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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 09.03.2006 INC.2000.10308

9 mars 2006·Italiano·Tessin·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·933 mots·~5 min·2

Résumé

Provvedimenti PP

Texte intégral

Incarto n. INC.2000.10308

Lugano 9 marzo 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

              sedente per statuire sul reclamo presentato il 30 dicembre 2005 da

  __________, __________ e __________, __________ (entrambi patrocinati dallo studio legale __________, __________)    

contro  

la decisione 23 dicembre 2005 del Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi mediante la quale i procedimenti contro i due reclamanti vengono, tra loro, disgiunti (inc. __________);

viste le osservazioni del Procuratore pubblico (16 gennaio 2006) e quelle delle parti civili __________ e __________ (13 gennaio 2006);

visto, per quanto necessario, l'incarto MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

-   con decisione del 23 dicembre 2005 (AI 385), il magistrato inquirente ha abbandonato il procedimento penale contro __________ per complicità, ovvero istigazione, nell'ipotesi di reato di appropriazione indebita a danno della relazione __________, reato di cui è (ancora) accusato __________ (AI 353);

-   contemporaneamente, con altra decisione sempre del 23 dicembre 2005 (AI 386), il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di __________ per i reati di complicità/istigazione/correità nell'ipotesi di reato di truffa, appropriazione indebita, falsità in documenti e riciclaggio a danno delle relazioni __________, __________ e __________, di cui è (ancora) accusato __________ (AI 94 e 211);

-   contestualmente a tali decisioni, il magistrato inquirente ha disgiunto il procedimento contro l'uno (dei ricorrenti) da quello contro l'altro, ritenuto che, proprio a seguito dell'abbandono e del non luogo a procedere sarebbero venute meno i requisiti della connessione (soggettiva ed oggettiva); inoltre, sempre secondo il magistrato inquirente, i procedimenti contro i reclamanti si trovano a stadi procedurali diversi;

-   con il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc. GIAR 103.2000.8), __________ e __________ contestano la disgiunzione;

-   in merito alla connessione, i reclamanti affermano che questa è stata riconosciuta per anni e le parti civili sono le stesse; inoltre, sottolineano come per l'accertamento dei comportamenti addebitati a ciascuno degli indagati sia sempre stato interrogato anche l'altro;

-   in merito allo stadio diverso delle rispettive procedure, i reclamanti affermano che l'asserzione del magistrato inquirente quo alla probabile lunga durata dell'istruttoria contro __________ aperta il 20 luglio 2005 è del tutto ipotetica, non mancando i mezzi di prova per chiudere anche questa istruttoria;

-   mediante osservazioni del 16 gennaio 2006 (doc. 5, inc. GIAR 103.2000.8) il magistrato inquirente ribadisce sostanzialmente il contenuto della decisione impugnata (insussistenza attuale degli elementi di connessione, stadio diverso dei due procedimenti);

-   le parti civili si associano alla decisione del Procuratore pubblico (doc. 4, inc. GIAR 103.2000.8), segnalando come il mantenimento della congiunzione permetterebbe ad ognuno dei reclamanti di bloccare anche il procedimento contro l'altro (mediante istanze e reclami) e come la situazione attuale non sia più tra quelle previste dall'art. 36 CPP;

-   il reclamo è tempestivo;

-   di principio, le parti al procedimento, nel caso in esame anche destinatarie della decisione, sono legittimate al reclamo contro le disgiunzioni rispettivamente le congiunzioni; ciò vale per i procedimenti pendenti, non per quelli abbandonati o oggetto di un non luogo a procedere, a meno che non si voglia contestare la disgiunzione implicita nel non luogo e nell'abbandono (per i procedimenti oggetto delle relative decisioni) ciò che non sembra qui il caso e che, tra l'altro, non avrebbe particolari possibilità di esito favorevole visto che né l'abbandono, né il non luogo a procedere sono impugnabili davanti a questo giudice e, entrambe le decisioni sono generalmente considerate quali valida causa per la disgiunzione (REP 1997 n. 93);

-   nel caso in esame, la disgiunzione concerne i procedimenti rimasti aperti unicamente contro l'uno, rispettivamente l'altro degli accusati e che hanno perso la loro connessione, secondo il magistrato inquirente, a seguito di abbandono e non luogo;

-   è di meridiana evidenza che le argomentazioni ricorsuali sono carenti quo alla attuale connessione tra le due fattispecie inquisite (ora) unicamente contro l'uno o l'altro dei ricorrenti;

-   infatti, la connessione sia stata riconosciuta per anni e che le parti civili fossero le stesse è del tutto logico e comprensibile fintanto che vi erano ipotesi di partecipazione dell'uno ai reati dell'altro, ma non spiega minimamente perché, abbandonate tali ipotesi di partecipazione, le fattispecie rimaste oggetto d'indagine siano (ancora) connesse;

-   d'altro canto, sembra altrettanto evidente che in assenza (in questo caso perché abbandonata) di una ipotesi partecipativa dell'uno per rapporto ai reati imputati all'altro (o, quantomeno ad uno solo dei reati ipotizzati) non vi sia spazio per parlare di connessione, né soggettiva né oggettiva: fatti, eventuali autori e anche vittime (ricordando, comunque, che anche la presenza di un'unica vittima per reati diversi non impone congiunzione) risultano ora diverse;

-   quanto appena detto giustifica, a giudizio di questo giudice, la decisione formale impugnata che, di fatto, più che ordinare la disgiunzione, constata che la situazione processuale non risponde più ai requisiti degli artt. 35 ss CPP e, di conseguenza, non viola i principi dell'indivisibilità del processo penale;

-   in conclusione, il reclamo, al limite della ricevibilità vista la carenza di motivazione, è comunque da respingere senza che sia necessario disquisire sulla questione del diverso stadio procedurale delle due istruttorie ancora pendenti;

-   tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza;

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 24, 25, 138, 146, 251, 305 bis CP, 1 ss. 6, 9, 35 ss., 178, 188, 280 ss. e 284 e contrario CPP,

decide

1.

Il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2.

La tassa di giustizia, fissata in FRS 800.-e le spese di FRS 110.--, sono a carico dei reclamanti (in solido) i quali rifonderanno (sempre in solido) alle parti civili osservanti la somma (unica) di FRS 600.--.

3.

La presente decisione è definitiva, a livello cantonale.

4.

Intimazione:

                                                                                              giudice Edy Meli

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