GIAR 107.2000.1 doc. _). Il giorno successivo, questo giudice ha confermato l’arresto, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per titolo di ripetuto furto, ripetuta circolazione malgrado la revoca e ripetuta contravvenzione alla LFStup. (v. inc. GIAR 107.2000.1, doc. _ risp. _). A verbale MP 7 marzo 2000 (non prodotto dal magistrato inquirente) è stata estesa l’accusa ai reati di circolazione in stato d’ebrietà e furto di lieve entità (v. preavviso negativo 7 marzo 2000, inc. GIAR 107.2000.3, doc. _, p. 1-2).

B.

__________ ha da subito ammesso il furto addebitatogli, ed inoltre il furto di un telefono cellulare, il ripetuto consumo di stupefacenti e la ripetuta circolazione malgrado la revoca della licenza a tempo indeterminato (v. verbale di polizia 22 febbraio 2000, ore 14.50, allegato al rapporto d’arresto, cit., p. 2, 4 e 1).

C.

Con l’istanza qui in discussione (inc. GIAR 107.2000.3, doc. _), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria: grazie alle sue ammissioni, non sussisterebbe alcun pericolo di collusione né di alterazione delle prove (loc. cit., pto. 3.1 p. 2). Neppure sarebe possibile parlare di pericolo di fuga (loc. cit., pto. 3.2 p. 2) o di recidiva: segnatamente la sua confessione dimostrerebbe il suo ravvedimento (loc. cit., pto. 3.3 p. 2). Da ultimo, egli afferma che il mantenimento della sua carcerazione preventiva sarebbe spropositato per rapporto all’entità dei furto commesso (loc. cit., pto. 3.4 p. 2).

D.

Il magistrato inquirente, premessa l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza nei confronti dell’accusato (v. preavviso negativo, cit., p. 2), fonda il proprio preavviso negativo essenzialmente su di un grave pericolo di recidiva, desunto dalla “lunghissima lista di precedenti” (ibid.), dalla commissione di nuovi reati nonostante fosse pendente nei suoi confronti già un procedimento penale per infrazioni alla LCStr., infine da una “estrema disponibilità a delinquere” (ibid.). Conclude difendendo la proporzionalità della carcerazione preventiva subita e prospettabile, nell’ottica del previsto deferimento di __________ ad una Corte di assise correzionali in tempi brevissimi (ibid.).

E.

In sede di osservazioni al preavviso negativo (inc. GIAR 107.2000.3 doc. _), l’accusato riconferma la propria istanza, ribadendo il proprio ravvedimento (loc. cit., pto. 4 p. 2) e la conseguente seria intenzione di “trovare un posto di lavoro e condurre una vita normale” (loc. cit., pto. 6 p. 2), nonché l’esagerata lunghezza della sua detenzione preventiva per rapporto ai reati commessi (loc. cit., pto. 5 p. 2). Dando atto che l’istruttoria formale è stata chiusa in data 7 marzo 2000, evidenzia come non sussistano più esigenze istruttorie (loc. cit., pto. 3 p. 2), e conclude contestando il grosso pericolo di recidiva: il prospettato acquisto di un’autovettura non sarebbe stato finalizzato all’utilizzo della stessa, quanto piuttosto a rivenderla per “guadagnare qualche spicciolo” (loc. cit., pto. 6.2 p. 2).

Considerato

in diritto:

1.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss) -ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

2.

a)        Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, e relativi a fatti peraltro da lui ammessi sin dal primo momento sia avanti agli inquirenti che a questo giudice (v. supra, consid. B).

b)        A prescindere dalla stesura e l’inoltro dell’atto d’accusa, non sussistono ulteriori necessità istruttorie, atteso che a verbale MP del 7 marzo 2000 l’accusato ha rinunciato al deposito degli atti ed a complementi istruttori (v. preavviso negativo, cit., p. 2; v. anche osservazioni, cit., pto. 3 p. 2).

3.

a)        Potendosi trascurare qui il pericolo di fuga dell’accusato istante, neppure invocato dal Procuratore Pubblico e comunque contestato da __________ (v. istanza, cit., pto. 3.2 p. 2), resta da valutare il pericolo di una sua recidiva.

b)        Notoriamente, il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra le quali i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica, e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (v. Mario Luvini, I presupposti materiale del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in: Rep. 122 [1989], p. 287 ss., pto. 3 p. 294; Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1388 s.).

c)         Contrariamente a quanto lui medesimo ritenga (e limitatamente a quanto qui possa importare, ovvero nell’ottica della messa in libertà provvisoria), tutti gli elementi di giudizio per una prognosi sul futuro comportamento di __________ non possono essere considerati a lui favorevoli. Arcinoto alle autorità inquirenti sempre per il medesimo genere di reati (dal 1990 ad oggi sono stati aperti nei suoi confronti in Ticino 25 incarti penali, sfociati in sette decreti d’accusa e due condanne da parte di Assise correzionali, v. elenco dei procedimenti, allegato al rapporto d’arresto; ai quali procedimenti vanno aggiunte le tre condanne pronunciate negli anni 1994-1995 nel Canton Soletta, v. estratto del casellario giudiziale 24 febbraio 2000, agli atti MP senza numero), senza occupazione fissa né indennità per disoccupazione, ma gravato da debiti (v. verbale di polizia 22 febbraio 2000, cit., p. 4-5; verbale GIAR 23 febbraio 2000, cit., p. 1), la sua professione di ravvedimento (v. istanza, cit., pto. 3.3 p. 2; osservazioni, cit., pto. 4 p. 2) non convince per nulla: al contrario, dal 1999 ad oggi i procedimenti avviati contro di lui sono otto, il presente compreso. Due decreti d’accusa risalenti allo scorso anno non l’hanno dissuaso dall’ulteriore delinquere, e neppure l’ha dissuaso l’espiazione dell’ultima pena detentiva incassata. Inoltre, a far dubitare ancor più della sincerità dei suoi propositi di ravvedimento vi sono il fatto – a ragione evidenziato dal Procuratore Pubblico (v. preavviso negativo, cit., p. 2) – di aver nuovamente infranto la LCStr. quando nei suoi confronti era già pendente l’incarto aperto lo scorso dicembre, per il medesimo genere di reati, e la leggerezza con la quale l’accusato ha ritenuto di poter ovviare alle ristrettezze economiche in cui si era venuto a trovare a seguito della separazione con la propria compagna (v. verbale di polizia 22 febbraio 2000, cit., p. 4-5) commettendo ulteriori furti – senza sottacere, particolare illuminante, che il denaro sottratto a __________ il 13 febbraio 2000 non è poi stato utilizzato per saldare debiti (salvo debiti per stupefacenti), bensì quale caparra per l’acquisto di una vettura (v. verbale di polizia 22 febbraio 2000, cit., p. 4)! Va da sé che la spiegazione che l’accusato fornisce per tale acquisto in sede di osservazioni, ossia che l’auto non era destinata all’utilizzo, bensì ad essere rivenduta (v. osservazioni, cit., pto. 6.2 p. 2), nel migliore dei casi merita un sorriso.

In altre parole, visti anche i precedenti di __________, non bastano certo le sue professioni di ravvedimento per ritenere in modo fondato che egli avrà la forza psichica e la volontà di uscire da quel circolo vizioso che la sua facile inclinazione al delitto ormai rappresenta. Né ostano al riconoscimento di un forte pericolo di recidiva le argomentazioni in diritto proposte in sede di osservazioni (cit., pto. 6 p. 2): infatti, può senz’altro sussistere pericolo di recidiva tale da giustificare il mantenimento dell’arresto anche senza che l’accusato sia recidivo ai sensi dell’art. 67 CPS. Inoltre, l’apodittica affermazione secondo la quale pericolo di recidiva ai sensi degli artt. 95 e 107 CPP sussisterebbe unicamente in caso di commissione di nuovi reati durante il medesimo procedimento penale, cioè dopo una prima scarcerazione (v. osservazioni, cit., pto. 6 p. 2), non trova fondamento alcuno né nella legge, né in dottrina, né nella giurisprudenza nota a questo giudice – e, anzi, sembra argomento parecchio difficile da sostenere. 

d)        Ne discende che il pericolo di recidiva appare nell’evenienza specifica sufficientemente fondato da giustificare l’intenzione del magistrato d’accusa di portare l’accusato a processo in stato di detenzione preventiva. La reiezione della presente istanza, allora, si impone.

4.

Visto il breve lasso di tempo intercorso fra l’arresto e l’istanza qui discussa, va infine rilevato che il carcere preventivo sofferto e prospettabile appare ampiamente rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia ai tempi necessari per la stesura e l’inoltro del prospettato atto d’accusa. Il principio di proporzionalità risulta in casu a maggior ragione rispettato, se si tiene conto delle pene detentive espiate da __________, di numero e durata tali da escludere sin d’ora l’eventualità di una pena sospesa condizionalmente (art. 41 cfr. 1 cpv. 2 CPS).

Resta nondimeno sottinteso l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP) – ciò che nel presente caso, preso atto della possibilità di procedere immediatamente alla chiusura formale dell’istruttoria e della semplicità dell’incarto in fatto ed in diritto, significa che l’accusato è legittimato ad attendersi che l’atto d’accusa nei suoi confronti sarà emanato da qui a pochissimi giorni.

5.

In conclusione, l’istanza in discussione dev’essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.

*   *   *

Per i quali motivi,

visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP

decide :

1.      L’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 6 / 7 marzo 2000 da __________ è respinta.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

-    lic. iur. __________, studio avv. __________, per sé e per l’accusato __________;

-    Procuratore Pubblico dott. __________, con copia delle osservazioni 8 marzo 2000 dell’accusato istante.

giudice __________

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